Compenso professionale: la quietanza è atto unilaterale ricettizio ed attesta solo l’avvenuto pagamento (Cass. n. 14416/2013)

Redazione 07/06/13
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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce condannò ******* s.r.l. a pagare a D.P. la somma di Euro 3.457,91, oltre alla rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per l’attività professionale da questi svolta per circa un triennio (novembre ’91/marzo ’94) quale presidente del collegio sindacale della società.
L’impugnazione proposta da Gel.Mar contro la decisione è stata accolta parzialmente dalla Corte d’Appello di Lecce che, con sentenza del 22.12.05, ha ritenuto fondato il motivo con il quale la società aveva lamentato la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria, ma ha respinto ogni altra ragione di gravame.
In particolare, per ciò che ancora in questa sede interessa, la Corte territoriale – premesso che l’assemblea dei soci di Gel.Mar. non aveva mai deliberato la misura del compenso spettante al sindaco – ha escluso che vi fosse prova che la misura di tale compenso fosse stata pattuita fra le parti e che la sottoscrizione apposta dal D. in calce alla fattura n. 4 del ’93, a ricevimento della somma di L. 1.530.000 portata dal documento fiscale, costituisse quietanza dell’avvenuto pagamento dell’intera somma dovutagli per l’attività svolta sino a tale data; ha inoltre ritenuto che la ctu disposta dal giudice di primo grado al fine di accertare se l’attività documentata dall’appellato fosse interamente riconducibile all’ufficio di presidente del collegio sindacale non avesse finalità esplorative e fosse stata validamente eseguita su fotocopie di cui l’appellante non aveva disconosciuto la conformità agli originali. ******* s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi, cui P.D. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo Gel.Mar s.r.l., denunciando violazione dell’art. 2233 c.c. e vizio di motivazione, deduce che la somma di L. 3.230.000, da essa corrisposta al D. in parte nel ’93 ed in parte nel ’94, costituiva il corrispettivo pattuito con il professionista, che questi accettò a saldo delle prestazioni rese.
Lamenta che la Corte territoriale non abbia valutato gli elementi probatori che avrebbero dovuto convincerla dell’accordo in tal senso intercorso col D. , costituiti: 1) dalla quietanza da questi apposta in calce alla fattura n. 4 del ’93; 2) dal fatto che il sindaco avanzò le proprie pretese solo dopo che essa gli aveva comunicato di voler sciogliere il collegio sindacale; 3) dall’avvenuto pagamento, in corrispettivo dell’attività svolta dal professionista nell’ultimo anno, della somma di L. 1.700.000, del tutto congrua rispetto a quella precedentemente versatagli per le prestazioni del periodo 7.11.91/21.4.93; 4) dall’ammontare delle fatture emesse dagli altri componenti del collegio sindacale, dalle quali si evinceva che, conformemente alla prassi vigente, era stato convenuto che il compenso del presidente fosse del 50% in più.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1324 e 2730 c.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente contesta l’assunto della corte territoriale secondo cui la sottoscrizione apposta dal D. in calce alla fattura n. 4 del 10.8.’93 non costituiva quietanza a saldo di quanto dovutogli per le prestazioni rese sino a tale data. Rileva che la dicitura “per quietanza delle prestazioni relative alla presidenza del collegio sindacale” non poteva essere altrimenti interpretata se non come attestazione del D. di non aver più nulla a pretendere per l’attività sino ad allora svolta e come confessione dell’esistenza di un accordo in ordine alla misura del compenso dovutogli per il titolo dedotto in giudizio.
I motivi, che affrontano sotto distinti profili la medesima questione e che possono pertanto essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti.
Nessuna delle circostanze, di natura meramente indiziaria, indicate dalla ricorrente (che ha, oltretutto, omesso di precisare se quelle elencate sub. 2) e 4) siano state sottoposte all’esame del giudice d’appello e di chiarire attraverso quali atti o documenti risultino acquisite al processo) risulta decisiva al fine di scalfire l’accertamento della corte territoriale in ordine alla mancanza di prova dell’accordo intervenuto fra le parti sull’ammontare del compenso spettante al presidente del collegio sindacale. Non può, d’altro canto, rimproverarsi al giudice di appello di aver fatto applicazione del principio giurisprudenziale, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di quanto è stato pagato dal debitore (cfr. Cass. nn. 6685/09, 12825/04, 4688/03): è appena il caso di rilevare, in proposito, che Gel.Mar. non contesta che la quietanza sottoscritta dal D. in calce alla fattura dell’agosto ’93 non contenesse la dicitura “a saldo di quanto dovutomi” od altra ad essa equivalente, sicché la sua pretesa di attribuire a detta quietanza una duplice valenza probatoria (di riconoscimento non solo dell’avvenuto pagamento di tutte le prestazioni rese dal sindaco sino a tale data, ma perfino di confessione dell’esistenza della pattuizione sulla misura del corrispettivo dovutogli) si fonda soltanto su una lettura del documento diversa da quella fattane dalla corte leccese.
Deve dunque concludersi che le censure in esame, lungi dal sindacare l’errata (od omessa) valutazione da parte della corte territoriale di elementi documentali decisivi o dall’evidenziare vizi logici del ragionamento probatorio sul quale si fonda la decisione impugnata, si risolvono nella richiesta della ricorrente, inammissibile nella presente sede di legittimità, di sostituire all’interpretazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice a quo la propria personale interpretazione.
3) Resta assorbito il quinto motivo di ricorso, meramente ripetitivo delle censure illustrate nel secondo.
4) Con il terzo ed il quarto motivo, che sono fra loro strettamente connessi e che vanno congiuntamente esaminati, Gel.Mar, denunciando violazione degli artt. 2697, 2719 c.c., 61 e 191 c.p.c. ed ulteriori vizi di motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia, per un verso, ritenuta ammissibile la ctu disposta dal primo giudice, avente, a suo dire, finalità meramente esplorative e, per l’altro, che abbia affermato la validità dell’indagine, disposta su fotocopie del libro dei verbali del collegio sindacale prodotte dal D. , in tal modo (implicitamente) escludendo che la frase “impugna e contesta nella forma e nella sostanza i documenti prodotti dalla controparte, i quali non sono assolutamente idonei ad avvalorare le eccezioni, le deduzioni e le richieste ex adverso effettuate”, da essa verbalizzata all’udienza del 29.1.98, implicasse disconoscimento della conformità delle fotocopie agli originali.
Anche questi motivi, in parte infondati e in parte inammissibili, devono essere respinti.
La corte territoriale ha correttamente escluso che la contestazione mossa da ******** fosse riconducile al disposto dell’art. 2719 c.c.: il disconoscimento della conformità della copia all’originale, infatti, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive, quali l’espressione “impugna e contesta nella forma e nella sostanza”, di mero stile e priva di significato tecnico-giuridico (cfr., in fattispecie identica alla presente, Cass. n. 28096/09).
Ciò premesso, l’indagine demandata al ctu, in mancanza di formale disconoscimento dei documenti prodotti da D. , avrebbe forse potuto ritenersi superflua (competendo al giudice del merito di valutare se la attività documentate rientrassero fra quelle professionalmente dovute dal presidente del collegio sindacale e di liquidare, in base alle tariffe professionali, il compenso a questi spettante in corrispettivo delle stesse); resta, tuttavia, incomprensibile la deduzione della natura meramente esplorativa dell’incarico, risortosi nell’esame di documenti probatori ritualmente acquisiti al processo.
4) Inammissibile, infine, è il sesto mezzo di censura, con cui Gel.Mar. lamenta il rigetto del motivo d’appello volto ad ottenere la riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, ma non chiarisce perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenerla soccombente in quel grado né specifica per quale parte tali spese sarebbero state liquidate in maniera eccessiva.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Redazione