Concorso per titoli ed esami: criteri di calcolo dei punteggi (Cons. Stato, n. 4922/2013)

Redazione 07/10/13
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FATTO

Con bando del 12 agosto 2008, il Comune di Pedivigliano indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami, volto all’assunzione di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato part time .
Il bando prevedeva due prove scritte e una prova orale, alla quale potevano accedere i candidati che avessero ottenuto una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta .
Fissate le date per losvolgimento delle prove scritte, queste venivano superate solamente da due candidati e cioè dall’Ing. ******** con punti 25 (prima prova) e punti 23 (seconda prova) e dall’Ing. ********* con punti 25 (prima prova) e punti 29 (seconda prova).
La Commissione d’esame rendeva quindi noto, assieme al risultato delle prove scritte , anche il punteggio relativo alla valutazione dei titoli dei concorrenti, riconoscendo al S. un punteggio per i titoli pari a 9,00 ed al M. un punteggio pari a 4,00 .
Le prove orali si svolgevano in data 26 agosto 2011 e la Commissione attribuiva il punteggio di 23/30 al S. ed il medesimo punteggio di 23/30 al M..
La Commissione quindi provvedeva a formulare una graduatoria provvisoria in base ai punteggi conseguiti dai due candidati, collocando al primo posto l’ing. M. con un punteggio totale di 81 punti ed al secondo posto l’ing. S. con un punteggio totale di 80 punti.
La suddetta graduatoria provvisoria veniva immediatamente contestata dal S. , facendo presente come la Commissione giudicatrice nel formulare la graduatoria finale fosse incorsa in un errore interpretativo, non considerando che l’articolo 7 comma 3 del d.p.r. 487/94 stabilisce che “il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche e della valutazione conseguita nel colloquio”.
Il predetto S., quindi, invitava l’Amministrazione ad approvare la graduatoria definitiva riformulata in base al suddetto criterio che lo avrebbe visto collocato al primo posto con punti 56 (24 media voti prove scritte + 9 titoli + 23 prova orale), davanti all’Ing. M. con punti 54 (27 media voti prove scritte + 4 titoli + 23 prova orale).
Sennonché il Responsabile del Settore Amministrativo, con determina n. 80 del 6 ottobre 2011, approvava in via definitiva i verbali della Commissione esaminatrice, nominando vincitore del concorso l’Ing. M..
Ritenendo illegittime tali determinazioni, il S. adiva il Tar Calabria chiedendone l’annullamento ..
Con sentenza n. 736/ 2012 il Tar adito accoglieva il ricorso limitatamente alla pretesa caducatoria e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati .
Avverso detta sentenza l’Ing. M. ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone la riforma.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Pedivigliano che il controinteressato Ing. S., chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 30 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

1. Con l’unico mezzo di censura l’appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto che l’Amministrazione procedente non avrebbe dovuto utilizzare il criterio della somma aritmetica dei voti conseguiti dai candidati nelle singole prove scritte, nel colloquio e nella valutazione dei titoli, ma avrebbe dovuto sommare il punteggio dei titoli ed il punteggio della prova orale con la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte .
Assume, al riguardo, che il d.p.r. 487 del 1994 regola le diverse tipologie di “concorso per esame”e di “concorso per titoli ed esami”, disponendo per quest’ultimo che “La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”.
Rileva che, nel caso di specie, il concorso bandito dal comune di Pedivigliano era un concorso per titoli ed esami e che la lex specialis di gara riproduceva sostanzialmente il contenuto della suddetta disposizione legislativa precisando, all’articolo 10, che “La votazione complessiva è data dalla somma dei voti conseguiti da ciascun candidato nelle 2 prove scritte e nella prova orale, con il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli”.
Sostiene, quindi, che il punteggio complessivo di ogni candidato, atto a determinare la sua posizione nella graduatoria di merito, andava determinato sommando i voti conseguiti nelle due prove scritte e nella prova orale, con il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
2. La doglianza non può essere condivisa.
3. Ed invero, come la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo più volte di precisare con argomentazioni che il Collegio condivide, il 4° comma dell’art. 8 del d.p.r. 487/94 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (cfr. Cons. Stato Sez. V n. 2412/2002; n. 8081/2004; n. 1443/2009; n. 397/2010) .
Infatti, pur non prevedendo espressamente la richiamata disposizione la media dei voti riportati nelle prove scritte – esplicitamente richiamata dall’articolo 7, 3° comma, per i concorsi per soli esami- , ciò tuttavia la stessa non esclude ed anzi impone, per ragioni sistematiche, che tale criterio debba applicarsi anche ai concorsi per titoli ed esami.
In primo luogo perché il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo otto quarto comma) per i concorsi per titoli ed esami , non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami (articolo sette terzo comma) .
Ne consegue che, non essendo stato espressamente inserito nell’articolo 8, 4° comma, la modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d’esame (da sommare al punteggio dei titoli), deve ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed espressamente prevista nella precedente disposizione.
In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l’unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall’aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.
In terzo luogo, perché le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi.
Così ,deve ritenersi che la formulazione dell’articolo 7 del d.p.r. 487/94 relativo al concorso per esami coincida sostanzialmente con la formulazione del successivo articolo otto relativo al concorso per titoli ed esami, “atteso che la apparente diversità di formulazione delle due norme…… non esclude e anzi per ragioni sistematiche richiede che anche nel concorso per titoli ed esami trovi applicazione il criterio della media dei voti delle prove scritte, letteralmente dettato per i concorsi per esami. Tale interpretazione della norma è indotta dalla necessità di una lettura coordinata delle due disposizioni, nelle quali la seconda non può ignorare quanto previsto dalla disposizione immediatamente precedente … ai fini della determinazione del punteggio complessivo da attribuire alle prove scritte. D’altro canto, l’applicazione della stessa disciplina alle due tipologie di concorso trova il proprio fondamento nella medesima ratio che li ispira. Il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l’attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario,pur vertendo anch’esso su molteplici materie” ( Tar Puglia Bari Sez. II n. 445/2007; Cons. Stato Sez. V n. 8081/2004).
Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove.
In tale tipologia di concorso, infatti, l’incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all’art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Quindi, il problema di graduare l’incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale , è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.
In conclusione, il criterio della media dei voti delle prove scritte risulta essere una criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami .
3.1. Ed in proposito, va peraltro rilevato che nella specie la formulazione del bando non risulta oggettivamente incompatibile con il principio di diritto sopra enunciato.
Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’articolo 10 della specifica disciplina concorsuale non “parla….. di voti riportati nelle singole prove, le due scritte e quella orale, ma di somma dei voti della prova scritta e orale con il punteggio attribuito per i titoli , laddove il riferimento ai voti della prova scritta ben si presta ad una interpretazione secondum legem e , quindi, come riferimento alla somma della media dei voti delle prove scritte al voto della prova orale”.
Del resto, sempre come esattamente osservato dal primo giudice, “se anche si ritenesse di attribuire al bando una diverso significato, il bando stesso risulterebbe comunque, in parte qua, illegittimo, atteso che, come si è detto, secondo l’orientamento prevalente, l’interpretazione conforme alle norme e quella secondo cui, anche nel caso di concorsi per titoli ed esami, va applicato il criterio della media dei voti delle prove scritte”.
Ed al riguardo va ulteriormente rilevato che “nell’epigrafe del ricorso, innanzi tutto, vi è espresso riferimento all’annullamento del bando, ove interpretato in modo diverso rispetto a quello propugnato dal ricorrente” e che “nell’ambito del primo motivo( pag. 9 del ricorso) , inoltre, il ricorrente afferma espressamente che, laddove il bando dovesse essere diversamente interpretato, la relativa previsione sarebbe legittima e dovrebbe formare oggetto di annullamento”.
Ne, per altro verso, può venire in rilievo ai fini del decidere l’invocato articolo 35 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici, atteso che la procedura concorsuale sul punto in controversia è espressamente normata in via esclusiva dal richiamato articolo 10 del bando, in ordine al quale non può che farsi rinvio a quanto più sopra già argomentato.
4. Per le ragioni esposte l’appello si appalesa infondato e, come tale, da respingere .
5. Attesa la particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013

Redazione