Commissione di Giustizia Corte Europea Grande Sezione 24/5/2011 n. C-52/08

Redazione 24/05/11
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Nella causa C-52/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 12 febbraio 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. *****øvlbæk e ************, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dal sig. ********, barrister,

interveniente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. ***************** e dalla sig.ra F.S. ***********, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata dal sig. *********, in qualità di agente,

Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriauciunas e dalla sig.ra **************, in qualità di agenti,

Repubblica di Slovenia, rappresentata dalle sig.re ********** e Ž. Cilenšek *******, in qualità di agenti,

Repubblica slovacca, rappresentata dal sig. ********, in qualità di agente,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. **********, J.N. *****************, ***********, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J-J. Kasel, presidenti di sezione, dalla sig.ra ******** de Lapuerta, dai sigg. ******ász, **********, ******šic, dalla sig.ra ********* e dal sig. *********, giudici,

avvocato generale: sig. **************ón

cancelliere: sig.ra ***********, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

2 Il nono ‘considerando’ della direttiva 2005/36 enuncia che «[p]er la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorar[e] le norme di tali regimi alla luce dell’esperienza».

3 Conformemente al quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva in parola «[i]l meccanismo di riconoscimento stabilito [dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16)] rimane immutato».

4 Ai sensi del quarantunesimo ‘considerando’ della direttiva 2005/36, quest’ultima «non pregiudica l’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 4, [CE] e dell’articolo 45 [CE, in particolare per quanto riguarda] i notai».

5 L’art. 2, n. 3, della direttiva 2005/36 è del seguente tenore:

«Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano».

6 La professione di notaio non è stata oggetto di alcuno strumento separato di diritto dell’Unione del tipo di quello indicato dal suddetto art. 2, n. 3.

7 La direttiva 2005/36 ha abrogato, ai sensi del suo art. 62, la direttiva 89/48 a decorrere dal 20 ottobre 2007.

La normativa nazionale

8 Nell’ordinamento giuridico portoghese, i notai svolgono le loro attività nell’ambito di una professione liberale. L’organizzazione di tale professione è disciplinata dal decreto legge 4 febbraio 2004, n. 26, recante adozione dell’ordinamento del notariato (Diário da República I, serie A, n. 29, del 4 febbraio 2004; in prosieguo: l’«ordinamento del notariato»).

9 L’art. 1, nn. 1 e 2, dell’ordinamento del notariato così dispone:

«1. Il notaio è il giurista i cui atti scritti, redatti nell’esercizio delle sue funzioni, sono dotati di pubblica fede.

2. Il notaio è contemporaneamente un pubblico ufficiale che conferisce autenticità ai documenti e assicura la loro archiviazione nonché un esercente una professione liberale, il quale agisce in modo indipendente, imparziale e viene scelto liberamente dagli interessati».

10 L’art. 4, n. 1, di suddetto ordinamento enuncia che «in via generale, spetta al notaio redigere uno strumento pubblico conforme alla volontà degli interessati di cui garantisce l’adeguamento al diritto mediante proprie ricerche e mediante la propria interpretazione, informando detti interessati del suo valore e della sua portata».

11 L’art. 4, n. 2, dello stesso ordinamento precisa che il notaio è segnatamente competente a redigere testamenti ed altri atti pubblici, a procedere all’autenticazione o al riconoscimento di scritture o di firme, a rilasciare certificati, a certificare traduzioni, a rilasciare estratti o copie autenticate, a redigere verbali di riunioni e a conservare documenti.

12 In forza dell’art. 25 dell’ordinamento del notariato, l’accesso alla professione di notaio è subordinata alle seguenti condizioni cumulative:

– non avere impedimenti all’esercizio di pubbliche funzioni né essere interdetto dall’esercizio della funzione notarile;

– essere in possesso di un diploma di laurea biennale in giurisprudenza riconosciuto dalla normativa portoghese;

– avere svolto un tirocinio notarile, e

– avere superato il concorso organizzato dal Consiglio notarile.

13 Il decreto legge 4 febbraio 2004, n. 27 (Diário da República I, serie A, n. 29, del 4 febbraio 2004) ha istituito l’ordine dei notai. L’attribuzione del titolo di notaio è, dal canto suo, disciplinata dal decreto del Ministro della Giustizia 21 aprile 2004, n. 398.

14 Ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 29 marzo 2006, n. 76-A (Diário da República I, serie A, n. 63, del 29 marzo 2006), i poteri di autenticazione, di certificazione e di riconoscimento di documenti sono stati altresì attribuiti ai conservatori e agli ufficiali dei servizi di registrazione, alle camere di commercio o d’industria riconosciute nonché agli avvocati e ai «solicitadores». Le autenticazioni, le certificazioni e i riconoscimenti così effettuati conferiscono ai documenti di cui trattasi la stessa efficacia probatoria che avrebbero qualora fossero redatti dinanzi al notaio.

15 Come illustrato dalla Repubblica portoghese in udienza, il legislatore portoghese ha progressivamente eliminato la necessità di autenticazione notarile per quanto riguarda la quasi totalità degli atti per i quali una siffatta autenticazione era precedentemente richiesta.

La fase precontenziosa

16 Alla Commissione è stata inviata una denuncia riguardante il mancato recepimento della direttiva 89/48 per quanto riguarda la professione di notaio in Portogallo. Dopo avere esaminato suddetta denuncia, la Commissione, con lettera di diffida datata 20 dicembre 2001, ha invitato la Repubblica portoghese a presentarle, entro il termine di due mesi, le proprie osservazioni in merito al mancato recepimento della direttiva in parola.

17 Nella sua risposta del 17 giugno 2002 alla lettera di diffida, la Repubblica portoghese ha informato la Commissione che era in corso una riforma della normativa in materia di accesso alla professione di notaio.

18 Il 18 ottobre 2006, la Commissione ha inviato a detto Stato membro un parere motivato in cui essa giungeva alla conclusione che il medesimo era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 89/48. Tale istituzione ha invitato la Repubblica portoghese ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine di due mesi decorrenti dal suo ricevimento.

19 Con lettera in data 24 gennaio 2007, la Repubblica portoghese ha esposto i motivi per i quali considerava infondata la tesi sostenuta dalla Commissione.

20 In tali circostanze, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

21 La Commissione deduce, in primo luogo, che i notai non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE. Essa ricorda al riguardo che, poiché prevede un’eccezione alla libertà di stabilimento, questa disposizione dovrebbe essere interpretata restrittivamente (sentenza 21 giugno 1974, causa C-2/74, Reyners, Racc. pag. 631, punto 43).

22 L’ambito di applicazione di detta eccezione dovrebbe, inoltre, essere limitato alle attività che, per loro stessa natura, comportano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri (sentenza Reyners, cit., punti 44 e 45). Secondo la Commissione, la nozione di pubblici poteri implica l’esercizio di un potere decisionale che esorbita dal diritto comune e si traduce nella capacità di agire indipendentemente dalla volontà di altri soggetti o anche contro tale volontà. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, i pubblici poteri si manifesterebbero attraverso l’esercizio di poteri di coercizione (sentenza 29 ottobre 1998, causa C-114/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6717, punto 37).

23 Sarebbero quindi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 45, primo comma, CE le attività che costituiscono un’assistenza o una collaborazione al funzionamento dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 1993, causa C-42/92, ********, Racc. pag. I-4047, punto 22).

24 A parere della Commissione e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri dovrebbero essere distinte da quelle esercitate nell’interesse generale. Infatti, diverse professioni si vedrebbero attribuire competenze particolari nell’interesse generale, senza tuttavia partecipare all’esercizio dei pubblici poteri.

25 Poiché la normativa portoghese non conferisce poteri decisionali ai notai, questi non partecipano dunque all’esercizio dei pubblici poteri.

26 La Commissione procede, in secondo luogo, all’esame, alla luce dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36, delle condizioni cui è subordinato l’accesso alla professione di notaio in Portogallo.

27 Al pari del Regno Unito, tale istituzione ritiene che il quarantunesimo ‘considerando’ della direttiva in parola non escluda la professione di notaio dall’ambito di applicazione della direttiva in esame. Tale ‘considerando’ dovrebbe essere interpretato nel senso che l’art. 45, primo comma, CE trova applicazione alla professione di notaio nei limiti in cui tale professione partecipa all’esercizio dei pubblici poteri. Orbene, poiché nell’ordinamento giuridico portoghese il notaio non partecipa all’esercizio dei pubblici poteri, la direttiva 2005/36 troverebbe applicazione nei suoi confronti.

28 A tal riguardo, la Commissione osserva che l’esercizio della professione di notaio in Portogallo è soggetto a cinque condizioni. In primo luogo, i candidati dovrebbero essere in possesso di un diploma di laurea biennale in giurisprudenza rilasciato da un’università portoghese o di un titolo universitario equipollente in forza della normativa portoghese. In secondo luogo, i candidati dovrebbero superare un concorso che consente di conseguire il titolo di notaio. In terzo luogo, essi dovrebbero effettuare un tirocinio in esito al quale il notaio titolare darebbe il suo parere sull’idoneità del tirocinante ad esercitare la professione di notaio. In quarto luogo, dopo aver effettuato tale tirocinio, i candidati dovrebbero superare un secondo concorso che permetterebbe loro di esercitare la professione. In quinto luogo, i candidati assumerebbero le proprie funzioni prestando giuramento dinanzi al Ministro della Giustizia e al presidente dell’ordine dei notai.

29 La Commissione ritiene che le prime tre condizioni menzionate al punto precedente non siano compatibili con i requisiti della direttiva 2005/36. Pertanto, la prima condizione sarebbe contraria agli artt. 13, n. 1, e 14, n. 3, di tale direttiva, poiché vieterebbe ai titolari di diplomi di laurea in giurisprudenza rilasciati da università di altri Stati membri o di titoli universitari, non considerati equipollenti, di esercitare la professione di notaio in Portogallo. La seconda condizione sarebbe, in particolare, contraria all’art. 14, n. 3, di detta direttiva in quanto il concorso che consente di ottenere il titolo di notaio verterebbe su un ampio spettro di materie senza tenere conto delle materie già coperte dal diploma o dal titolo di formazione del candidato. Per quanto riguarda la terza condizione, il tirocinio di cui trattasi costituirebbe non soltanto un tirocinio di adattamento ma anche e al contempo una prova attitudinale, mentre l’art. 14, n. 3, della direttiva 2005/36 vieterebbe il cumulo di un tirocinio di adattamento, da una parte, e di una prova attitudinale, dall’altra.

30 La Repubblica portoghese, sostenuta dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca, deduce, in primo luogo, che, conformemente alla normativa dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte, il notaio partecipa all’esercizio dei pubblici poteri a norma dell’art. 45, primo comma, CE.

31 Infatti, nella sua sentenza 30 settembre 2003, causa C-405/01, ******* de Oficiales de la ********************ñola (Racc. pag. I-10391, punto 42), la Corte avrebbe ribadito che le attività notarili relative alla redazione di testamenti costituiscono una partecipazione all’esercizio di poteri d’imperio.

32 Il Parlamento europeo avrebbe parimenti concluso per l’applicabilità alla professione di notaio dell’art. 45, primo comma, CE, nella sua risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla situazione e sull’organizzazione della professione notarile nei dodici Stati della Comunità (GU C 44, pag. 36), nonché nella sua risoluzione del 23 marzo 2006, sulle professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici (GU C 292E, pag. 105).

33 Del pari, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1) e 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), escluderebbero dal loro ambito di applicazione le attività notarili.

34 Taluni aspetti dello status di notaio, ossia, in particolare, il suo status di pubblico ufficiale, il regime di numero chiuso cui è soggetto, la prestazione del giuramento e le incompatibilità previste dalla legge, attesterebbero parimenti la partecipazione dei notai all’esercizio dei pubblici poteri.

35 Per quanto riguarda l’asserita mancata attuazione della direttiva 2005/36, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Slovenia deducono, in secondo luogo, che il quarantunesimo ‘considerando’ di tale direttiva enuncia espressamente che essa «non pregiudica l’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 4, [CE] e dell’articolo 45 [CE] concernenti in particolare i notai». Tale riserva confermerebbe che la professione di notaio esula dal campo di applicazione della direttiva 2005/36. Una riserva analoga figurerebbe al dodicesimo ‘considerando’ della direttiva 89/48.

36 In riferimento ai lavori preparatori della direttiva 2005/36 e, in particolare, alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2004, C 97E, pag. 230), adottata in prima lettura l’11 febbraio 2004, la Repubblica portoghese conclude che il legislatore dell’Unione ha sottratto la professione di notaio dal campo di applicazione della direttiva in parola.

37 A giudizio della Repubblica ceca, poiché l’esercizio della professione di notaio richiede una conoscenza approfondita del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, il requisito di una prova attitudinale vertente su questioni relative al diritto interno di tale Stato membro è conforme alle condizioni di cui all’art. 3, n. 1, lett. h), della direttiva 2005/36.

38 La Repubblica di Slovenia fa valere che la Corte dovrebbe respingere d’ufficio il presente ricorso atteso che l’oggetto del procedimento precontenzioso era dato dall’asserito mancato recepimento della direttiva 89/48, mentre nel presente ricorso si addebita alla Repubblica portoghese di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2005/36.

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità del ricorso

39 Dal ricorso della Commissione emerge che quest’ultimo riguarda un asserito mancato recepimento della direttiva 2005/36. Si deve tuttavia rilevare che tanto le lettere di diffida quanto il parere motivato emesso dalla Commissione riguardano la direttiva 89/48. Occorre di conseguenza esaminare d’ufficio la questione della ricevibilità del presente ricorso.

40 Come risulta, infatti, dalla sua giurisprudenza, la Corte può esaminare d’ufficio se ricorrono i presupposti contemplati dall’art. 226 CE perché sia proposto un ricorso per inadempimento (sentenze 31 marzo 1992, causa C-362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2353, punto 8, e 9 settembre 2004, causa C-417/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-7973, punto 16).

41 Secondo giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE dev’essere valutata alla luce della legislazione dell’Unione in vigore alla scadenza del termine assegnato dalla Commissione allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (v., in particolare, sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 42; 5 ottobre 2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-9733, punto 33, e 10 settembre 2009, causa C-416/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-7883, pag. 27). Orbene, è giocoforza constatare che la direttiva 2005/36 ha abrogato la direttiva 89/48 a decorrere dal 20 ottobre 2007, ovvero dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato.

42 Tuttavia, come già statuito dalla Corte, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso, in linea di principio, non possono essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, rimane comunque il fatto che la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto dell’Unione, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell’Unione. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento (v., a tal riguardo, sentenze 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 36; 12 giugno 2003, causa C-363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5767, punto 22, e 10 settembre 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 28).

43 Di conseguenza, le conclusioni contenute nel ricorso della Commissione, volte a far dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2005/36 sono, in linea di principio, ricevibili a condizione che detti obblighi siano analoghi a quelli derivanti dalla direttiva 89/48 (v., per analogia, sentenza 10 settembre 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 29).

44 Orbene, come risulta dal nono ‘considerando’ della direttiva 2005/36, pur mirando a migliorare, riorganizzare e razionalizzare le disposizioni esistenti per rendere uniformi i principi applicabili, tale direttiva mantiene, per la libertà di stabilimento, principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, come quelli istituiti dalla direttiva 89/48.

45 Del pari, il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 2005/36 enuncia che il meccanismo di riconoscimento istituito, in particolare, dalla direttiva 89/48, rimane immutato.

46 Nella fattispecie, la censura rivolta alla Repubblica portoghese dalla Commissione riguarda, relativamente alla professione di notaio, il mancato recepimento non di una determinata disposizione della direttiva 2005/36, bensì di tale direttiva nella sua interezza.

47 Si deve pertanto constatare che tale asserito obbligo di recepimento della direttiva 2005/36 per quanto riguarda la professione di notaio è analogo a quello derivante dalla direttiva 89/48 in quanto, da un lato, i principi e le garanzie sottesi al meccanismo di riconoscimento, istituito da quest’ultima direttiva, sono mantenuti nella prima e in quanto, d’altro lato, tale meccanismo è rimasto immutato dopo l’adozione della direttiva 2005/36.

48 Di conseguenza, il ricorso deve essere considerato ricevibile.

Nel merito

49 La Commissione contesta alla Repubblica portoghese di non aver recepito la direttiva 2005/36 per quanto riguarda la professione di notaio. Occorre, di conseguenza, esaminare se tale direttiva è intesa a trovare applicazione per tale professione.

50 A tal proposito, occorre tener conto del contesto legislativo nel quale essa si inserisce.

51 Va così rilevato che il legislatore ha espressamente previsto, al dodicesimo ‘considerando’ della direttiva 89/48, la quale ha preceduto la direttiva 2005/36, che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, istituito dalla prima delle citate direttive, «non pregiudica in alcun modo l’applicazione (…) dell’articolo [45 CE]». La riserva così enunciata rispecchia la volontà del legislatore di lasciare al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 89/48 le attività rientranti nella sfera dell’art. 45, primo comma, CE.

52 Orbene, alla data di adozione della direttiva 89/48, la Corte non aveva ancora avuto occasione di pronunciarsi sulla questione se le attività notarili rientrino o meno nell’ambito dell’art. 45, primo comma, CE.

53 Nel corso degli anni successivi all’adozione della direttiva 89/48, nelle sue risoluzioni del 1994 e del 2006, menzionate al punto 32 della presente sentenza, il Parlamento ha affermato, da un lato, che l’art. 45, primo comma, CE doveva trovare integralmente applicazione nei confronti della professione di notaio in quanto tale, mentre, d’altro lato, ha espresso il suo auspicio che fosse eliminato il requisito di cittadinanza per l’accesso a tale professione.

54 Inoltre, all’atto dell’adozione della direttiva 2005/36 – la quale sostituisce la direttiva 89/48, – il legislatore dell’Unione ha tenuto a precisare, al quarantunesimo ‘considerando’, che essa non pregiudica l’applicazione dell’art. 45 CE, «in particolare per quanto riguarda i notai». Orbene, enunciando tale riserva il legislatore dell’Unione non si è pronunciato sull’applicabilità alle attività notarili dell’art. 45, primo comma, CE e, pertanto, della direttiva 2005/36.

55 Ciò è attestato in particolare dai lavori preparatori di quest’ultima direttiva. Infatti, nella sua risoluzione legislativa menzionata al punto 36 della presente sentenza, il Parlamento aveva proposto che nel testo della direttiva 2005/36 venisse esplicitamente indicato che essa non si applica ai notai. Se tale proposta non è stata accolta nella proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2004) 317 def.], né nella posizione comune (CE) del 21 dicembre 2004, n. 10/2005 definita dal Consiglio statuendo in conformità con il procedimento di cui all’art. 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, C 58E, pag. 1), ciò non è riconducibile al fatto che la direttiva prevista doveva applicarsi alla professione di notaio, bensì segnatamente al fatto che «una deroga ai principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività che comportano una partecipazione diretta e specifica ai pubblici poteri [era] prevista dall’art. 45 [, primo comma,] CE».

56 Al riguardo, tenuto conto delle circostanze particolari che hanno accompagnato l’iter legislativo nonché della situazione di incertezza che ne è conseguita, come risulta dal contesto legislativo testé ricordato, non risulta possibile constatare che esistesse, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, un obbligo sufficientemente chiaro per gli Stati membri di recepire la direttiva 2005/36 per quanto riguarda la professione di notaio.

57 Si deve, di conseguenza, respingere il ricorso.

Sulle spese

58 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica portoghese ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

59 Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica ceca, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sopporteranno quindi le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

3) La Repubblica ceca, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Redazione