Confisca, intestazione fittizia, beni acquistati dal convivente prima del matrimonio (Cass. pen., n. 46453/2013)

Redazione 21/11/13
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Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 21-12-2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva, ai sensi dell’art. 321/2 cod. proc. pen. e dell’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. dalla L. 7 agosto 1992, il sequestro preventivo di depositi bancari, polizze assicurative, autoveicoli e quote di immobili riferibili a A.S. , indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso.
2. Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame il difensore dell’indagato, rilevando l’assenza dei presupposti per l’applicazione della misura. Faceva rilevare, in particolare, che le somme depositate sui conti bancari e i mezzi a lui in uso erano il frutto della sua attività di avvocato civilista e che gli altri beni sequestrati erano stati acquistati col contributo dei genitori e di amici e con indennizzi assicurativi, mentre altri beni erano stati acquistati dalla moglie prima del matrimonio.
3. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza dell’11-2-2013, confermava il suddetto decreto di sequestro, in considerazione del fatto che il ricorrente aveva presentato, negli ultimi anni, “risibili dichiarazioni dei redditi”, a comprova della sproporzione tra beni e redditi. Inoltre, non aveva in alcun modo provato la lecita provenienza dei beni, in quanto le fatture, tutte dell’anno 2012, non coincidevano con l’epoca degli acquisti; i bollettini di versamento delle rate di finanziamento erano in fotocopia; il certificato di matrimonio non provava nulla.
Infine, anche gli immobili intestati alla moglie concorrevano “a provare la sproporzione tra il reddito dichiarato e le possidenze, in assenza, anche per quest’ultima, di dichiarazioni di proventi leciti”.
4. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse di A.S. , l’avv. *************, il quale si duole della erronea applicazione dell’art. 12-sexies d.l. 306/92, nonché dell’assenza di motivazione. Deduce che la Corte di merito non ha tenuto conto della dimostrazione, fornita dal ricorrente, della provenienza legittima della provvista economica per l’acquisto di ciascun bene sequestrato ed ha assolto il suo obbligo motivazionale con espressioni generiche e apodittiche. Lamenta, quanto ai beni della moglie, che non abbia tenuto in nessun conto l’epoca dell’acquisto degli stessi, antecedente al matrimonio: fatto che poneva i beni fuori dell’area della sequestrabilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Condizioni per l’applicazione della misura di prevenzione sono, come ritenuto pure dal giudicante, la sproporzione tra i beni e la capacità reddituale del proposto, nonché l’assenza di prova circa la lecita provenienza dei beni. Tali condizioni erano state specificamente e puntualmente contestate dal ricorrente in sede di gravame, allegando circostanze astrattamente idonee a contestare entrambe le condizioni suddette, senza tuttavia ricevere risposta. Infatti aveva dedotto che:
– il veicolo Ford Focus, immatricolato il (omissis), era stato acquistato (anche) con i proventi di un indennizzo assicurativo di Euro 22.996,54 disposto dalla Navale Ass.ni a favore della moglie An.Fo. ;
– il veicolo Opel Agila tg …, era intestato solo formalmente all’indagato, ma era stato acquistato il 27/5/2008 dal padre A.A. a mezzo di finanziamento concesso dalla Neos Banca spa e da lui pagato e usato;
– il terreno e il fabbricato siti in (omissis) erano stati acquistati dall’indagato il (omissis) per la somma di Euro 36.151,00, con denaro donatogli dal padre A.A. e dai genitori della moglie, nonché con i soldi ricevuti, in occasione delle nozze, da parenti ed amici;
– della polizza assicurativa n. (omissis) , stipulata il (omissis) con l’INA ASSITALIA, era stata pagata un’unica rata di Euro 1.705,16 (come da allegato estratto conto);
– le somme esistenti sul c/c n. … acceso sulla Banca Vesuviana erano il provento dell’attività di avvocato (allegava copia delle parcelle e delle note di credito) e il retratto di una rimessa di Euro 4.000 effettuata a (omissis) dalla Spa Assitalia (allegava atto di transazione e quietanza);
– le quote di terreno site in (omissis), alla via …, erano state acquistate dalla moglie nel …, prima del matrimonio, con l’aiuto dei genitori.
Rispetto a tale analitica confutazione, che riguardava tutti i beni sottoposti a sequestro e veniva accompagnata dalla produzione di documentazione che metteva in discussione entrambi i requisiti della misura patrimoniale, il Tribunale ha esaminato diffusamente il profilo del fumus commissi delicti, si è soffermato ampiamente sui principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di misure patrimoniali, ma ha speso solo poche e scarne parole per confutare le allegazioni difensive, anche laddove apparivano idonee, in astratto, a provare la lecita provenienza dei beni. Tanto vale sia per i beni intestati direttamente all’A. – per i quali vige la presunzione di illecita accumulazione – sia per i beni intestati alla moglie e acquistati prima del matrimonio, per i quali la presunzione suddetta non ha ragione di operare. D’altra parte, anche per i beni del primo tipo è data all’interessato la facoltà di provare che sono stati acquistati con denaro proveniente dalla propria attività lavorativa o con altre lecite utilità (nel caso di specie il ricorrente aveva giustificato alcuni acquisti col retratto di un consistente indennizzo assicurativo e con pagamenti effettuati dal genitore; vale a dire, in circostanze facilmente verificabili), mentre per i beni intestati alla moglie incombe sull’accusa (anche) la prova della intestazione fittizia e della correlativa disponibilità dei beni in capo all’indagato (o al condannato). È ben vero che “deve ritenersi compreso nell’obbligo della confisca previsto dall’art. 12 sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, il bene che, pur essendo nella disponibilità dell’imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali (come il familiare convivente), la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell’acquisto ne rivela l’intestazione fittizia” (in questo senso, Cass., n. 31895 dell’1-4-2008. Cass., n. 3889 del 24/10/2000), ma tale presunzione non può riguardare i beni acquistati dal convivente prima del matrimonio, dal momento che, in assenza di rigorosa prova contraria, si tratta di beni “non contaminati” dal sospetto di illiceità né di beni che è ragionevole presumere siano stati intestati al convivente per sottrarli alla confisca.
Per quanto sopra il provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame dei profili sopra esaminati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Redazione