Competenza territoriale in relazione alla cartella esattoriale emessa da Equitalia (Cass. n. 20105/2013)

Redazione 02/09/13
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ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace di Legnago nel procedimento tra M. C. e il Comune di Villa Bartolomea ed altro.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore ********************.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
< M. C. ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. X , emessa da Equitalia Nord con sede in Verona, a seguito di verbale di accertamento di violazione del codice della strada emesso dal Comune di Villa Bartolomea.
A sostegno dell’opposizione l’opponente ha dedotto di avere provveduto al pagamento della contravvenzione nel termine di legge e che, comunque, il diritto di riscossione si era prescritto.
L’adito Giudice di pace di Verona, con sentenza in data 13 aprile 2012, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che l’infrazione era stata contestata nel Comune di Villa Bartolomea, rientrante nel mandamento del Giudice di pace di Legnago.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Giudice di pace di Legnago ha sollevato conflitto, richiedendo d’ ufficio il regolamento di competenza con ordinanza in data 26 novembre 2012.
Il regolamento di competenza appare fondato.
Trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione, incardinato ex art. 615 cod. proc. civ. con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell’inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del 0% giudice dell’esecuzione debba essere effettuata con riferimento all’art. 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell’art. 480, terzo, cod. proc. civ., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto (Cass., Sez. II, 15 aprile 2011, n. 8704).
Nella specie la cartella di pagamento è stata notificata presso la residenza del ricorrente in ******* (VR), Comune ricadente nel mandamento del Giudice di pace di Verona.
Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Verona a conoscere della proposta opposizione”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Giudice di pace di Verona;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Verona.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 luglio 2013.

Redazione