Condono edilizio: ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria il parere della commissione edilizia non è obbligatorio (TAR Campania, Napoli, n. 637/2013)

Redazione 25/01/13
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FATTO e DIRITTO

1. Avendo realizzato alcune opere abusive nel territorio del Comune di Sant’******* alla via Passarano, il ricorrente presentava due istanze di condono ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 che tuttavia venivano rigettate per le seguenti ragioni: a) le opere sono state eseguite su area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; b) le opere stesse non sarebbero conformi alle disposizioni del PRG in quanto ricadenti in zona E2, all’interno della quale non sono consentite nuove edificazioni quali quelle abusivamente realizzate nella specie. Veniva inoltre disposta la demolizione delle suddette opere.

2. I provvedimenti venivano impugnati per i motivi di seguito sintetizzati: a) violazione dell’art. 10-bis della legge n, 241 del 1990; b) difetto di motivazione (in quanto non sarebbero state indicate le ragioni per cui difetterebbe la conformità urbanistica delle opere); c) violazione del DPR n. 380 del 2001 (dato che non sarebbe stato rispettato l’ordine cronologico delle istanze, né la decisione sarebbe preceduta dalla proposta del responsabile del procedimento); d) violazione di legge nella parte in cui non sarebbe stato preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia; e) quanto all’ordine di demolizione, oltre all’illegittimità derivata, si lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di demolizione; f) violazione del DPR n. 380 del 2001 nella parte in cui si dispone la demolizione altresì della tettoia, la quale costituirebbe al contrario opera pertinenziale soggetta soltanto ad autorizzazione e non a permesso di costruire; g) difetto di motivazione anche in relazione all’ordine di demolizione; h) omessa indicazione dell’area di sedime da acquisire in caso di acquisizione gratuita dovuta ad eventuale inottemperanza all’ordine di demolizione.

3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata per chiedere il rigetto del gravame.

4. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

5. Tutto ciò premesso si rammenta innanzitutto che, per giurisprudenza costante, l’art. 32, comma 26, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Da tale ricostruzione emerge un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntamente, costituite: a) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli; b) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Deve quindi ritenersi che la novità sostanziale della suddetta previsione normativa sia costituita proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio (che, al contrario, prescinde di norma da un simile requisito), così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’ accertamento di conformità previsto dall’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti dalle due leggi precedenti sul condono edilizio (cfr.n T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 247; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 14 gennaio 2011, n. 26).

6. Per il resto il ricorso è infondato per le ulteriori ragioni di seguito indicate.

6.1. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non sussiste. Il collegio ritiene al riguardo di aderire a quel dato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “non vi è dubbio che il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, sicché la mancata comunicazione del preavviso di rigetto … diviene irrilevante, stante l’applicabilità del disposto del comma 2, prima parte, dell’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 5 aprile 2012, n. 676).

6.2. Il difetto di motivazione relativo alla non conformità urbanistica non si riscontra in quanto in materia di condono edilizio vige il principio per cui è ammissibile anche una motivazione essenziale e sintetica (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2012, n. 3969). In questa stessa direzione non è dunque neppure necessaria una specifica indicazione dell’interesse pubblico sotteso alle ragioni del suddetto diniego (al contrario di quanto evidenziato alla pag. 14 del ricorso introduttivo). Né d’altra parte la difesa della ricorrente ha fornito, in senso contrario, un sia pur minimo principio di prova in ordine alla ritenuta conformità urbanistica.

6.3. Sulla asserita violazione di alcuni passaggi procedimentali del DPR n. 380 del 2001 osserva il collegio come la relativa censura sia stata genericamente formulata, dato che non vengono in alcun modo allegati fatti e circostanze idonei a ritenere che si sia in effetti verificato quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente.

6.4. Sulla mancata acquisizione del parere della commissione edilizia si rammenta che, per giurisprudenza pressoché costante, “tenuto conto della specialità del procedimento di condono rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia, nonché dell’assenza di una specifica previsione in ordine alla necessità del parere della Commissione Edilizia Integrata, l’acquisizione di tale parere, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, non è obbligatoria, bensì meramente facoltativa” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 5 settembre 2012, n. 3748). Lo specifico motivo non può dunque trovare ingresso.

6.5. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di demolizione si rammenta che per giurisprudenza costante “nell’attività repressiva in tema di opere edilizie abusive non è necessaria la previa comunicazione dell’avvio procedimentale di cui all’art. 7 l. 241/1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato” (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 28 novembre 2012, n. 2161). Il motivo va dunque respinto.

6.6. Quanto alla demolizione della tettoia osserva il collegio come l’opera edilizia consistente nella realizzazione di tale elemento si caratterizza secondo la giurisprudenza più recente, anche di questo TAR (sez. III, 12 marzo 2012, n. 1246), in termini di “nuova costruzione”, tale da necessitare di previo rilascio di titolo abilitativo.

Interventi come quelli di specie, secondo la stessa giurisprudenza, innovano infatti il preesistente immobile in quanto si perviene ad un manufatto del tutto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, come tale non riconducibile a quello già esistente che anzi viene alterato sia dal punto di vista morfologico che funzionale: dinanzi a tali significative modificazioni si impone di conseguenza la verifica di compatibilità delle opere a mezzo della previa concessione edilizia (cfr. TAR Toscana, sez. III, 26 febbraio 2010, n. 516; Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2005, n. 4668).

Opere siffatte – nella specie peraltro di rilevanti dimensioni, dato che essa sarebbe destinata a coprire un’intera area adibita a parcheggio – sono destinate in altre parole ad essere considerate quali importanti modificazioni del territorio e dunque alla stregua di nuove costruzioni, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, in quanto tali suscettive di titolo abilitativo.

Il motivo di ricorso indicato sub a] deve dunque essere respinto.

6.7. Non sussiste neppure il difetto di motivazione dell’ordine demolitorio atteso che l’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera edilizia e, proprio in quanto atto vincolato, l’ordinanza medesima non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può giammai legittimare (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 28 novembre 2012, n. 2161). Il motivo va dunque respinto.

6.8. Quanto alla omessa indicazione dell’area di sedime da acquisire nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione osserva il collegio come ciò non costituisca elemento essenziale dell’ordine di demolizione, né la sua mancanza causa di illegittimità dello stesso, in quanto tali indicazioni appartengono propriamente al successivo atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (T.A.R. Liguria, sez. I, 26 novembre 2012, n. 1503).

7. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013

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