Consigliere comunale ed accesso agli atti amministrativi (Cons. Stato, n. 5895/2011)

Scarica PDF Stampa
Massima
Il consigliere comunale ha diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali utili all’espletamento del proprio mandato.

1. Premessa

La pronuncia in esame ribadisce il consolidato indirizzo giurisprudenziale (1), da cui non vi è motivo di discostarsi, i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
Il diritto di accesso loro riconosciuto ha infatti una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini –  art.  10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – ovvero a chiunque sia portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”(2): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale (3) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (4).
Di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando (com’è stato acutamente rilevato) sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale (5); è stato osservato d’altra parte che dal termine “utili”, contenuto nell’articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato (6).
Deve anche aggiungersi che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio (7).
In definitiva gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso.

 

2. Rassegna giurisprudenziale

Il Consigliere Comunale di minoranza ha diritto ad ottenere l’accesso alla relazione-questionario redatta dall’organo di revisione ed inviato alla Corte dei Conti ex artt. 1, commi 166 e 167, legge n. 266 del 2005, avente la funzione di delineare la situazione economico-finanziaria dell’Ente. All’uopo deve, invero, rilevarsi che il revisore è un organo comunale, che l’atto in considerazione è ad esso riconducibile nella sua specifica qualità e che contiene innegabilmente informazioni utili per il richiedente, il quale, in tale sua veste, gode di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all’espletamento del mandato (Cons. Stato, Sez. V, 29/08/2011, n. 4829)

L’art. 43 comma secondo del T.u.e.l. (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) fa rientrare nel munus del consigliere comunale la facoltà di piena conoscibilità e trasparenza di tutte le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del mandato, determinando i presupposti di un accesso pieno e incondizionato agli atti e documenti comunali (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 02/03/2011, n. 90).

L’art. 43, c. 2 del Tuel – d.lgs. n. 267/2000, prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Ne consegue che, nel caso di specie, è fondato il ricorso promosso da un consigliere comunale avverso l’atto di diniego opposto dall’amministrazione interessata alla richiesta, presentata da quest’ultimo, di accesso ad atti concernenti l’esercizio del proprio mandato, in quanto non può costituire valido motivo ostativo al diritto di accesso la carenza di personale sia pure determinata da collocamento in congedo ordinario (T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 11/02/2011, n. 135).

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

_________________
(1) Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264.
(2) Art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(3) Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855.
(4) Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976.
(5) Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929; Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900.
(6) Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879.
(7) Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716.

Sentenza collegata

36401-1.pdf 107kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Staiano Rocchina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento