Concorso – Esclusione – Annullamento – Conseguenze risarcitorie (TAR Lazio, Roma, n. 10031/2013)

Redazione 25/11/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3734 del 2003, proposto da:
I. Eustachio, rappresentato e difeso dagli avv. **********************, ***************, con domicilio eletto presso ********************** in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 4403 del 2003, proposto da:
I. Eustachio, rappresentato e difeso dagli avv. **********************, ***************, con domicilio eletto presso ********************** in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 3734 del 2003:

del provvedimento, di estremi non conosciuti, d’inquadramento del ricorrente come agente del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui è determinata la decorrenza giuridica dal 21/11/02,

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica;.

quanto al ricorso n. 4403 del 2003:

della responsabilità del Ministero della Giustizia in relazione ai danni subiti da ************ per il ritardo nell’arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria

e per la condanna del Ministero al risarcimento dei danni;.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria e di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Il ricorrente, agente del corpo della polizia penitenziaria, agisce per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente alla tardiva assunzione nel corpo, e per conseguire l’inquadramento nei ruoli che gli spetta.

Le domande sono state proposte nei ricorsi r.g. 4403 del 2003 e 3734 del 2003, che vanno qui riuniti per ragioni di connessione.

Questo Tribunale, con duplice sentenza, ha già accertato che il ricorrente fu illegittimamente escluso dalla procedura concorsuale bandita per l’assunzione nella polizia penitenziaria con due diversi provvedimenti.

Si è altresì accertato il carattere definitivo di tali statuizioni.

Va infine precisato che la domanda risarcitoria oggi in decisione non è stata in quella sede vagliata, posto che essa venne ritenuta “inaccoglibile” in quanto proposta “”solo con la memoria di replica mai notificata alla controparte”: si tratta, a ben vedere, di pronuncia in rito, che non preclude in questa sede l’esame della domanda risarcitoria.

È stata disposta attività istruttoria quanto alla domanda risarcitoria e di inquadramento, cui l’amministrazione ha adempiuto.

Con la prima si fa valere la responsabilità in cui incorre l’amministrazione quando, illegittimamente, omette di assumere il candidato ad un pubblico concorso, o vi provvede con ritardo.

Nel caso di specie, non è dubitabile che l’amministrazione fosse tenuta ad assumere il ricorrente, in forza del punteggio che questi aveva conseguito nel concorso riservato, e che il diniego a provvedere in tal senso sia illegittimo, giacché fondato su un presupposto erroneo in diritto, ovvero che il ricorrente non potesse valersi dell’elevazione triennale del limite di età massimo prescritto per partecipare al concorso (quanto al primo provvedimento di esclusione).

Si è trattato di una grave e manifesta illegittimità: l’elevazione in oggetto era infatti chiaramente stabilita da una norma di legge, ovvero dal d.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dal d.P.R. n. 693 del 1996, applicabile per la partecipazione ai pubblici concorsi. L’amministrazione, senza alcun fondamento giuridico, ritenne tale norma inconferente ai fini dell’ingresso in polizia penitenziaria, benché fosse evidente che esso costituisce pubblico concorso.

Il carattere manifesto della illegittimità è comprovata: a) dalla chiarezza del quadro normativo; b) dalla circostanza per cui, sul punto, non si è manifestato alcun contrasto in giurisprudenza, tale da poter esimere la p.a. da colpa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3262 del 2012); c) dall’assenza di spazi di discrezionalità nell’applicazione della previsione di legge.

Né l’amministrazione può dedurre, ad esimente, di avere tempestivamente adempiuto all’ordinanza cautelare con cui questo Tribunale aveva sospeso l’atto di esclusione: l’elusione del provvedimento avrebbe, semmai, aggravato il danno risarcibile, mentre la tempestiva esecuzione si è rivelata comunque inadeguata ad assicurare al ricorrente l’assunzione nei tempi che la legge imponeva, come è emerso dalla istruttoria.

Va infine precisato che la sentenza n. 10715 del 2012 di questo Tribunale, rammentata dall’amministrazione, non ha rigettato analoga domanda risarcitoria, ma si è limitata a ritenerla inammissibile, in quanto non ritualmente proposta: non vi sono perciò ostacoli a deliberare tale domanda in questa sede.

Quanto al secondo provvedimento di esclusione, esso è stato a propria volta ingenerato da colpa inescusabile, posto che in sede processuale si è accertato che il ricorrente non era affetto dal deficit visivo rilevato in suo danno.

Sono dunque integrati tutti gli estremi del fatto illecito: ponendo in essere un atto contrario alla legge, l’amministrazione ha con colpa (conseguente alla erronea valutazione del quadro normativo e all’imperizia mostrata nella valutazione di un requisito di idoneità) cagionato un danno ingiusto, posto che il ricorrente è stato avviato al corso di formazione solo il 21 novembre 2002, anziché l’8 febbraio 2001, come sarebbe stato necessario.

Nel periodo compreso tra tali date, il ricorrente non ha potuto percepire le retribuzioni, né i contributi assicurativi e previdenziali, né la quota dovuta a titolo di indennità di TFR.

Come è noto, si tratta di elementi che il giudice è tenuto a valutare ai fini della liquidazione del danno, pur decurtando le somme dovute a titolo retributivo di una percentuale che, nell’ambito di un apprezzamento equitativo, sappia cogliere la gravità della condotta della pubblica amministrazione, e sappia valutare al contempo la circostanza per cui, in tale arco di tempo, il ricorrente ha goduto del proprio tempo liberamente, preservando le proprie energie (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 3934 del 2011; id., n. 2750 del 2010).

Nel caso di specie, tenuto conto del profilo meramente colposo della condotta della p.a., appare equo quantificare il danno patrimoniale nel 50% della somma che il ricorrente avrebbe percepito tra l’8 febbraio 2001 ed il 21 novembre 2002, oltre che nell’integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di TFR e di contributi previdenziali ed assicurativi.

Trattandosi di debito di valore, la somma complessiva va rivalutata secondo indici Istat dall’8 febbraio 2001 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e su di essa, progressivamente rivalutata giorno per giorno, corrono interessi legali dal dovuto al saldo.

Va infine accolta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato ai fini giuridici nei ruoli dell’amministrazione penitenziaria a partire dalla data di immissione nel ruolo degli agenti avviato alla scuola in data 8 febbraio 2001.

Le spese vanno liquidate a favore del ricorrente in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

riuniti i ricorsi 3734 del 2003 e 4403 del 2003

Accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nei ruoli della polizia penitenziaria a partire dal giorno indicato in motivazione, ai fini giuridici.

Condanna l’amministrazione a rifondere il danno patrimoniale, che liquida come in motivazione.

Condanna l’amministrazione a rifondere le spese al ricorrente, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013

Redazione