Confisca sul profitto: vale anche in caso di patteggiamento (Cass. pen. n. 22975/2013)

Redazione 28/05/13
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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato nei confronti di P.G.A., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall’accordo della parti, in aumento per la ritenuta continuazione su quella inflitta all’imputato con precedente pronuncia di condanna, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, a lui ascritto per avere, in qualità di legale rappresentante della omonima ditta, omesso di versare all’erario entro il termine del 27 dicembre 2010 l’IVA riferita all’anno di imposta 2009, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per il complessivo importo di Euro 108.199,00.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, e art. 322 ter c.p..

Con l’unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la omessa applicazione della confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p., dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero di beni, di cui l’imputato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto.

3. Con memoria depositata il 19/04/2013 il difensore dell’imputato, avv. ***************, ha dedotto la manifesta infondatezza e conseguente inammissibilità del ricorso, non essendosi proceduto preventivamente al sequestro dei beni del P. e non essendo possibile nella sede di merito la individuazione di quelli da sottoporre alla misura ablatoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il P.G. presso questa Corte, riportando principi di diritto già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha condivisibilmente osservato:

2.1 Che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l’integrale rinvio alle disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p., contenuto nella L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, consente di affermare che, con riferimento al reati tributar, trova applicazione non solo il primo ma anche il comma 2, della norma codicistica, potendosi, di conseguenza, applicare l’istituto della confisca per equivalente non soltanto in relazione al prezzo, ma anche al profitto del reato (sez. 3, 07/07/2010 n. 35807, RV 248618);

2.2 Che, più in particolare, con riferimento al reato di omesso versamento di ritenute certificate, il prezzo o il profitto del reato, in relazione al quale viene disposta la confisca, coincide con l’importo delle ritenute non versate (sez. 3, 08/11/2012 n. 4573S, RV 253999);

2.3 Che la confisca, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., deve essere disposta, oltre che nel caso di condanna, anche in quello di applicazione della pena su richiesta, a nulla rilevando che essa non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti, (cfr. sez. 2, sentenza n. 20046 del 04/02/2011, ******, Rv. 249823).

3.1 In applicazione dei citati principi di diritto questa Corte ha inoltre precisato che le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti, (sez. 2, sentenza n. 19945 del 19/04/2012, ********, Rv. 252825).

Orbene, nel caso di omesso versamento delle somme dovute a titolo di IVA il profitto del reato, suscettibile di confisca per equivalente, coincide perfettamente con l’ammontare dell’IVA non versata, sicchè non sussiste la necessità di alcun accertamento, nel contraddicono delle parti, in ordine alla quantificazione del profitto del reato.

L’art. 322 ter c.p., comma 3, stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Si tratta di disposizione ovviamente applicabile anche alla sentenza di patteggiamento, risultando altrimenti in contrasto con le disposizioni di cui al citato art. 322 ter c.p., commi 1 e 2.

Va aggiunto che, in tema di confisca obbligatoria, a nulla rileva il fatto che la misura non sia stata preceduta dal sequestro preventivo dei beni che ne verranno a formare oggetto, dovendo l’accertamento sul punto essere effettuato nel giudizio di merito ai sensi della disposizione citata, o, altrimenti, nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 676 c.p.p., comma 1.

La sentenza Impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice di merito limitatamente alla omessa disposizione della confisca perchè provveda su tale punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.

Redazione