Competenza territoriale (Cons. Stato n. 6144/2012)

Redazione 30/11/12
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ORDINANZA

1.- La società **************, in proprio e quale mandataria della costituenda Ati con ************** e *****************, ha impugnato davanti al T.A.R. per l’Abruzzo gli atti della procedura di appalto per la fornitura di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

Il T.A.R. di L’Aquila, con ordinanza della Sezione I, n. 704 del 25 ottobre 2012, ha ritenuto di «non ravvisare la propria competenza territoriale ex art. 13 CPA e conseguentemente di non poter decidere sulla proposta domanda cautelare, atteso che nella vertenza in esame rileva anche l’impugnativa di un atto generale (bando) valevole per l’intero territorio nazionale, predisposto da Consip avente sede in Roma, tra l’altro ivi contemplandosi la possibilità che una fase delle operazioni oggetto dell’appalto (smaltimento rifiuti) venga svolta al di fuori della regione Abruzzo, con conseguente, possibile, valenza ultraregionale di una parte della filiera adempitiva dell’appalto stesso».

2.- La società ************** ritenendo tale decisione erronea, sulla base di quanto disposto dall’art. 13 del c.p.a., si è rivolta a questo Consiglio di Stato, con regolamento di competenza, per vedere affermata la cognizione sulla questione del T.A.R. per l’Abruzzo.

Al regolamento si sono opposte Consip e le controinteressate ******à Salvaguardia Ambientale, Nuova Super Iride e Saste Servizi.

3.- Ritiene questa Sezione che la competenza ad esaminare la questione sia del T.A.R. per l’Abruzzo in quanto l’appalto oggetto della gara, alla quale provvede Consip su delega della Regione Abruzzo, prevede lo svolgimento di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo che devono essere svolti, in modo esclusivo o comunque in modo ampiamente prevalente, nel territorio della Regione Abruzzo.

3.1- Deve quindi applicarsi la regola dettata dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, secondo cui «il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede».

Con tale disposizione infatti il legislatore ha inteso privilegiare il criterio connesso all’ambito territoriale di efficacia diretta del potere esercitato, in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi e per non accrescere troppo il carico del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 33 del 24 settembre 2012).

Del resto lo stesso bando di gara, nella sezione II.1.2) «Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi», ha indicato esclusivamente il «luogo principale di consegna: presso le sedi e gli uffici delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo».

4.- Non risulta quindi condivisibile il rilievo dato dal T.A.R. alla «impugnativa di un atto generale (bando) valevole per l’intero territorio nazionale» in quanto i bandi di gara, pur essendo ovviamente aperti alle imprese che operano sul territorio nazionale (e comunitario), possono essere preordinati allo svolgimento di lavori o servizi limitati al territorio di una sola regione.

In tal caso appare logico e coerente con il criterio dell’efficacia territorialmente limitata ritenere che la cognizione a conoscere degli atti della procedura di gara ed anche del bando spetti al T.A.R. periferico.

4.1.- Non risulta poi decisiva la circostanza che la gara è stata bandita da Consip, che ha sede in Roma, sia perché Consip opera nella fattispecie per delega della Regione Abruzzo, sia perché comunque il criterio generale della sede dell’organo emanante l’atto impugnato (dettato dalla prima parte del comma 1 dell’art. 13 del c.p.a.), deve essere derogato quando, come nella fattispecie, gli effetti diretti dell’atto sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui ha sede il T.A.R.

4.2.- Per tale motivo non ha rilievo nemmeno la circostanza che Consip aveva indicato (nel bando) la competenza del T.A.R. per il Lazio sulle eventuali controversie, trattandosi di un evidente errore materiale suscettibile di correzione.

4.3.- A diversa conclusione non si può giungere in base alla circostanza che, secondo quanto sostenuto dalle resistenti, gli atti di gara non escludono il possibile smaltimento dei rifiuti in altre regioni (a causa della mancanza nella Regione Abruzzo di impianti adatti, in particolare, allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi), tenuto conto che l’oggetto del contratto in questione consiste nello svolgimento di un servizio a favore di enti infraregionali e che, comunque, gli atti di gara prevedono che il servizio (in ogni caso per la parte ampiamente prevalente) si svolga nel territorio della Regione Abruzzo. Peraltro, quanto allo smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi, gli stessi atti di gara prevedono espressamente che i rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti nella provincia de L’Aquila debbano essere sterilizzati presso l’impianto esistente presso il Presidio Ospedaliero S. Salvatore di L’Aquila di cui il fornitore del servizio assume la gestione.

4.4.- Nella fattispecie non si può ritenere, poi, che ricorra un caso di competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio, come sostenuto dalle resistenti, tenuto conto che i casi nei quali sussiste la competenza territoriale funzionale del T.A.R. per il Lazio sono indicati nel comma 1 e non nel comma 3 dell’art. 14 del c.p.a.

4.5.- Irrilevanti sono poi, per la decisione della questione, le modifiche apportate al c.p.a. dal d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160 (secondo correttivo). Infatti, a prescindere dalla questione riguardante l’inapplicabilità delle nuove disposizioni ad un ricorso proposto, come nella specie, prima dell’entrata in vigore delle stesse, comunque anche il nuovo comma 4-bis dell’art. 13 ribadisce che restano impregiudicati gli ordinari criteri di attribuzione della competenza per gli atti normativi o generali.

4.6.- Nessun rilievo ha infine, in questa sede, la questione (sollevata dai resistenti) riguardante una possibile incertezza fra il T.A.R. di L’Aquila e quello di Pescara. Si deve infatti ricordare che il riparto di attribuzioni fra il Tribunale del capoluogo e la Sezione staccata non costituisce una questione di competenza in senso proprio. La ripartizione degli affari tra la Sede centrale del T.A.R. e la Sezione staccata ha, infatti, valore di pura specificazione organizzativa e attiene alla sola distribuzione interna (fra le diverse sezioni del T.A.R.) delle diverse questioni. In ogni caso, considerato che, nella fattispecie, la gara è stata bandita da Consip per delega della Regione Abruzzo e che la stessa riguarda le ASL della Regione, il giudizio risulta correttamente proposto davanti al T.A.R. di L’Aquila.

5.- Sulla base delle esposte considerazioni il regolamento deve essere quindi accolto e, in riforma della ordinanza appellata, il ricorso proposto da *********************, in proprio e quale mandataria della costituenda Ati con ************** e *****************, deve essere assegnato per la decisione al T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di l’Aquila, che si ritiene competente.

Le spese della presente fase del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di l’Aquila, sul ricorso proposto da ********************* ******, in proprio e quale mandataria della costituenda Ati con ************** e *****************

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