Consiglio di Stato sez. IV 11/2/2011 n. 929; Pres. Giaccardi, G., Est. Migliozzi, A.

Redazione 11/02/11
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FATTO
Con riferimento al primo dei gravami qui proposti gli attuali appellanti , dipendenti dell’ASST ( Azienda di stato per i servizi telefonici ) con ricorso proposto dinanzi al TAR per il lazio esponevano che a seguito dell’entrata in vigore della riforma del settore delle telecomunicazioni ( di cui alla legge n. 56/1992 ) con la quale erano stati attribuiti all’IRITEL – TELECOM i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, i medesimi avrebbero dovuto operare la scelta di transitare o meno con rapporto di lavoro privato all’IRITEL e di non aver optato di transitare presso detta ******à in ragione di una errata prospettazione operata dall’Amministrazione pubblica con il telegramma. – circolare del 23 settembre 1993 circa la non possibilità di usufruire in IRITEL della supervalutazione novennale. dei periodi di servizio ai fini previdenziali..
Gli interessati , ritenendo di aver posto in essere una scelta viziata in quanto dettata da una non veritiera interpretazione della normativa dettata dal Ministero del Tesoro con la citata circolare, chiedevano a quel giudice la declaratoria di illegittimità della circolare suindicata e degli atti conseguenti, per ingiustizia manifesta ed erroneità dei presupposti, nonché la declaratoria del diritto al rinnovo dell’opzione e il quantum a pretendere dall’autorità amministrativa il quantum corrispondente alla maggiore pensione e alla maggiore liquidazione non conseguita per effetto dell’opzione a suo tempo dispiegata in base alla circolare in questione.
L’adito TAR con sentenza n. 10426/2009 dichiarava il proposto ricorso in parte perento e in parte lo rigettava.
Gli interessati hanno impugnato tale sentenza, ritenendola erronea ed ingiusta in relazione alle statuizioni e conclusioni ivi recate.
In particolare, parte appellante fa rilevare di aver dedotto non solo vizi di tipo civilistico che inficerebbero gli atti di dimissioni presentati dai dipendenti per effetto della distorta prospettazione operata dalla circolare , ma di aver denunciato, siccome denuncia, vizi di legittimità a carico della condotta tenuta dall’Amministrazione riconducibili , in particolare, alla disparità di trattamento, alla contraddittorietà e all’erroneità dei presupposti che non sarebbero stati valutati in sentenza.
Ancora più specificatamente gli appellanti denunciano i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere nonché di violazione del principio di affidamento, in relazione alla possibilità di esercitare l’opzione per il passaggio in IRITEL e di poter continuare ad usufruire del beneficio della supervalutazione novennale del servizio di commutazione telefonica ai fini previdenziali.
Infine viene reiterata la richiesta già formulata in primo grado di annullamento degli atti dell’Amministrazione forieri della scelta erroneamente effettuata , con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti, come già in prime cure quantificati.
In relazione al secondo appello, in epigrafe indicato , la sig. ******************* in qualità di vedova superstite i *********************, già dipendente dell’ASST, ha con autonomo ricorso impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 10426/2009 sopra indicata, ritenendola, anch’essa, errata ed ingiusta nelle statuizioni e prese conclusioni
A sostegno del proposto gravame vengono dedotti e sviluppati negli stessi termini i motivi di impugnazione denunciati dagli altri colleghi del suo defunto marito col primo degli appelli all’esame e che qui si intendono integralmente riproposti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministro delle Telecomunicazioni e dell’Economia e delle Finanze per resistere al proposto gravame.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2010 i due appelli epigrafe indicati sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. la riunione dei due appelli all’esame atteso che entrambi sono rivolti ad impugnare la medesima sentenza.
Avuto riguardo al primo dei gravami proposti va in primo luogo rilevato come ancorchè gli interessati abbiano impugnato la sentenza n.10426/09 nella sua integralità, in concreto alcun motivo di doglianza è stato formulato avverso le statuizioni con cui il primo giudice ha dichiarato perento il ricorso introduttivo della controversia per un gruppo di ricorrenti ( precisamente quelli specificatamente indicati dallo stesso TAR ), per cui in parte qua l’impugnata sentenza va sen’altro confermata.
Passando poi ad esaminare le questioni fondamentali dedotte in termini perfettamente identici in entrambi i gravami e che perciò stesso impongono la trattazione unitaria degli appelli, il Collegio ritiene destituite di giuridico fondamento le impugnative proposte e tanto in relazione sia alla causa petendi che al variegato petitum ivi esposti.
IL Collegio è chiamato a verificare la legittimità o meno della condotta tenuta dall’Amministrazione intimata in relazione alle dimissioni dal servizio rassegnate dagli appellanti e alla conseguente non avvenuta loro scelta di transitare in IRITEL.
In sostanza gli interessati assumono di essere stati indotti in errore nella scelta operata a causa della interpretazione normativa fornita con la circolare del 23 settembre 1993 dal Ministero del Tesoro e chiedono in ragione di ciò che venga riconosciuta la nullità delle dimissioni ed il conseguente diritto al rinnovo dell’opzione , con ogni conseguenza d’ordine economico ai fini previdenziali e con la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.
Ebbene, la pretesa fatta valere è infondata.
Invero, non si rinvengono nella vicenda all’esame le condizioni di fatto e di diritto idonee a far ritenere nulle e comunque invalide le dimissioni rassegnate dagli appellanti , vizi invocati dagli interessati in ragione dell’errore nel quale sarebbero stati tratti dalla interpretazione normativa fornita con la suindicata circolare secondo cui non spettava a coloro che transitavano in IRITEL la sopravalutazione novennale ai fini previdenziali del servizio di commutazione telefonica e neppure è rilevabile dalla disamina dei fatti che contrassegnano la vicenda un comportamento dell’Amministrazione procedente in cui siano ravvisabili profili di illegittimità sussumibili sotto le denunciate figure della contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.
Quanto al primo dei suddetti aspetti, il Collegio ritiene di non discostarsi da quanto osservato e concluso da questo Consiglio di Stato -Sez. VI – con la sentenza n.610 del 22/11/2005, dovendosi qui ribadire come non sia ravvisabile nella fattispecie l’ipotesi di errore quale causa di annullamento dell’atto negoziale ex art.1428 codice civile, mancando, in concreto, il duplice requisito della essenzialità e della riconoscibilità dello stesso dall’altra parte.
Anzi, al riguardo deve ritenersi non applicabile in materia di pubblico impiego la normativa privatistica concernente l’errore essenziale e la violenza morale come vizi invalidanti il consenso: invero, attesa la specialità del diritto amministrativo e in particolare in considerazione della non disponibilità ed irretrattabilità delle disposizioni dettate in tema di instaurazione e cessazione del rapporto di pubblico impiego, appare del tutto in configurabile un onere a carico dell’Amministrazione di vagliare le valutazioni soggettive poste a base della scelta di rassegnare le dimissioni, essendo all’uopo sufficiente prendere atto della espressa volontà di risolvere il rapporto di servizio.
Le considerazioni sin qui svolte sono di per sé sufficienti oltreché decisive ai fini della definizione in senso negativo del petitum sostanziale fatto valere dalla parte interessata , non potendo gli stessi appellanti essere rimessi in corsa per rinnovare l’opzione a suo tempo loro concessa in ordine alla scelta di transitare o meno in IRITEL né potendo vantare, in presenza di atti validamente espressi recanti scelte di avviso diverso dalla volontà di effettuare detto passaggio, quale che sia pretesa patrimoniale connessa a tale mancata opzione.
Ad ogni modo , passando a valutare la condotta tenuta dall’amministrazione procedente , rileva il Collegio che non è ravvisabile un comportamento inficiato dai vizi di legittimità dedotti nel proposto appello , se è vero che l’orientamento ministeriale di cui al telegramma del 23 settembre 1993 si limitava ad esprimere un avviso interpretativo della normativa che in sé poteva anche essere errato , ma che certo non precludeva affatto agli interessati di optare per il passaggio ad IRITEL, non potendosi d’altra parte ragionevolmente ritenere che detta ( negativa ) interpretazione possa essere stato l’unico, esclusivo fattore che ha determinato gli interessati alle dimissioni.
Le parti appellanti insistono poi nella censura della mancata applicazione del principio di affidamento, più volte affermato dalla giurisprudenza comunitaria a tutela delle aspettative formatesi in buona fede, ma nella specie detto principio non appare invocabile atteso che non si intravvedono , per come si sono svolti fatti , spazi di tutela di un affidamento in buona fede , a fronte, appunto di una condotta della P.A. che risulta indenne da censure di illegittimità, lì dove non si può parlare di "induzione" a non effettuare la scelta di transitare in IRITEL .
Quanto, infine, alla formulata richiesta di risarcimento danni pure quantificati negli atti di appello la pretesa è del tutto inammissibile, non essendo, nella specie, riconducibile il preteso pregiudizio economico ad atti e/o condotte illegittime della P.A. qualificabili come causative di danno ( cfr ***************. Pl. n.12/07 ) e derivando piuttosto gli effetti patrimoniali di carattere negativo che gli interessati assumono aver subito unicamente dalla mancata scelta di proseguire il lavoro con rapporto privatistico, addebitabile a loro stessi , con conseguente applicazione della regola dell’imputet sibi .
Conclusivamente i due appelli , in quanto infondati, vanno respinti.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, attesa, in particolare, la specificità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, Riunisce gli appelli nn.1893/2010 e 3239/2010 di cui all’epigrafe e li Rigetta.
Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione