Concorso pubblico: accertamento requisiti fisici e psichici (Cons. Stato n. 5524/2012)

Redazione 30/10/12
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Rilevato:

– che il signor D. B., partecipante al concorso riservato per il reclutamento di 2800 allievi agenti della Polizia di Stato, all’esito delle prove mediche è stato dichiarato “non idoneo al servizio di polizia” per “deficit visus (visus naturale OD 1/10, OS 3/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera C”;
– che l’esclusione è stata impugnata dall’interessato davanti al TAR Lazio, deducendosi travisamento dei fatti dell’accertamento, stante l’assenza di alcun difetto visivo come certificato dalla Casa di Cura presso la quale tredici giorni prima della visita medica concorsuale il medesimo era stato sottoposto ad intervento per l’eliminazione totale del deficit visivo;
– che con la sentenza appellata il ricorso è stato respinto;
– che, in particolare, il primo giudice ha ritenuto “del tutto logicamente e plausibilmente” corretto il dato relativo al visus del medesimo rilevato in sede concorsuale a distanza di tredici giorni dall’intervento, traendo argomento dal documento recante “consenso informato al trattamento” allegato dal ricorrente alla prodotta cartella clinica, secondo cui si ottiene il recupero visivo completo dopo un certo periodo di tempo e la stabilizzazione definitiva dopo sei mesi; ciò tenuto conto che i requisiti psico-fisici per l’accesso ad un Corpo di Polizia devono essere posseduti nella data in cui la commissione concorsuale procede al loro accertamento e che quindi in caso di esito negativo (in sé non viziato) non si può, in linea di principio, ammettere una successiva verificazione nel caso (come quello di specie) in cui si tratti condizione fisica soggetta a più o meno consistente mutamento nel tempo;
– che con l’appello in esame il signor B. lamenta che il TAR abbia mal interpretato quanto precauzionalmente riportato nel preambolo della cartella clinica, confuso la stabilizzazione (per la quale era indicato il termine massimo di sei mesi) con il recupero (per il quale non era indicato alcun termine) di un visus richiesto per l’arruolamento ed omesso di considerare che il totale recupero visivo era stato documentato in primo grado per come avvenuto prima della visita, nonché ripropone le censure a suo tempo formulate ed insiste affinché sia disposto il riesame del provvedimento previa apposita verificazione o consulenza tecnica;
Considerato:
– che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici eseguito dalla competente commissione concorsuale costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, propria dell’organo che l’esegue, sicché il giudizio reso a conclusione di tali espletati accertamenti è insindacabile e può essere messo in discussione solo per l’esistenza di un macroscopico travisamento dei fatti o di una evidente illogicità (cfr. in fattispecie analoga, tra le più recenti, Cons. St., sez. IV, 1 agosto 2012 n. 4405);
– che, nella specie, tali vizi non possono ritenersi sussistenti alla stregua delle deduzioni dell’appellante;
– che, invero, come bene evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione appellata, il signor B. si basa su una documentazione non idonea a dimostrare con puntuale riferimento alla data del 4 maggio 2012 (di effettuazione della prova medica) e con la stessa valenza un dato fattuale diverso da quello accertato dalla predetta commissione concorsuale, dunque a rivelare il preteso macroscopico travisamento dei fatti;
– che, difatti, il documento redatto dalla Casa di cura non contiene indicazioni sul visus in atto posseduto, mentre il certificato dell’ASL è evidentemente del tutto privo di rilievo, essendo stato rilasciato il 2 agosto 2012, ossia a distanza di ben 3 mesi dalla visita;
– che, d’altra parte, gli accertamenti svolti volontariamente presso altre strutture in tempi diversi non valgono ad inficiare gli esiti di quelli espletati dagli organi previsti dalla procedura concorsuale al momento in cui si sono svolti e che fissano le relative risultanze tecnico-scientifiche alle quali ancorare il giudizio di idoneità o meno del candidato, con l’ulteriore conseguenza della insussistenza di condizioni e ragioni che consiglino o tanto meno impongano di disporre una nuova visita medico – legale a mezzo verificazione o consulenza tecnica d’ufficio (cfr., su tale specifico punto, cit. n. 4405/12);
– che, pertanto, l’appello non può che essere respinto, mentre nella peculiarità del caso si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

Redazione