Concorsi interni: restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.A. (Cons. Stato n. 1116/2013)

Redazione 25/02/13
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FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, Assistente sociale collaboratore di ruolo in servizio presso l’ASL Napoli 3, partecipò alla selezione interna, per titoli ed esami, bandita dalla stessa Amministrazione per la copertura di 5 posti di Assistente sociale coordinatore (Cat. D).

Risultata all’esito idonea non vincitrice, propose ricorso avverso la graduatoria contestando, sotto diversi profili, il punteggio assegnatole dalla Commissione.

2. Il Tar, con sentenza del 28.10.2003, dichiarò il ricorso inammissibile sul rilievo che, trattandosi di un concorso interno, la controversia fosse in ogni caso devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Avverso la sentenza ha proposto il presente appello, con il quale è censurata la declinatoria del difetto di giurisdizione da parte del Tar, richiamando in senso opposto l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite di cui alla sentenza 15.10.2003, n. 15403 secondo cui la giurisdizione amministrativa si estende, oltre che ai concorsi esterni, anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale ad una fascia o ad un’area superiore.

Nessuno si è costituito per l’Asl e all’udienza pubblica del 15.2.2013 la causa è passata in decisione.

4. L’appello è fondato.

4.1. E’ noto come dopo un diverso orientamento iniziale (v. Cass. sez. un., n. 9334/2002), in epoca immediatamente successiva alla (camera di consiglio della) sentenza impugnata, l’art. 63, co. 4, del d.lgs. 165/2001 – secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni,….” – è stato applicato estensivamente anche ai concorsi interni diretti a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore (v. Cass. n. 14403/2003 citata dall’appellante e n. 3948/2004). Ciò sul presupposto che la progressione verticale, ovvero il passaggio ad una fascia funzionale superiore, costituisca accesso ad un nuovo posto di lavoro e che il termine “assunzione” debba ricomprendere anche tali ipotesi.

4.2. La giurisprudenza amministrativa si è uniformata a tale orientamento che oggi costituisce “diritto vivente” (v., ancora di recente, Cons. Giust. ********., n. 642/2012).

4.3. Poiché il caso di specie, nel quale l’appellante partecipando alla selezione interna aspirava a passare dalla categoria C alla categoria D, rientra a pieno titolo in tale previsione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della relativa controversia.

5. Va quindi annullata la sentenza che ha declinato la giurisdizione e va rimessa la causa al Giudice di primo grado, affinché la decida nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza rinviando la causa al Giudice di primo grado.

Spese riservate all’esito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2013

Redazione