Conferimento di incarichi dirigenziali: individuazione del giudice competente (TAR Campania, Napoli, n, 126/2013)

Redazione 04/01/13
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FATTO e DIRITTO

Il ricorso – volto a contestare il conferimento dell’incarico di responsabile dei servizi di antiabusivismo e condono edilizio (e, in sede di motivi aggiunti, la successiva revoca del primo dei due servizi all’odierno controinteressato), nonché (anche in sede di motivi aggiunti) le delibere contenti gli indirizzi per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ed il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Napoli – è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto eccepito dall’amministrazione resistente.

Ed, invero, il Collegio, nella complessa questione de qua, esprime adesione all’orientamento che valorizza, per un verso, l’esatta individuazione della situazione incisa e, per altro verso, se siffatta lesione discenda direttamente dall’atto di macro-organizzazione (il quale si pone, dunque, come oggetto principale dell’impugnativa in ragione della sua autonoma portata precettiva) ovvero quello gestionale che al primo conferisce concreta e pratica efficacia.

Quanto al primo aspetto, giova ribadire il principio di diritto per l’art. 68, d.lg. n. 29 del 1993, riprodotto con integrazioni all’art. 63, d.lg. n. 165 del 2001, individua una chiara regola di giurisdizione in base alla quale, allorquando la domanda introduttiva del giudizio si fondi sul “petitum” sostanziale riconducibile al rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del g.o., non rilevando in contrario che la prospettazione di parte sia rivolta anche avverso atti prodromici di cui si contesti la legittimità per vizi peculiari ai provvedimenti amministrativi, evenienza che non determina nessuna vis actractiva verso la giurisdizione del g.a. per effetto di detto nesso di presupposizione.

Pertanto, tale giurisdizione resta ferma, quale che sia l’atto organizzatorio posto a fondamento del provvedimento concretamente lesivo della sfera giuridica del dipendente, con la conseguenza che non può accedersi alla tesi per la quale la giurisdizione del g.a. resterebbe ferma a fronte di atti di macro-organizzazione, quali quelli con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, e si determinano i criteri e le modalità di determinazione delle dotazioni organiche complessive.

Quanto al secondo profilo, s’osserva che si radica la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia concernente gli atti di conferimento di un incarico di dirigenza in quanto tali, atteso che l’atto gestionale si presenta meramente consequenziale ad atti amministrativi presupposti di c.d. macro-organizzazione, costituendo questi ultimi i veri atti lesivi dell’interesse del ricorrente e quindi l’esclusivo oggetto del contendere. La disposizione di cui all’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, secondo cui sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, deve essere letta in armonia ed in coerenza con la distinzione posta dall’art. 2 d.lg. n. 165 del 2001. Tale lettura sistematica impone di restringere l’ambito della giurisdizione del giudice ordinario ai soli atti puntuali, singolari di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, solo questi potendo essere configurati quali atti di micro-organizzazione e/o di gestione. Dall’ambito della previsione dell’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 esulano quindi le controversie relative ad atti che non hanno ad oggetto il conferimento di ben determinati incarichi, ma fissano, in via astratta e generale, presupposti e modalità per il conferimento degli incarichi stessi. La previsione contenuta nel comma 1 art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, secondo cui allorquando “vengano in questione atti amministrativi presupposti.. quando questi ultimi siano rilevanti al fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi” può essere invocata soltanto ove si presupponga che la cognizione sia meramente incidentale e non principale. La disapplicazione è possibile nelle ipotesi in cui l’atto amministrativo presupposto non sia l’unico ed esclusivo oggetto del contendere, quello in cui si esauriscono i profili di lesività dell’interesse del ricorrente, ma, per l’appunto, rappresenti solo uno dei passaggi che il giudice deve risolvere per pervenire alla decisione.

Ne consegue con evidenza come nel caso di specie gli atti di cd. macro-organzizazione impugnati (anche in sede di motivi aggiunti), in disparte il pur rilevante profilo della tardività nella relativa contestazione, rilevano quali meri presupposti a supporto della reale impugnativa (peraltro specularmente azionata anche in sede di giurisdizione ordinaria) che concerne le modalità gestionali del conferimento dell’incarico dirigenziale, di tal che non sono idonei ad incidere sulla globale giurisdizione del G.O. atteso che il petitum sostanziale sotteso alla presente controversia si concentra sulla correttezza delle scelte gestionali quali espressione della capacità e dei poteri propri del datore di lavoro privato (art. 5 D.Lgs. 165/2001).

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012

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