Licenza di porto e detenzione di armi

Scarica PDF Stampa
Sentenza di annullamento n. 3199/2020 Consiglio di Stato Sez. III.

Norme di riferimento: Artt. 11 e 39 TULPS (R.D. 773/1931) e Art. 3 legge 241/1990.

Interessante sentenza del Consiglio di Stato Sez. III n. 3199/2020 in materia di requisiti morali per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

La giustizia amministrativa pone ulteriori limitazioni alla discrezionalità dell’autorità amministrativa preposta alle verifiche.

Volume consigliato

La vicenda.

Il Tar Sardegna aveva ritenuto legittimo il diniego del Questore al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia per via dei precedenti penali emersi a carico dell’interessato, alcuni dei quali definiti con declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, altri con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela e solo uno definito con sentenza di condanna per falso ideologico.

Per la condanna era intervenuto provvedimento di riabilitazione prima della formalizzazione della richiesta di licenza per uso caccia.

Tanto è stato sufficiente per il Questore e per il Tar in prima istanza per ritenere l’interessato non meritevole di fiducia circa il corretto uso delle armi.

Di diverso avviso il ricorrente, tanto da avversare la decisione di primo grado con ricorso al Consiglio di Stato.

Premesse.

Per meglio cogliere l’importanza della decisione in commento, è utile richiamare alcuni principi in argomento che, nel tempo, sono stati motivo di restringimento delle facoltà dell‘interessato e motivo di ampliamento del margine di discrezionalità dell’autorità preposta alla valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi.

E’ bene ricordare che la licenza di porto di fucile per uso caccia non rientra nel novero dei diritti soggettivi, bensì in quello degli interessi legittimi, trattandosi di un eccezione al generale divieto di detenere e portare armi in luogo pubblico.

L’interesse del cittadino a detenere, trasportare o portare armi, tutelabile davanti al Tar e al Consiglio di Stato, incontra il limite della indispensabile necessità di essere comparato con i diritti, certamente prioritari e prevalenti, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, quest’ultima richiamata in Costituzione nella parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini.

La sicurezza è un bene di rilievo costituzionale e, in quanto tale, rappresenta un limite ad alcuni diritti fondamentali e, ovviamente, agli interessi legittimi; essa è uno specifico compito degli apparati dello Stato.

Ragioni per le quali alla Pubblica Amministrazione è pacificamente riconosciuto un potere ampiamente discrezionale (cosiddetta ‘discrezionalità amministrativa’), nel comparare l’interesse legittimo del singolo con il diritto generale alla sicurezza, vale a dire ampia facoltà di stimare la migliore soluzione nell’interesse della comunità, per prevenire, per quanto possibile, un uso distorto delle armi da parte di soggetti non affidabili.

Il procedimento e la motivazione.

La discrezionalità amministrativa non può significare arbitrio, seppure esercitata nell’interesse collettivo alla sicurezza pubblica.

Difatti, la discrezionalità amministrativa incontra il limite del rispetto delle norme procedurali e il limite dell’obbligo della motivazione.

In altri termini, sarà possibile negare la licenza di porto di fucile per uso caccia a condizione che all’esito del procedimento amministrativo, finalizzato alla verifica rigorosa dei requisiti soggettivi e oggettivi (c.d. istruttoria amministrativa), il provvedimento di diniego sia congruamente motivato in ordine a tutte le ragioni che lo hanno determinato.

L’adeguata istruttoria amministrativa e la motivazione del provvedimento conclusivo sono argini al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, sempre sindacabile attraverso la giurisdizione amministrativa.

Il requisito soggettivo dell’affidabilità.

Il requisito soggettivo dell’affidabilità del richiedente rispetto al corretto uso delle armi, rappresenta notoriamente il punto nevralgico del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della licenza di polizia di porto d’arma per uso caccia.

Difatti, i maggiori sforzi della Pubblica Amministrazione sono diretti a verificare tutte le circostanze capaci di dimostrare il grado di affidabilità del soggetto interessato, in particolare l’idoneità psico-fisica, il tipo di lavoro, le condizioni familiari, eventuali precedenti penali anche rispetto ai congiunti, rapporti di inimicizia, frequentazioni con eventuali soggetti pregiudicati ecc.

In argomento, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi in modo improprio.

Sotto questo specifico profilo, i giudici amministrativi hanno confermato la necessità di una istruttoria completa rispetto ad ogni circostanza rilevante, poiché non è giustificabile un’istruttoria lacunosa e apparente per via del mero interesse che la sottende.

All’esito dell’istruttoria, l’eventuale provvedimento di rigetto dovrà estrinsecarsi in una congrua motivazione che, anche sotto il profilo della logicità e coerenza, consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.

I criteri di verifica e di motivazione secondo i giudici amministrativi.

Dalla enorme mole di sentenze emesse dai giudici amministrativi, è possibile elaborare un vademecum delle modalità con le quali deve avvenire l’istruttoria amministrativa e la redazione della motivazione del provvedimento, non senza premettere il dovere del giudice amministrativo di bilanciare rigorosamente il diritto generale alla sicurezza con l’interesse del singolo.

E’ stato sentenziato che la valutazione di segno negativo in ordine al possesso del requisito di affidabilità deve collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull’assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia (Cons. di St., sez. III, 9.06.2014, n. 2907; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8.01.2018, n. 114).

E’ stato anche ribadito, nell’ottica di allineare il potere amministrativo ai principi costituzionali della libertà e della responsabilità personale, che è necessario lo svolgimento di un giudizio prognostico diretto all’abuso delle armi ovvero, quantomeno, della possibilità di abuso delle stesse da parte del titolare o di terzi e che non è possibile pervenire ad un giudizio negativo basando la scelta amministrativa sulla ritenuta pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica di componenti familiari in quanto pregiudicati, se tale valutazione non poggia su solidi riscontri oggettivi che fanno temere il reale rischio di un abuso delle armi (Tar Calabria Catanzaro Sez. I n. 1080 del 23/06/2014).

La recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Ad una prima apertura del Consiglio di Stato rispetto alla concreta verifica della sussistenza di altri elementi, al di là dei precedenti penali, che denotino sfavorevolmente la personalità dell’interessato alla licenza di polizia con carattere di attualità (Cons. St. Sez. III, n. 5313/2017), segue il recente pronunciamento in commento.

Con la sentenza n. 3199/2020, il Consiglio di Stato ha ribadito la necessaria verifica concreta dello stato attuale della personalità dell’interessato e la condotta di vita nel recente passato.

Per il Consiglio di Stato, una rigorosa indagine istruttoria e una adeguata motivazione del provvedimento reiettivo, non possono prescindere dalla rigorosa verifica dell’eventuale risalenza nel tempo dei procedimenti penali o comunque delle condotte illecite, e non possono prescindere dalla rigorosa verifica e motivazione rispetto all’assenza di ulteriori elementi negativi nel periodo intercorrente tra l’ultimo illecito e l’epoca di valutazione da parte della P.A.

Per tale via, dunque, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente annullato la decisione del Tar Sardegna per difetto di istruttoria e di motivazione rispetto al provvedimento di rigetto del Questore che, nel vagliare l’istanza del privato, non ha svolto un’istruttoria congrua ed adeguata, di cui deve dar conto in motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò in particolare laddove tali episodi, come nel caso trattato, siano risalenti nel tempo.

Volume consigliato

Sentenza collegata

102222-1.pdf 245kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

avvgiuseppegervasi@gmail.com

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento