Concorrenza sleale tra società: è di competenza del giudice della sezione specializzata per la proprietà industriale (Cass. n. 16833/2012)

Redazione 03/10/12
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Rilevato in fatto

che G. A. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza ex art. 38 c.p.c. del Tribunale di Torre Annunziata del 2 novembre 2010 con la quale è stata dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata per la proprietà industriale, sulla domanda diretta a far valere la cattiva e abusiva utilizzazione del marchio “L.” concesso in licenza a L. e A. A. nonché alla s.r.l. L., sostenendo che l’azione di accertamento della responsabilità degli amministratori della predetta società per comportamenti non conformi, non necessitava di accertamenti di condotte lesive in materia di marchio o di concorrenza sleale e che il solo presupposto dell’azione, non abbisognevole di accertamento, era costituito dalla questione dell’intervenuta risoluzione del contratto di concessione del marchio “L.”.

 

Ritenuto in diritto

che la competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all’art. 134 del d.l.vo 30/05, deve intendersi estesa anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione unicamente delle fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti titolati (eccezione che in quanto tale va interpretata restrittivamente: Cass. 16744/08);
che siffatta esclusione deve ravvisarsi soltanto nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale e le eventuali pretese sui diritti di proprietà industriale (v. Cass. 14251/10 e cfr., in relazione all’art. 3 D.l.vo 168/03, Cass. 9167/08);
che nella specie i comportamenti di concorrenza sleale interferiscono con il diritto di esclusiva, constendo nell’illegittima commercializzazione di prodotti con il marchio L. al quale l’attore assume che i convenuti non avessero più diritto e che, pertanto, che nella stessa prospettazione dell’attore la condotta di concorrenza sleale interferisce con “l’esercizio” del diritto titolato o, se si vuole, che la condotta “non conforme” addebitata ai convenuti non prescinde dalla esistenza e dall’estensione della tutela del marchio;

 

P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di Napoli sezione specializzata per la proprietá industriale anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 19 gennaio 2012

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