Commissario ad acta (TAR Puglia, Lecce, n. 2146/2013)

Redazione 17/10/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2013, proposto da:
S. Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. ********************************, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Montemesola, n.c.;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulle sentenze n. 8327/2002 del 18 dicembre 2002, resa sul ricorso n. 533/1997, e n. 8912 del 13 dicembre 2003, resa sul ricorso n. 1195/2003, pronunciate dal TAR Puglia, Sezione II di Lecce;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 la dott.ssa **************** e udito l’avv. *********, in sostituzione dell’avv. ***********************, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso n. 533/1997 il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 8327 del 18 dicembre 2002 che ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere le differenze retributive per le mansioni superiori di Cancelliere dell’Ufficio di Conciliazione svolte in virtù di autorizzazione rilasciata dal Presidente del Tribunale di Taranto con decreto del 21 marzo 1990.
In particolare, la citata sentenza ha riconosciuto le predette mansioni superiori e il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente per il periodo dal 21 marzo 1990 al 26 ottobre 1994, con la precisazione che per il periodo dal 21 marzo al 30 settembre 1994 spettavano i compensi relativi alla VI qualifica funzionale; ha riconosciuto, altresì, in maniera cumulativa, sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria, trattandosi di ratei maturati in epoca antecedente al 1° gennaio 1995, e la regolarizzazione previdenziale e assicurativa del dipendente.
Essendo rimasta tale sentenza ineseguita da parte del Comune di Montemesola, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza iscritto al n. 1195/2003, conclusosi innanzi a questa sezione con sentenza n. 8912 del 13 dicembre 2003 con cui, in accoglimento del ricorso, è stato ordinato al predetto Ente di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 8327/2002, in mancanza della quale, avrebbe provveduto il Commissario “ad acta” nella persona del rag. ******************.
Essendo perdurata l’inerzia del Comune, il Commissario “ad acta” ha provveduto in sua vece con atti deliberativi n. 1 del 25 maggio 2004 e n. 2 del 28 ottobre 2004, riservandosi di liquidare le ulteriori differenze retributive spettanti al dipendente non appena l’Amministrazione comunale avrebbe fornito i necessari prospetti.
Poiché, anche a seguito dei successivi atti di diffida, l’Amministrazione è rimasta ancora inerte nell’eseguire le disposizioni del Commissario “ad acta” finalizzate a dare compiuta esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per chiedere che venga ordinato al Comune di Montemesola di ottemperare al “dictum” del giudice anche fornendo indicazioni al riguardo o nominando nuovamente un Commissario “ad acta”, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione comunale intimata.
Alla camera di consiglio del 12 settembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso va accolto in parte per le ragioni di seguito evidenziate.
Occorre innanzitutto precisare, in via generale, che il Commissario “ad acta”, in quanto “longa manus” del giudice amministrativo, ha gli stessi poteri di quest’ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano sia la competenza alla loro emanazione, sia la stessa attività sostanziale. Ciò perché, in sede di ottemperanza, la priorità assoluta è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 12 febbraio 2013, n. 415).
Ciò posto, l’Amministrazione comunale non può lasciare ineseguiti gli atti del Commissario, potendo solamente, nel caso in cui ritenga di dover contrastarli perchè illegittimi, insorgere avverso i medesimi per la tutela dell’interesse giuridicamente qualificato al corretto esercizio delle potestà comunali (Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6953).
Quanto sopra, per il fatto che “la relazione che s’instaura tra il Comune ed il Commissario “ad acta”, nominato per l’adozione di uno specifico atto, è di natura intersoggettiva, perché il Commissario esercita poteri autonomi, aventi gli stessi effetti verso i terzi di quelli dell’ente sostituito per provvedere in vece di questo e per superare la paralisi dell’azione amministrativa, e non interorganica sicché, se il Comune non può rimuoverli in autotutela, come nell’ipotesi in cui avesse esso stesso esercitato il potere e ne ravvisasse la necessità del ritiro, quanto meno deve ritenersi che debba essere legittimato ad impugnare con incidente di esecuzione i provvedimenti commissariali ritenuti illegittimi” (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2184; conferma TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 2394 del 2009).
II.1. Nel caso in esame, le determinazioni adottate dal Commissario per l’esecuzione delle sentenze indicate in epigrafe sono state del tutto disattese dal Comune di Montemesola, che anzi risulta aver tenuto un comportamento ostruzionistico e non collaborativo nei confronti del medesimo, violando un preciso obbligo di collaborazione a che l’attività di quest’ultimo potesse essere compiutamente svolta.
Né il Comune ha impugnato le deliberazioni del Commissario eventualmente ritenute illegittime, con l’unica conseguenza di aver ostacolato l’esecuzione del giudicato pur a fronte di un pronunciamento del giudice amministrativo che ne ha sancito l’obbligo.
III. Pertanto, va ordinato al Comune di Montemesola, in persona del sindaco p.t., di dare esatta esecuzione alle sentenze n. 8327/2002 del 18 dicembre 2002, resa sul ricorso n. 533/1997, e n. 8912 del 13 dicembre 2003, resa sul ricorso n. 1195/2003, pronunciate dal TAR Puglia, Sezione II di Lecce, tenendo conto delle prescrizioni in esse indicate quanto a sorte capitale, accessori del credito e spese.
In particolare, per le modalità esecutive, il Comune di Montemesola dovrà liquidare, oltre alla sorte capitale calcolata dal Commissario “ad acta” nelle deliberazioni n. 1 del 25 maggio 2004 e n. 2 del 28 ottobre 2004, le eventuali differenze retributive ancora dovute sulla base del prospetto completo di tutti gli emolumenti percepiti dal ricorrente, nonché corrispondere al medesimo interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale così calcolata sino all’effettivo soddisfo e le spese di giudizio liquidate in sentenza.
Detta esecuzione dovrà avvenire nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Si fissa sin da ora la somma di € 5,00 (cinque/00) che il Comune di Montemesola, in persona del sindaco p.t., dovrà corrispondere al ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto al termine di 60 giorni sopra indicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
III.1. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’omessa esecuzione del giudicato e/o alla sua violazione, in quanto gli stessi non sono stati provati.
IV. Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Montemesola, in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013

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