Condominio: anche il condomino del piano terra è tenuto al pagamento delle spese per il rifacimento delle scale (Cass. n. 21886/2012)

Redazione 05/12/12
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Ordinanza

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti; ” P. V. proponeva opposizione avverso la delibera con la quale l’assemblea del Condominio di (omissis) aveva approvato il consuntivo di spesa. Il Condominio chiedeva il rigetto del domanda e, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme dovute dall’attrice.

Il tribunale accoglieva soltanto in parte l’impugnazione, ritenendo valida la delibera laddove aveva posto a carico della attrice le spese relative al rifacimento delle scale; tale statuizione era confermata in sede di gravame: la Corte di appello riteneva che la V., pur essendo proprietaria di una unità a piano terra, fosse tenuta a contribuire alle spese che avevano a oggetto il consolidamento delle scale ed erano concernenti la statica di parti comuni necessarie del fabbricato.

Ha proposto ricorso per cassazione la V. affidato a tre motivi.

Ha resistito l’intimata.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è stato proposto tempestivamente con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il 14 marzo 2011: il termine lungo per impugnare la sentenza dep. il 25 gennaio 2010 scadeva il 12 marzo 2011 (il periodo feriale è di un anno + 46 giorni), che cadeva di sabato per cui il termine era prorogato, ex art. 155 cod. proc. civ. applicabile anche ai giudizi pendenti al 1 marzo 2006 (L. n. 69 del 1009, art. 58, comma 3), al lunedì 14 marzo 2011.

I primi due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1124 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ.; assoluta di motivazione su un fatto controverso punto decisivo) censurano la sentenza che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva rettificato – senza che vi fosse stata alcuna domanda – la delibera impugnata, la quale aveva distinto fra le opere di consolidamento statico e quelle di rifacimento delle scale, tant’è vero che queste ultime erano state correttamente ripartite fra i condomini interessati ai sensi dell’art. 1124 cod. civ. ma che non potevano essere poste a carico anche dell’attrice che è proprietaria di un’unità a piano terra e che non usufruisce in alcun modo delle predette scale.

I motivi vanno respinti.

La doglianza censura quanto ritenuto dai Giudici sulla natura delle spese relative ai lavori riguardanti le scale deliberati dall’assemblea, essendo stato in sentenza affermato che anche quelli relativi alle scale concernessero opere di consolidamento riguardanti la statica del fabbricato e non fossero opere di mero rifacimento, tant’è vero essi vennero decisi in ottemperanza a una ordinanza sindacale: la ricorrente sostiene che diverso sarebbe stato il contenuto della delibera, che sarebbe stato modificato o rettificato dai Giudici, posto che i lavori sarebbero stati di mero rifacimento delle scale e le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dei soli proprietari che usufruivano delle stesse.

Orbene, la doglianza innanzitutto si risolve nella censura dell’intepretazione della delibera condominiale compiuta dai Giudici che – investiti con l’impugnazione della delibera della questione relativa alla debenza o merito da parte dell’attrice delle relative spese – dovevano necessariamente verificare innanzitutto la natura dei lavori deliberati alla stregua di quanto deciso dall’assemblea.

Ciò posto, va ricordato le deliberazioni condominiali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici previsti dall’art. 1362 cod. civ. e segg. ed il relativo compito è assegnato al giudice del merito; poichè tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, purchè sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12556/02; 4501/12006). D’altra parte, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione: tali oneri non sono stati ottemperati dalla ricorrente la quale ha in realtà formulato una soggettiva interpretazione del delibera difforme da quella accolta in sentenza. Ciò posto, avendo accertato – in base all’interpretazione del contenuto della delibera – che le spese avevano oggetto la statica dell’edificio, correttamente le stesse sono state poste anche a carico dell’attrice, atteso il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell’art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poichè anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio (Cass. 15444/2007).

D’altra parte, l’attrice non potrebbe lamentare – proprio alla luce del precedente di legittimità dalla medesima richiamato – l’applicazione dei criteri di cui all’art. 1124 cod. civ., che, tenendo conto dell’altezza del piano, rappresenta un correttivo all’integrale applicazione dell’art. 1123 cod. civ. ed è diretto a tutelare proprio i proprietari dei piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione.

Pertanto, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, il ricorso infondato avendo la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa (ORD. S.U. 19051/2010).

Il terzo motivo (violazione di legge e motivazione contraddittoria) deduce che, anche nel caso di rigetto del ricorso, si dovrebbe procedere alla compensazione delle spese, tenuto conto della non integrale soccombenza della ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Le spese processuali sono state correttamente poste a carico della parte ritenuta soccombente ex art. 91 cod. proc. civ., essendo appena il caso ricordare che se, da un canto, la compensazione è rimessa alla prudente e motivata scelta discrezionale del giudice di merito, questi, d’altra parte, in materia di regolamento delle spese processuali, incontra l’unico divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa”.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore ******** ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dalla ricorrente con la memoria illustrativa atteso che gli stessi non sono idonei a scalfire le considerazioni di cui alla relazione.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.00,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Redazione