Concorso per l’assunzione di un vigile urbano riservato agli interni (Cons. Stato, n. 4919/2013)

Redazione 07/10/13
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FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il signor C. L., privo della qualifica di dipendente comunale, impugnava dinnanzi al Tar Campania i provvedimenti con cui il Comune di Contursi Terme aveva affidato un posto di istruttore – categoria C1 – servizio di polizia municipale al signor A. B., a seguito dell’espletamento di un concorso riservato al solo personale già in servizio.
In principalità il L., che aveva presentato istanza di partecipazione ed era stato escluso, contestava la scelta del Comune di indire una selezione riservata al solo personale interno.
Con la sentenza di prime cure, dopo aver diffusamente illustrato l’orientamento della Corte Costituzionale in materia , il Tar adito accoglieva il gravame rilevando che l’indizione di selezioni riservate in via esclusiva al personale dipendente è ammissibile solo allorquando sia comunque garantito l’accesso anche agli esterni, posto che il concorso pubblico costituisce forma generale ed ordinaria di reclutamento dei dipendenti.
Nella specie, sul presupposto che il Comune aveva bandito un solo posto,il primo giudice riteneva pertanto non applicabile la previsione del Regolamento comunale che riservava il 35% dei posti al personale interno e conseguentemente illegittima l’assegnazione in favore dell’unico partecipante, il signor *******.
Avverso tale pronuncia, il predetto ******* ha quindi interposto l’odierno appello , chiedendone la riforma.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Contursi Terme, che ha argomentato a sostegno delle tesi dell’appellante ed il signor L., originario ricorrente, che ha invece chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.
2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del gravame formulata dall’appellante e dall’Amministrazione comunale, sul presupposto che sarebbe venuto meno l’interesse alla decisione in quanto, a seguito del blocco delle assunzioni imposto alle amministrazioni comunali con atto avente forza di legge (c.d. turn over), il signor Lista non avrebbe più interesse alla decisione, non potendo comunque essere assunto alle dipendenze del Comune.
Il rilievo è privo di fondamento.
Ed invero:
i) il blocco delle assunzioni disposto con legge è solo temporaneo, con la conseguenza che a seguito della sua rimozione l’Amministrazione ben potrebbe procedere alla copertura del posto vacante, in questo caso garantendo l’accesso a soggetti esterni tra cui l’appellato. La possibilità di assumere dipendenti pubblici, invero, non è stata espunta dall’ordinamento, bensì semplicemente “congelata”, con conseguente interesse dell’appellato ad una decisione che esplicherà effetti conformativi nell’ambito delle future selezioni o nel caso di riesercizio del potere oggetto dell’odierna controversia;
ii) l’originario ricorrente, che si è attivato per l’esecuzione della sentenza di prime cure e che ha promosso plurimi esposti davanti alla magistratura penale, vanta altresì un interesse morale al buon esito della vicenda, che ne giustifica in ogni caso la decisione nel merito. Ed infatti, come precisato più volte dalla giurisprudenza della Sezione, ai fini di una dichiarazione di improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice; con l’ulteriore precisazione che la relativa indagine deve essere condotta dal giudicante con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria d’improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2013 n. 2584);
Per quanto sopra,l’interesse dell’appellante ad una pronuncia nel merito risulta ancora attuale.
3. Sempre in via pregiudiziale l’appellante ripropone nell’odierna sede l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo, per omessa impugnazione del Regolamento comunale.
A suo dire , infatti, la decisione di bandire un concorso per soli interni non costituirebbe una autonoma scelta ,ma la mera applicazione del Regolamento comunale che ,quindi, andava censurato quale atto presupposto.
L’eccezione non è condivisibile atteso che ,nella specie ,il ricorrente originario non ha contestato l’illegittimità delle previsioni regolamentari, bensì la loro errata interpretazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Infatti ,come correttamente rilevato dal Tar , la previsione regolamentare che impone la riserva del 35% dei posti al personale in organico, esclude l’ipotesi in cui sia stato messo a concorso un solo posto.
L’art. 2 del regolamento, invero, espressamente afferma che “ad eccezione dei posti unici in organico, i bandi di concorso o di selezione dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio a tempo indeterminato pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso”.
Posto che nella specie è stato bandito un solo posto di istruttore – categoria C1 – servizio di polizia municipale, l’Amministrazione era quindi obbligata a consentire l’accesso dall’esterno proprio in forza della norma regolamentare testè richiamata.
Pertanto, così come lamentato in prime cure dal signor Lista, l’illegittimità è riferita al bando e non al Regolamento, di cui si è contestata viceversa l’erronea applicazione.
4. Nel merito l’appellante rivendica il potere del Comune di bandire concorsi unicamente riservati al personale dipendente ai sensi dell’art. 91, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 quando , come nella specie , vi sarebbe necessità di preservare “particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente”.
Assume inoltre che, in ossequio al principio affermato dalla Corte costituzionale che ha ritenuto non irragionevole l’indizione di concorsi riservati a personale interno nella misura del 50% dei posti disponibili, l’Amministrazione avrebbe avuto titolo a mettere a concorso il posto “riservato”, in quanto contestuale ad un secondo concorso aperto agli esterni.
La censura non ha pregio.
Ed invero, come correttamente affermato dal TAR, il Comune di Contursi Terme ha messo a concorso un solo posto da vigile urbano, riservato ai dipendenti comunali , e nessun posto per soggetti esterni.
La programmazione del fabbisogno triennale delle assunzioni, con cui il Comune avrebbe previsto di ricoprire una seconda posizione , non è infatti mai stata posta in essere.
In altri termini , come risulta dalla documentazione in atti, una volta bandito il concorso per cui è causa l’Amministrazione non ha pubblicato alcuna selezione per la copertura del secondo posto, né contestualmente al primo bando, né successivamente (cfr. verbale assunzione informazioni ******** del 19.03.2010).
L’indizione del bando riservato e la successiva nomina dell’unico candidato ( il signor Bertone odierno appellante ) sono dunque avvenute in contrasto sia con il Regolamento comunale delle assunzioni, che prevedeva il concorso interno salvo il caso in cui vi fosse stato un unico posto da assegnare (art. 2 cit.), sia con il principio del pubblico concorso che, secondo il pacifico orientamento della Corte, è ammissibile solo allorchè i posti riservati al personale dipendente risultino limitati al 50% di quelli complessivi (cfr. Corte cost. n. 373/2002).
Inoltre, quanto all’invocata applicabilità dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, osserva il Collegio come la figura professionale messa a concorso (vigile urbano) non sia oggettivamente sussumibile tra quelle per cui è possibile derogare al regime ordinario, in ragione della necessità di garantire particolari profili o figure professionali con esperienza all’interno dell’ente.
Anzi , a ben vedere, con riferimento alle mansioni di agente di p.s. proprio l’effettuazione di una selezione concorrenziale risulta lo strumento più idoneo all’individuazione del soggetto più qualificato.
Inoltre, risulta che l’appellante non avesse neppure particolare qualificazione nel settore oggetto della selezione , essendo già stato dichiarato non idoneo per la copertura del posto, nell’ambito del concorso precedente indetto dalla P.A.
Conclusivamente, l’appello è infondato e la pronuncia del TAR meritevole di conferma.
Le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante ed il Comune di Contursi Terme, in solido tra loro, alla refusione in favore dell’appellato sig. L. delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila ) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013

Redazione