Commette reato il contribuente che non versa l’Iva dichiarata entro il termine dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (Cass. pen. n. 503/2013)

Redazione 08/01/13
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RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 27 ottobre 2010 il GIP del Tribunale di Milano dichiarava C. M. imputato del reato di cui all’art. 10 ter del D.L.vo 74/00, “perché non versava, entro il termine previsto per il pagamento dell’acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’ammontare di € 57.051,00 (e dunque per un ammontare superiore ad € 50.000,00) per il periodo di imposta 2005″, [Fatto commesso in Milano il 27 dicembre 2010] colpevole del detto reato, condannandolo alla pena dl mesi quattro di reclusione sostituita con la pena pecuniaria corrispondente.
1.2 La Corte di Appello di Milano, gravata della impugnazione proposta dall’imputato, confermava la detta sentenza, osservando, in risposta alle censure prospettate dall’appellante, che il momento consumativo del reato andava individuato nella data in cui scade il termine ex lege per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, sicchè correttamente il reato doveva considerarsi commesso alla data del 27 dicembre 2006.
Rigettava, perché infondata, l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma violata per asserita disparità di trattamento.
1.2 Per l’annullamento della sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione di legge, per avere la Corte territoriale dato rilevanza penale ad una condotta non sanzionabile al momento della commissione del fatto, in quanto la normativa violata (art. 10 ter del D.L.vo 74/00) era stata introdotta con l’art. 35 comma 7 della legge n. 248/06, di guisa che non essendo in vigore alla data del luglio 2006 la nuova disciplina, non poteva ritenersi sussistente la violazione denunciata. A dire del ricorrente il reato in parola costituirebbe una ipotesi di reato istantaneo a consumazione frazionata, nel quale il termine del 27 dicembre dell’anno successivo rappresenta solo il momento del definitivo perfezionamento della condotta in esso incluse le condotte omissive poste in essere medio tempore in spregio ai termini intermedi di scadenza inutilmente decorsi. Da qui l’irrilevanza penale della condotta laddove riferita al 2005 in ossequio al principio del divieto di irretroattìvità della norma penale. Con un secondo motivo il ricorrente reitera l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter D.L.vo 74/00 come modificata, per violazione degli artt. 3, 25 comma 2, 27 Cost. in relazione all’art. 2 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato. L’art. 10 ter del D.L.vo 74/00 come introdotto dall’art. 35 comma 7 della Legge 248/06 statuisce che la sanzione prevista dall’art. 10 bis stesso D.L.vo per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate si applica anche a chiunque non provveda a versare l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Trattasi, quindi, di una nuova fattispecie delittuosa volta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA in base alle risultanze della dichiarazione annuale. L’intervento del legislatore ha dunque assimilato di fatto il comportamento di colui che non versa l’IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale a quello del sostituto di imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituito. Quanto al momento consumativo, questo, diversamente da come opinato dalla difesa del ricorrente, coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (vale a dire il 27 dicembre).
Si tratta di un termine già fissato nell’art. 6 comma 2 della L. 405/90, di guisa che per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste ma occorre che l’omissione del versamento dovuto si protragga sino a quella data. Ciò vale a smentire la tesi del ricorrente secondo la quale il reato in parola sarebbe qualificabile come reato istantaneo con condotta frazionata, anche perché il termine del 27 dicembre è sostanzialmente intervenuto a favore e non certo contro il soggetto omittente. Non può nemmeno accedersi alla tesi della irrilevanza penale della condotta con riferimento a quelle omissioni di versamento maturate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, in quanto la nuova disciplina è valsa a rendere omogeneo il trattamento sanzionatorio penale riferito ad un’unica data di commissione del reato, coincidente con il 27 dicembre. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito tali aspetti del problema, affermando anche che essendo entrata in vigore la nuova disposizione il 4 luglio 2006 e tenuto conto della data di consumazione nei termini dianzi indicati, la nuova disposizione sanzionatoria trova applicazione per tutti i reati di omesso versamento dell’IVA relativo all’anno 2005 (Cass. Sez. 3^ 14.10.2010 n. 38619}.
2. Anche il profilo riguardante una asserita illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. — questione già ritenuta infondata dalla Corte territoriale – non è condivisibile alla luce di due pronunce della Corte Costituzionale (ordinanza n. 224 del 19 luglio 2011 e ordinanza n. 25 del 13 febbraio 2012) che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione, in particolare escludendo che il minor tempo a disposizione per i soggetti che non avevano provveduto a versare l’IVA per il 2005 rispetto al maggior periodo di dodici mesi previsto dalla norma in esame per gli anni successivi non è lesivo del principio di parità e non è nemmeno irragionevole nella sua durata minore in quanto ritenuta congrua.
3. Il ricorso va, quindi, rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 4 aprile 2012

Redazione