Il principio di segretezza dell’offerta economica a presidio dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa

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I Giudici di Palazzo Spada nella sentenza n. 824 del 29 febbraio 2016 si soffermano, ancora una volta, sul principio di segretezza dell’offerta economica, in particolare nel caso in cui la procedura di gara debba aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica.

Come chiarito nella suindicata pronuncia “la vigenza del principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica”.

Dunque, secondo il Giudice Amministrativo il principio di segretezza dell’offerta economica si pone “a presidio dell’attuazione della regola costituzionale di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, dovendosi così necessariamente garantire la libera valutazione dell’offerta tecnica”.

Conseguentemente la sola possibilità da parte della Commissione di gara di conoscere gli elementi attinenti l’offerta economica consente di modulare il giudizio sull’offerta tecnica sì da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura (ex multis Cons. stato Sez. V 2/10/2009 n. 6007; Cons. Stato Sez. V 25/7/2009 n. 3217).

Sulla questione, invero, il Consiglio di Stato era già intervenuto in passato per chiarire che quanto appena descritto assume la valenza di principi generali, rispetto ai quali non è nemmeno necessaria una specifica previsione del bando che vieti tali indebite commistioni, dal momento che la questione impinge su parametri anche costituzionali che sono di per se stessi di immediata applicazione (Cons. Stato sez. V 8/9/2010 n. 6509).

Sulla scorta degli insegnamenti del Consiglio di Stato, il TAR Torino con la recentissima sentenza n. 503 del 15 aprile 2016, ha invero annullato gli atti della procedura ad evidenza pubblica, rinnovati dalla Stazione Appaltante a partire dalla nomina dei Commissari di gara – in seguito all’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela della nomina della Commissione giudicatrice per violazione dell’art. 84, comma 10 del D.lgs. 163/2006 – mantenendo però ferme le offerte già presentate e valutate dal precedente seggio.

Secondo il Giudice Amministrativo la rinnovazione della procedura, come sopra descritta, ha determinato l’evidente violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio tra le imprese concorrenti, in quanto la nuova Commissione di gara si è trovata a giudicare su offerte già note, specialmente nella componente del prezzo.

Quindi, il TAR Torino ha ribadito che “nei casi in cui la procedura di gara pubblica (come nell’ipotesi di aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica” (cfr. ex multis TAR Catania sez. sent. n. 1396 del 2015; TAR Bologna n. 394/2015; TAR Latina n. 142/2015).

In conseguenza della predetta violazione dei principi di segretezza delle offerte il G.A. ha disposto l’annullamento di tutti gli atti impugnati ai fini della riedizione della gara.

Nella sentenza in commento il TAR Torino ha, inoltre, chiarito come nella pronuncia della sentenza n. 30 del 2012 dell’Adunanza Plenaria il Consiglio di Stato non ha inteso superare l’orientamento assunto sui principi di segretezza dell’offerta economica che, per come esposto, non consentono al Seggio di gara di conoscere gli elementi economici e, in particolare, le percentuali di ribasso, prima di compiere le valutazioni sulle offerte tecniche.

Difatti, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria riguarda una particolare fattispecie in cui un’offerta illegittimamente pretermessa è stata riammessa in gara a seguito del giudicato di annullamento dell’esclusione da parte del Giudice Amministrativo.

Ebbene, in tale situazione non può disporsi l’annullamento degli atti di gara con la consequenziale riedizione della gara poiché – come precisato dalla stessa Adunanza Plenaria – la conseguente valutazione dell’offerta pretermessa avviene in un momento in cui i giudizi sulle offerte concorrenti sono ormai del tutto definiti: ciò quindi varrebbe ad escludere la violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio tra le imprese concorrenti.

Sentenza collegata

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Interlandi Lucia

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