Consiglio di Stato sez. IV 14/5/2010 n. 2929

Redazione 14/05/10
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FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, l’odierno appellato, maresciallo capo G. P., già assegnato a domanda al Centro addestramento alpino di Aosta, Distaccamento di Pollein dal 1994, impugnava il provvedimento di cui al telex in data 14 marzo 2007 n. 0004231 con cui era stato trasferito d’autorità al Comando Toro di Venaria Reale(Torino).
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per carenza di motivazione ed illogicità in relazione al mancato equo contemperamento delle esigenze personali del ricorrente e in ordine al concreto soddisfacimento di esigenze di servizio.
Avverso la suindicata sentenza propone appello l’Amministrazione della difesa, deducendo la ingiustizia ed erroneità della stessa, di cui si lamenta l’omessa od errata decisione in ordine alla natura dell’atto impugnato, un trasferimento d’ufficio, qualificabile come ordine, per il quale l’Amministrazione non è tenuta a dare contezza delle ragioni che presiedono all’adozione dell’atto.
Non costituirebbero motivi ostativi al trasferimento né le ragioni di salute del militare, ritenuto comunque incondizionatamente idoneo al servizio né la qualità di rappresentante del COIR.
Il provvedimento sarebbe stato adottato per obbedire ad esigenze organico-funzionali del reparto di destinazione, né sarebbe praticabile la tesi della comparazione del maresciallo P. con il luogotenente **************, in quanto non risulterebbe agli atti alcuna richiesta di trasferimento da parte di quest’ultimo, che comunque sarebbe in possesso di una specializzazione diversa da quella che ha determinato il reimpiego del maresciallo P. e assai prossimo al collocamento in quiescenza per limiti di età.
Si è costituito l’ appellato, formulando, anche con successiva memoria, articolate difese.
Alla udienza pubblica del 16 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. – L’Amministrazione appellante deduce anzitutto la ingiustizia della sentenza impugnata, che avrebbe in sostanza accolto il ricorso avverso il contestato provvedimento di trasferimento del maresciallo G. P. dal Centro addestramento alpino di Aosta- Distaccamento di Pollein a Venaria Reale, perché non sarebbero state esplicitate le ragioni del trasferimento, né dato conto della preminenza delle esigenze di servizio rispetto a quelle prospettate dall’interessato, senza operare la giusta comparazione tra l’interesse del militare a permanere in servizio presso l’eliporto di Pollein e senza indicare la rilevanza che ha indotto l’Amministrazione a trasferire il mar. P. a Venaria Reale, in presenza di una espressa richiesta di trasferimento presso tale sede del maresciallo **************.
Sostiene l’Amministrazione la natura di ordine del provvedimento impugnato in primo grado, l’irrilevanza delle ragioni di salute e delle funzioni di rappresentanza nel COIR e la non comparabilità della sua posizione (tecnico meccanico) con quella del luogotenente ****** (specializzazione comando), aspirante alla sede di Venaria Reale.
2. Va, anzitutto, respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della difesa per mancata notifica al controinteressato di I grado, maresciallo ******.
Invero, quanto alle altre parti, diverse dall’originario ricorrente e originario resistente, da evocare nel giudizio di appello, sono parti necessarie cui l’appello va notificato soltanto i controinteressati dell’appellante e non anche i cointeressati e le parti non necessarie del giudizio di I grado (Cons. Stato, V Sez., 17 maggio 2006 n. 2837). Pertanto, se appella l’Amministrazione già resistente in prime cure(come nella fattispecie), deve evocare in giudizio l’originario ricorrente, mentre non è tenuta a evocare coloro che in I grado erano controinteressati al ricorso e che, in appello sono, rispetto all’Amministrazione resistente, in posizione di cointeressati.
3. Nel merito, le censure sono fondate.
Posto, invero, che, secondo un orientamento pacifico ed assai risalente nella giurisprudenza di questa Sezione (v. sent. n. 85 del 29 gennaio 1996; più di recente, n. 3892 del 2007), i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato (v., sent. 5 ottobre 2006, n. 5921), non può non essere osservato, con specifico riguardo al caso di specie, che la pretesa del ricorrente, secondo cui al posto di Venaria Reale avrebbe dovuto essere assegnato il luogotenente ************** contrasta con il pacifico carattere ampiamente discrezionale del potere riconosciuto all’Amministrazione in tema di modalità di utilizzazione del personale dipendente, che va esercitato in coerenza con le esigenze istituzionali del servizio di volta in volta coinvolto.
Questo potere, predicabile per ogni pubblica amministrazione, assume connotati peculiari quando si riferisce alle amministrazioni delle forze di polizia e della difesa, che, in quanto preposte ad attività di primario interesse per lo Stato, devono potere organizzare i proprii servizii, utilizzando il personale secondo modalità e nelle sedi, che, a giudizio degli organi competenti, appaiono, sotto ogni profilo, i più idonei a perseguire gli obiettivi prefissati (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 8.4.2004, n. 1991; n. 3892 cit.); personale, le cui esigenze familiari, delle quali l’Amministrazione deve pure tener conto, recedono rispetto a quelle di servizio (almeno quando, come appunto accade nel caso all’esame, non appaiono esorbitare dal normale svolgimento o sviluppo della vita familiare e di coppia), ogni censura basata sulle quali si risolve nella contestazione del mèrito amministrativo, non suscettibile di esame da parte del Giudice della legittimità dell’azione amministrativa.
Risultano comprovate nella fattispecie, le esigenze che hanno motivato l’Amministrazione all’adozione dell’atto in questione, emergendo dagli atti di causa che l’Amministrazione ha provveduto al reimpiego d’autorità censurato in prime cure in esecuzione e nell’ambito della "Pianificazione decentrata 2006-2010", cosicché risultano avvalorate le esigenze logistico- funzionali in base alle quali il P. è stato trasferito al 34^ gr. sqd. **** "Toro"di Venaria Reale
(Torino), "tenuto conto dell’attenta valutazione delle problematiche di natura personale e familiare, che non sono di gravità tali da giustificare un provvedimento di eccezione e alla luce della comparabilità di tali esigenze con quelle prioritarie di Forza armata"(cfr. telex del 14 marzo 2007).
Non rilevano poi le dedotte condizioni personali e familiari del dipendente, in quanto, oltre a quanto già detto al riguardo, costituisce giurisprudenza consolidata (anche di questa Sezione, tra le tante cfr., da ultimo, dec. 15 giugno 2004, n. 3926) che il trasferimento d’ufficio per esigenze logistico-funzionali dell’Amministrazione non può essere subordinato alle condizioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione stessa (Consiglio di Stato, IV, 15 giugno 2004, n. 3926; 10/7/07 n. 3892).
Per quanto riguarda, poi, l’incidenza del trasferimento del maresciallo P. sull’organo rappresentativo(COIR) di cui è delegato, va rilevato che il D.P.R. n. 691/79, contenente il Regolamento che disciplina l’attuazione della Rappresentanza militare, prevede , all’art. 13, che i trasferimenti dei delegati, qualora pregiudichino l’esercizio del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza a cui il militare appartiene e che, in caso di discordanza, prevalgono le motivate necessità d’impiego dell’Amministrazione militare.
Ora, nel caso di specie, a fronte del parere non favorevole espresso dal COBAR, non solo risultano, come si è già detto, esplicitate le motivate esigenze d’impiego dell’Amministrazione, ma risulta, altresì, dagli atti di causa, come sia lo stesso organo di rappresentanza ad evidenziare che, comunque, il trasferimento del P. non comprometterebbe la funzione dell’organo, potendo lo stesso essere sostituito da altro ufficiale.
Per quanto riguarda, invece, l’appartenenza al COIR(Comitato intermedio di rappresentanza), correttamente l’Amministrazione appellante richiama il comma 7 dell’art. 13 del D.P.R. n. 691 cit., secondo cui i delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei Consigli stessi soltanto se sono assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al Comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.
Questa previsione, infatti, si attaglia al caso del maresciallo P., trasferito presso un Reparto dipendente dalla medesima area d’impiego, con la possibilità, pertanto, di poter continuare ad assolvere i propri compiti di delegato ****.
4. – Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, rigetta il ricorso di I grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Redazione