Consiglio di Stato sez. IV 13/5/2010 n. 2950

Redazione 13/05/10
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Fatto
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il provvedimento con cui quest’ultima era stata esclusa dalla procedura concorsuale per la selezione di 1507 allievi agenti della P. S., nonché avverso il decreto di approvazione della relativa graduatoria.
Nel dettaglio, alla contestata esclusione l’Amministrazione si è determinata avendo la Commissione medica concorsuale riscontrato, in sede di accertamento della idoneità psico fisica della candidata, la presenza di un tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme, conseguentemente assumendo la ricorrenza dell’ipotesi di non idoneità prevista dal dm_198_2003, tab. 1, punto 2., lett. "b", laddove ha riguardo a "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme".
Con la sentenza gravata, il primo giudice, nel respingere il ricorso, ha rimarcato la chiara visibilità e immediata percepibilità degli ideogrammi disegnati sull’arto sinistro della ricorrente, al di sopra della caviglia, inalterate quantomeno con l’impiego della divisa ordinaria estiva femminile in cui l’indumento della gonna non è associato alle calze a mente del d.m. 19.2.1992 che detta le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla P.S. nonché i criteri generali circa l’obbligo e le modalità d’uso.
Insorge l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 2 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Diritto
Il ricorso va accolto.
La questione interpretativa che il Collegio è chiamato a definire attiene alla applicabilità al caso di specie del citato d.m. n. 198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett. "b", laddove, nel tipizzare le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi, ha riguardo ai "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme".
Giova considerare che, nel caso di specie, il tatuaggio della ricorrente, di piccole dimensioni e collocato sulla caviglia sinistra, è costituito da un segno grafico monocromatico in lingua araba con la traduzione del nome di battesimo.
Orbene, ritiene il Collegio che la sussistenza della suillustrata causa di non idoneità non possa desumersi dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo l’Amministrazione valutare la visibilità dello stesso.
Più nel dettaglio, se è vero che con il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla"presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme", è vero anche che – in specie laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme – la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo.
È quanto non può sostenersi nel caso di specie in considerazione, da un lato, delle piccoli dimensioni del tatuaggio, dall’altro, della sua collocazione sulla caviglia sinistra, in quanto tale destinato ad essere addirittura del tutto coperto dall’ordinaria uniforme.
Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della appellata sentenza, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione