Concausalità degli sforzi fisici sostenuti quotidianamente dal lavoratore e degli spazi poco umani nell’infarto subito durante l’orario di lavoro (Cass. n. 16832/2013)

Redazione 05/07/13
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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria D.C., dipendente di Poste Italiane S.p.A. dal 1988, esponeva di essere stato adibito a compiti di carico e scarico delle merci dai furgoni e, per di più, dal dicembre 1994 in locali privi di luce naturale e di areazione; che era sottoposto a sforzi fisici notevoli per smaltire celermente la gran mole di lavoro, anche perché gli impianti di salita ai piani superiori (montacarichi e ascensori) erano spesso guasti, onde era costretto a trasportare manualmente i plichi da smistare; che il 22 febbraio 1997, mentre trasportava plichi postali attraverso le scale veniva colpito da “infarto miocardio acuto di sede anteriore, esteso, complicato da trombosi endoapicale”; che da allora le sue condizioni di salute erano piuttosto precarie; che l’infarto era da ricondurre agli sforzi fisici conseguenti all’attività lavorativa svolta.
Chiedeva quindi la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico, di quello morale nonchè del danno conseguente alla specifica perdita della capacità lavorativa.
Il Tribunale adito rigettava il ricorso e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza del 23 ottobre – 9 novembre 2009, con la quale veniva altresì rigettato l’appello incidentale proposto da Poste italiane S.p.A., che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al risarcimento del danno biologico, eventualmente dovuto dall’INAIL.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, sulla base di tre motivi. La società ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., in relazione all’art. 2087 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra l’attività lavorativa da lui svolta e la lesione dell’integrità psicofisica.
Tale assunto non tiene conto però che in tema di responsabilità civile il nesso causale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Aggiunge il ricorrente che, ai fini della risarcibilità del danno, è sufficiente che l’autore dell’illecito ponga in essere una soltanto tra le molteplici concause dell’evento dannoso. Inoltre, dovendo il nesso di causalità essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, esso può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica.
Nella specie il consulente tecnico d’ufficio nominato in appello ha accertato che vi fosse verosimilmente “un nesso di con causalità” tra l’attività lavorativa e l’infarto e che al datore di lavoro fosse da attribuire una responsabilità pari al 15% del danno biologico (65%) subito dal lavoratore. Il giudice d’appello, in violazione dei principi sopra enunciati, non ha attribuito rilievo a tali conclusioni ed ha erroneamente escluso la responsabilità della parte datoriale.
2. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione del principio di “ragionevole certezza scientifica” in relazione agli artt. 2087 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., il ricorrente richiama nuovamente i principi elaborati in materia da questa Corte, ribadendo che il nesso di causalità può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, e cioè non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile. Il giudice d’appello non si è attenuto a tali principi, non considerando che il c.t.u. aveva ritenuto verosimile il nesso di concausalità tra l’attività lavorativa e l’infarto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando vizio di motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, deduce che la Corte di merito, nel ritenere non provato il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e la lesione dell’integrità psicofisica, ha reso una motivazione illogica e contraddittoria. Da un, lato, ha infatti affermato che la condotta del datore di lavoro era tutt’altro che rispettosa degli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., non avendo il medesimo assicurato ai dipendenti condizioni lavorative accettabili ed un ambiente igienicamente idoneo; dall’altro, contraddicendosi, ha dedotto che dalle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado non era dato ravvisare la nocività delle condizioni di lavoro né il nesso causale tra tali condizioni ed il danno subito dal lavoratore.
Inoltre ha ritenuto che quella svolta dal C. fosse nient’altro che una normale attività lavorativa, simile a quella espletata dagli altri lavoratori svolgenti analoghe mansioni, quando invece dalle dichiarazioni dei testi era emerso che il lavoro del ricorrente consisteva nello scaricare e smistare la posta contenuta in sacchi trasportati sui furgoni; che alcuni di tali sacchi, definiti speciali, arrivavano in numero di ottocento — mille al giorno, taluni dei quali del peso di circa 30 chilogrammi, per essere poi trasportati ai piani superiori manualmente a causa della mancanza degli ascensori, costantemente fuori servizio; che il lavoro doveva essere portato a termine in termini brevissimi; che l’ambiente di lavoro era privo di finestre, aerazione, con pavimento di gomma e porte blindate; che l’infarto si era verificato durante l’attività lavorativa svolta nel turno notturno.
Infine, la Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare, nella sentenza impugnata, l’affermazione del c.t.u., secondo cui era “verosimile ritenere che esistesse un nesso di con causalità”, non spiegando affatto le ragioni per le quali, in presenza di una siffatta affermazione, era stato escluso tale nesso.
4. Quest’ultimo motivo è fondato, non apparendo sorrette le valutazioni del giudice d’appello da argomentazioni logiche e coerenti ed essendo stati trascurati, o non affatto considerati, elementi che potevano condurre ad una diversa decisione.
Per effetto dell’accoglimento di tale motivo, restano assorbiti i primi due.
La Corte territoriale, nel premettere che, secondo la giurisprudenza, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno nonché il nesso tra questo e l’attività lavorativa, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie al verificarsi del danno, ha affermato che tale prova non era stata fornita dal ricorrente. Ed infatti, pur avendo il c.t.u. nominato in grado d’appello affermato che l’attività lavorativa poteva essere collegata “ad un fattore necessario ma da solo non sufficiente alla produzione della patologia”, il medesimo aveva escluso “la sussistenza di un sicuro nesso causale tra danno e attività lavorativa”. Il C. aveva infatti espletato, sempre secondo il c.t.u., un’attività lavorativa che, pur esponendolo a determinati rischi (turnazioni notturne, affaticamento fisico, ecc.), era di certo esercitata in condizioni di salute ottimali; non v’era traccia nella documentazione in atti di controindicazioni all’esecuzione della sua ordinaria attività; aveva sempre goduto sino al momento dell’infarto di buona salute.
Le risultanze peritali, secondo il giudice d’appello, escludevano dunque che l’infarto potesse essere ricollegato all’attività lavorativa.
Né elementi di segno contrario, ad avviso della Corte di merito, potevano ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi, avendo costoro riferito che le mansioni del ricorrente “consistevano nello scaricare i pacchi speciali dal furgone che li aveva trasportati fino all’ufficio, smistandoli all’interno dei vari scaffali all’uopo predisposti dopo averli contati”, dichiarazioni queste da cui emergeva che “quella posta in essere dal C. era nient’altro che la normale attività lavorativa svolta da tutti quelli che si trovavano a effettuare quelle medesime mansioni”.
Senonché, nell’escludere la sussistenza del nesso causale, il giudice d’appello non ha tenuto conto che, come risulta dalla relazione di consulenza trascritta in ricorso, il c.t.u. ha riferito anche, oltre a quanto affermato nella sentenza impugnata, che “…il peso derivante dall’attività lavorativa ha potuto contribuire, in una certa misura, alla manifestazione dello stato patologico”; che “E’ da escludere un nesso di causalità tra la patologia da cui il periziando è affetto e l’attività lavorativa prestata dallo stesso. E’ invece verosimile ritenere che esista un nesso di con-causalità”; che l’infarto da cui è stato colpito il ricorrente gli ha procurato un danno pari al 55%; che doveva condividersi quanto affermato dal c.t.u. nominato in primo grado, e cioè che era “attribuibile al datore di lavoro una responsabilità pari al 15% del danno totale”.
Tali affermazioni, lungi dall’escludere il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento, portano univocamente a ritenere che, secondo il c.t.u., tale attività aveva comunque avuto una incidenza causale nella determinazione dell’infarto, ancorchè non esclusiva, e che essa aveva dunque contribuito alla produzione dell’evento.
Confermano l’assunto del c.t.u. le dichiarazioni dei testi – pure riportate in ricorso – dalle quali sostanzialmente si evince che l’attività lavorativa del ricorrente consisteva nello scaricare dai furgoni la posta contenuta nei sacchi, smistandoli negli scaffali; che alcuni di tali sacchi venivano trasportati ai piani superiori manualmente, quando l’ascensore era fermo per un guasto, ciò che avveniva frequentemente; che i colli potevano anche pesare venti chilogrammi; che in solo giorno potevano anche essere smistati ottocento colli ed anche più; che i locali in cui lavorava il ricorrente erano privi di areazione; che il medesimo fu colpito da infarto durante il lavoro espletato nel turno notturno.
Alla stregua di quanto precede, appare evidente come il giudice d’appello non abbia adeguatamente valutato il materiale probatorio, trascurando talune circostanze emerse dalla relazione del c.t.u. ed omettendo di considerare quanto avevano dettagliatamente riferito i testi in ordine alle condizioni e alle modalità lavorative in cui il C. svolgeva la prestazione.
E’ incorso altresì lo stesso giudice nel vizio di contraddittoria motivazione, laddove, dopo avere dato atto che, come risultava dalla sentenza di primo grado, la condotta della società datoriale era stata “tutt’altra che rispettosa degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. e ben poco sollecita persino al rispetto del prioritario dovere di assicurare ai dipendenti condizioni lavorative accettabili, ed un ambiente igienicamente idoneo”, ha successivamente escluso che tale condotta avesse avuto una benché minima efficienza causale nella determinazione dell’evento.
Si impone pertanto, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti i primi due, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinché proceda al riesame della controversia, tenendo conto che, come più volte affermato da questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. 4 giugno 2008 n. 14770; Cass. 17 giugno 2011 n. 13361), nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
Il giudice del riesame provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro.

Redazione