Condannato il barista che somministra bevande alcoliche a cliente in evidente stato di ebbrezza (Cass. pen. n. 22015/2013)

Redazione 22/05/13
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In fatto

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Sant’******* a **** ha condannato H.X. alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all’art. 691 cod. pen., per avere, quale addetto alla mescita, servito una bevanda alcolica ad un avventore del bar che presentava evidenti segni di ebbrezza.
Il giudice ha rilevato che il timore che il diniego della somministrazione potesse determinare la reazione del cliente non poteva assurgere a causa di giustificazione, “vertendosi peraltro in fattispecie contravvenzionale”.
2. Nell’interesse di H.X. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 420 ter, cod. proc. pen., che il Giudice di pace non abbia mai dichiarato la sua contumacia.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pene, che, sebbene l’istanza di ammissione, al patrocinio a spese dello Stato fosse stata depositata in data anteriore alla prima udienza dibattimentale, essa era stata decisa e depositata in cancelleria dopo l’emissione della sentenza di primo grado, con conseguente menomazione del diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione, per avere il Giudice di pace escluso che i gravi fatti di minaccia che avevano indotto l’imputato a servire la consumazione potessero assurgere a causa di giustificazione del reato contestato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per l’assorbente ragione che l’imputato risulta essere stato presente alla prima udienza del processo, come dimostra il verbale del 03/04/2012, Ne discende che correttamente è stato qualificato come assente e non come contumace.
2. Anche il secondo motivo e inammissibile, dal momento che l’imputato è stato munito di assistenza difensiva per tutto il corso del processo.
3. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo.
Al dì là del riferimento alla natura contravvenzionale del reato, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dell’invocata scriminante, sottolineando l’esistenza, nel caso di specie, di un mero soggettivo timore dell’imputato.
Al riguardo va ribadito che, la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, *******, Rv. 207376).
Va aggiunto che il ricorso opera un riferimento a “gravi fatti di minaccia”, senza indicare da quali atti del processo essi emergerebbero.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1,000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Redazione