Compensazione del credito: inammissibile la richiesta se è in corso un accertamento giudiziale sull’esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato (Cons. Stato n. 3023/2013)

Redazione 03/06/13
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FATTO

Con sentenza 26 gennaio 2011, n. 25, il T.A.R. per il Molise ha riconosciuto a Molise Trasporti S.r.l., concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, il credito previsto dall’art. 11 del Regolamento comunitario n. 1191/1969 per l’annualità 2008, imponendo alla Regione Molise di formulare una proposta di liquidazione ai sensi dell’art. 34 c.p.a., conforme ai criteri indicati nella pronuncia medesima.

Non avendo la debitrice formulato proposta alcuna nel termine assegnato, Molise Trasporti S.r.l. ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta.

Il Commissario è stato individuato dal T.A.R. Molise, con sentenza n. 650/2011, nella persona della Dott.ssa ***************, alla quale sono stati affidati i compiti di formalizzare la proposta di accordo in via sostitutiva (quantificando la somma dovuta) e di provvedere ai successivi eventuali adempimenti (liquidazione e pagamento della somma medesima) in caso di persistente inadempimento della Regione.

Con atto in data 31.10 – 2.11.2011 la Regione Molise, nell’ambito del giudizio di ottemperanza di cui sopra, ha domandato al T.A.R. Molise la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto dalla società Molise Trasporti e della sopravvenuta inefficacia di tutti gli atti compiuti dal Commissario il quale,a suo dire, avrebbe dovuto astenersi dal disporre pagamenti in favore di Molise Trasporti in ragione della pretesa restitutoria di Euro 800.000,00, opposta in compensazione.

Detto credito – sempre a dire della Regione – sarebbe stato riconosciuto dalla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 5 ottobre 2011, n. 5463, con conseguente diritto della Regione stessa ad ottenere la restituzione della somma già corrisposta in forza dell’annullata sentenza di primo grado, maggiore di quella dovuta a Molise Trasporti.

Il T.A.R. adito, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 12, ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata dalla Regione, ritenendo che la possibilità di eccepire un credito in compensazione esuli dalle questioni devolvibili al Giudice dell’ottemperanza.

Avverso la predetta sentenza la Regione Molise ha interposto l’odierno appello,chiedendone la riforma.

Si è costituita in giudizio l’appellata Molise Trasporti S.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.L’appello è infondato.

2.Deduce la Regione Molise che il Primo Giudice avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’istanza di compensazione dalla stessa formulata, poiché relativa ad un credito che sarebbe sorto solo in un momento successivo a quello di formazione del titolo oggetto del giudizio di ottemperanza, ossia con la pubblicazione della sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 5 ottobre 2011, n. 5463.

Il T.A.R. quindi, in adesione alla richiesta della Regione, avrebbe dovuto assegnare al Commissario nominato le opportune direttive, affinché addivenisse alla compensazione del debito con il credito sopravvenuto.

3. La censura non merita accoglimento.

Ed invero, nella fattispecie in esame difettano, sotto due distinti profili, i presupposti per poter addivenire alla richiesta compensazione:

Da un lato,infatti, non vi è certezza alcuna circa l’esistenza del credito vantato dalla Regione Molise e, dall’altro, il credito di Molise Trasporti (accertato dalla sentenza del TAR Molise n. 25/2011) non è ancora stato specificato nel suo ammontare.

4. Sotto il primo profilo, va rilevato come la Regione appellante fondi la propria pretesa sulla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5463/2011 che – a suo dire – le avrebbe riconosciuto il diritto a vedersi restituire Euro 800.000,00, già corrisposti all’appellata Molise Trasporti in forza della riformata sentenza di primo grado (sentenza TAR Molise n. 185/2010).

In virtù di detto credito ( successivo e maggiore rispetto a quello che il T.A.R. Molise, con sentenza n. 25/2011, ha riconosciuto a favore di Molise Trasporti ), l’appellante ritiene che il Primo Giudice avrebbe dovuto paralizzare l’azione esecutiva, impedendo al Commissario, in virtù dell’istituto della compensazione, di disporre pagamenti a favore dell’appellata.

Sennonchè l’invocata sentenza non contiene alcun accertamento in ordine all’esistenza di un credito a favore della Regione Molise, trattandosi di una decisione di mero rito, declinatoria della giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.

Inoltre, avverso la sentenza medesima pende ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione, proposto da Molise Trasporti.

Una sentenza di siffatta natura non può, pertanto, originare in capo alla Regione un credito certo, né alcun diritto ad ottenere compensazioni, non contenendo alcun accertamento e non essendo definitiva.

Come precisato da costante ed unanime giurisprudenza, infatti, “tra i presupposti di operatività della compensazione, vi è quello della certezza dei debiti che – pur non essendo espressamente enunciato, come i presupposti della liquidità e dell’esigibilità, previsti dall’art. 1243 c.c. è […] indefettibile, sia dal punto di vista sostanziale, non potendo operare la compensazione quando il credito è condizionato o incerto per quanto riguarda l’oggetto od il soggetto che ne è titolare, sia dal punto di vista processuale. Si deve, infatti, trattare di debiti accertati giudizialmente in via definitiva o nascenti da rapporti non contestati in sede processuale: qualora sia in corso un accertamento giudiziale sull’esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato, la situazione di coesistenza non è definitiva, ma suscettibile di modificazione, potendo il titolo giudiziale essere caducato o modificato” ( cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2011, n. 8329).

5.Sotto il secondo profilo va osservato come, ai sensi dell’art. 1243 c.c., la compensazione può operare solo tra debiti “ugualmente liquidi ed esigibili”.

Allo stato attuale, non solo non vi è certezza sull’esistenza del credito vantato dalla Regione, ma il Commissario non ha ancora quantificato, sulla base dei criteri indicati dalla pronuncia TAR Molise n. 25/2011, neppure quello riconosciuto in favore di Molise Trasporti.

In altri termini, il credito di Molise Trasporti non è liquido e detta circostanza rende, per ciò solo, inconfigurabile l’istituto della compensazione.

6. Deduce, poi, la Regione Molise che il Primo Giudice avrebbe errato,laddove non ha qualificato l’istanza formulata quale atto di opposizione all’esecuzione.

7.Anche tale doglianza è priva di fondamento.

Com’è noto, l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell’effettivo adempimento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione.

Il giudice dell’esecuzione,quindi, è chiamato ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato e, qualora emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto per la verifica dell’esattezza dell’esecuzione, ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione.

In nessun caso, però, il Giudice dell’esecuzione può travalicare i limiti della pronuncia oggetto del giudizio di ottemperanza.

Il Giudice dell’ottemperanza, infatti, al fine di verificare l’effettiva esecuzione del giudicato, deve riferirsi alla concreta realtà processuale e allo specifico contenuto della sentenza, ossia al “thema decidendum” introdotto nel giudizio, non essendo allo stesso consentito dilatare tale contenuto fino a comprendervi statuizioni non contemplate nella sentenza e che non siano un effetto diretto ed immediato della medesima.

In altri termini, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, “nel processo di ottemperanza l’oggetto del giudizio è limitato all’attuazione delle statuizioni contenute nel giudicato, essendo esclusa l’ammissibilità di questioni che comporterebbero un mutamento del titolo del debito vantato e l’apprezzamento di circostanze estranee e tali da poter costituire materia di un’autonoma controversia” (Cons. Stato, Sez. III, 7 settembre 2012, n. 4763).

La pretesa restitutoria della Regione opposta in compensazione – per vero ancora incerta nella sua stessa esistenza – rappresenta un quid novi rispetto al contenuto della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza e, pertanto, correttamente il TAR ha ritenuto inammissibile l’istanza volta a farla valere.

8. L’appello deve essere, pertanto, respinto con conseguente conferma della gravata sentenza.

9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012

Redazione