Consiglio di Stato sez. IV 10/6/2011 n. 3515; Pres. Trotta G.

Redazione 10/06/11
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SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2011, proposto da:
(omissis);

contro

Ministero della Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VIII n. 00731/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA RELATIVA ALL’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – SESSIONE 2009

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. ******************* e udito per il ricorrente l’avvocato **************;

Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la sentenza appellata respinge il ricorso proposto dal dr. S. avverso la mancata ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato, per annullamento ex art. 23 r.d. n. 37/1934 della prova scritta di diritto penale in quanto copiata da pareri motivati Ed. ****** 2009, ritenendo corretto l’operato della Commissione esaminatrice e “che, nella specie, circostanza determinante per la dimostrazione del plagio è sia la sostanziale sovrapponibilità della parte iniziale del parere, sia la comune descrizione della fattispecie criminosa”;

Rilevato che con l’appello, nel cui contesto si riportano, in contrapposizione, la trascrizione dell’elaborato del candidato ed il parere ****** 2009, si contesta, prioritariamente, che il T.A.R. abbia fatto ricorso ad una motivazione “standard”, così omettendo una effettiva verifica, con attenzione al caso singolo, del presupposto di fatto posto a base del provvedimento impugnato, e formulando rilievi erronei (in quanto, secondo l’appellante, le parte iniziale del suo compito non è assolutamente sovrapponibile) o vaghi, non comprendendosi cosa si intenda per comune descrizione della fattispecie; l’erroneità del presupposto dell’annullamento della prova, dedotta in primo grado, viene, quindi, qui ribadita, sostenendo non esservi, in concreto, le “palesi ed inequivoche forme di copiature integrali” addotte dalla commissione;

Ritenuto, sulla base della lettura dei predetti testi inclusi nell’atto, che nella specie non si riscontra alcuna sovrapponibilità delle relative parti iniziali e che non si rinvengono, nel corso dello sviluppo espositivo dell’elaborato, non corrispondente sul piano strutturale e testuale al “quesito” di raffronto, periodi uguali di qualche estensione e autonomamente significanti, tali da potersi escludere che si tratti di espressioni invalse ovvero attinte, eventualmente parafrasandole, da massime giurisprudenziali tratte da codici commentati dei quali era consentita la consultazione; elementi, questi ultimi, che sono rilevanti sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato ma non per dar luogo a esclusione dalla prova;

Ritenuto che la verifica della correttezza della valutazione della commissione esaminatrice sulla affermata copiatura concerne un elemento di fatto, di rilievo (quale presupposto per l’applicazione dell’art. 23 R.D. n. 37/1934) in quanto oggettivamente riscontrabile con ragionevole certezza e non meramente sospetto, e, quindi, attiene al piano della legittimità del provvedimento e non a profili di merito insindacabili in sede giurisdizionale;

Ritenuto, pertanto, che l’appello va accolto, disponendosi, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di esame di abilitazione, con conseguente obbligo per la Commissione esaminatrice, in diversa composizione, di valutare la prova annullata;

Ritenuto che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento impugnato col ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011

Redazione