Colpevole di ricettazione il bancario che prende in pegno un orologio che è rubato (Cass. n. 14915/2012)

Redazione 05/09/12
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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-09-2012, n. 14915

Svolgimento del processo

S.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso della Banca di Roma, lo aveva condannato al risarcimento del danno nella misura di Euro 45.011,86 oltre interessi convenzionali ed aveva respinto la sua domanda riconvenzionale diretta a far accertare la nullità o l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Banca in data 16.2.2004.

Il Tribunale, partendo dall’affermazione che i fatti oggetto di causa erano pacifici tra le parti, riteneva di dover soltanto valutare la gravità del comportamento tenuto dal S., impiegato con mansioni di perito estimatore presso la sezione crediti della Banca, al quale la datrice di lavoro aveva contestato la commissione del reato di ricettazione di un orologio ************, oggetto di rapina a tale C.V., commesso all’interno ed in danno della Banca.

Il primo Giudice riteneva che la condotta del S. – il quale aveva stimato il bene ed aveva quindi indotto la Banca a concedere un prestito a colui che era stato accusato della rapina dell’orologio, costituendo un pegno su tale oggetto- fosse di gravità tale da costituire giusta causa del licenziamento e riteneva altresì provato il danno lamentato dalla Banca e consistito nella perdita della somma prestata, che non era stata restituita nei termini del contratto, così determinando anche una perdita degli interessi di mora convenzionalmente contrattati nella percentuale dell’11,25% dal 27.1.2004 al saldo.

Respingeva il primo Giudice la domanda riconvenzionale, ritenendo che la condotta tenuta dal S. avesse costituito una giusta causa di licenziamento, in ragione delle risultanze che erano emerse anche nelle indagini penali.

Nell’atto di appello il S. lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto la nullità della contestazione disciplinare e, conseguentemente, la nullità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e, nel merito, per aver il Tribunale ritenuto che la concessione del pegno potesse essere collegata alla stima da lui effettuata, dipendendo invece tale concessione dalla valutazione solo del suo diretto superiore. Deduceva ancora la erroneità della decisione nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria, non avendo il primo Giudice tenuto conto della sua estraneità alla decisione di costituire il pegno e di concedere quindi il prestito, così erroneamente ritenendo sussistere un nesso di causalità tra l’ipotetico illecito commesso da lui ed il danno sofferto dalla Banca. Infine, l’appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva accolto la quantificazione del danno patrimoniale specificato da Unicredit Banca Roma, comprensivo anche delle somme corrispondenti agli interessi calcolati al tasso convenzionale prima indicato, in particolare sostenendo l’assenza di prova specifica offerta sul punto dalla Banca ricorrente.

Resisteva l’appellata, chiedendo respingersi l’appello e preliminarmente eccependo la inammissibilità dello stesso.

Con sentenza del 24 marzo-26 maggio 2009, l’adita Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della impugnata decisione, dichiarava non dovuti gli interessi di mora pari ad Euro 14.450,05 e condannava l’appellata Banca alla restituzione di tale somma, oltre interessi di legge dal 2.2.2008 al saldo.

A sostegno della decisione, la Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, osservava che, essendo risultato provato l’addebito contestato, legittimo doveva ritenersi l’intimato licenziamento per giusta causa, così come sussistente era il danno subito dalla Banca, sia pure in misura ridotta rispetto alla determinazione del primo Giudice, dovendosi escludere il maggior tasso per gli interessi moratori.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.A. con cinque motivi.

Resiste Unicredit Banca di Roma S.p.A. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con tre motivi, depositando anche memoria, contestata dal S. con controricorso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va altresì preliminarmente osservato che il S. con i cinque motivi di gravame ha censurato la sentenza della Corte d’Appello solo con riferimento alla sua condanna a pagare alla Banca il credito fatto valere da quest’ultima derivante dal mancato rimborso del prestito de quo. Non ha, invece, censurato l’impugnata pronuncia nella parte in cui è stato rigettato il suo l’appello relativamente alla pretesa illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato dalla Banca, ed alla richiesta reintegrazione e risarcimento danni.

Pertanto, tali capi della sentenza d’appello sono passati in giudicato.

Ciò non esclude, tuttavia, la rilevanza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice a quo in relazione alla condotta del ricorrente, sanzionata con il licenziamento in tronco, stante la stretta connessione con le doglianze concernenti gli importi per i quali il S. è stato condannato al pagamento. In proposito, la Corte territoriale ha osservato che, nella specie, la giusta causa di licenziamento andava col legata alla commissione del reato di ricettaziorie e più in particolare al fatto di avere il S. concorso con altri soggetti – ed in particolare l’autore della rapina, B., a depositare presso la Banca il provento di tale reato, costituito dal prezioso orologio violentemente sottratto al sig. C.V..

Ha altresì rilevato che nessun dubbio poteva sorgere circa la consapevolezza, da parte del S., della provenienza illecita di tale orologio risultando ciò dalle intercettazioni ambientali, effettuate in sede penale e riportate nella sentenza penale del GIP, allegata al fascicolo di parte appellata ed esse stesse allegate alla memoria di costituzione.

Ha poi opportunamente considerato la rilevanza delle sentenze penali nel giudizio civile, sottolineando come esse non facciano stato nel procedimento civile, pur potendo, tuttavia, costituire una prova idonea quando, come nel caso in esame, si fondano su elementi precisi e circostanziati, desumibili, oltre che da tutte le intercettazioni ricordate, anche dagli interrogatori del principale accusato, il Ballato, autore della rapina.

Ha, quindi, rilevato come la commissione di un reato di ricettazione, consistito nell’aver partecipato, quale complice, al deposito, dunque, ad un occultamento sicuro e garantito, presso il Monte dei Pegni della Banca datrice di lavoro, di un oggetto che il S. sapeva essere provento di rapina, costituisca condotta estremamente grave, che andava sanzionata con l’adottato provvedimento espulsivo.

A ciò andava aggiunta l’ininfluenza della difesa del S., che, anche in appello, aveva sostenuto di essere stato egli estraneo alla concessione del prestito ed alla costituzione del pegno, non incidendo tale circostanza in alcun modo sulla gravità del fatto reato dal medesimo commesso.

Orbene, in questo contesto argomentativo si inseriscono i motivi di ricorso del S..

Con il primo di essi si censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui aveva confermato il capo della sentenza del Tribunale di Milano riguardante la sua condanna a risarcire alla Banca di Roma il danno per il mancato rimborso di un prestito concesso al B., accogliendo la sola eccezione della “non debenza alla Banca appellata di interessi di mora nella misura di Euro 14.450,05, oltre agli interessi legali dal 2 febbraio 2008 al saldo …”, rilevando di avere chiesto al Giudice dell’appello la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento delle seguenti domande: “4) Dichiarare la nullità dell’impugnata sentenza relativamente al capo attinente alla condanna del sig. S. A. a pagare alla S.p.A. Banca di Roma la somma di Euro 45.011,86=, oltre ad interessi pari all’11,25% dal 27.01.2004, perchè carente di motivazione. 5) Rigettare – in principalità – la domanda proposta dalla S.p.A. Banca di Roma con il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, attinente alla condanna del sig. S.A. al pagamento della somma di Euro 45.011,45=, relativa alla polizza su pegno rimasta insoluta, oltre ad interessi al tasso del 11,25% dal 27.1.2004, perchè infondata in fatto ed in diritto. 6) Ridurre – in subordine alla domanda di cui al precedente punto n. 5 – l’importo preteso da controparte a quanto risulterà effettivamente dovuto all’attuale appellata in relazione alle circostanze e delle considerazioni svolte nella narrativa del presente ricorso (…)”.

Sostiene che, confrontando tali motivi di censura della sentenza di primo grado con la pronuncia della Corte d’Appello, quest’ultima sarebbe incorsa in “error in procedendo …., costituito da una sostanziale omissione parziale di pronunzia. Ciò in quanto il Giudice del gravame, per un verso, avrebbe omesso di decidere sulla domanda dell’appellante di dichiarazione della nullità della sentenza del Tribunale per assoluta carenza di motivazione sul punto;

per altro verso, non avrebbe preso in considerazione le specifiche eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado e poi riproposte nel giudizio di secondo grado, con riguardo in particolare alla “non debenza totale o parziale della somma pretesa dalla controparte a titolo risarcitorio, per capitale, interessi convenzionali compensativi o moratori, spese di custodia e quant’altro”.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omissione o grave carenza di motivazione circa i punti, controversi e decisivi per il giudizio, relativi al danno prodottosi in capo alla Banca di Roma, nonchè alla imputabilità del detto danno al S. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamenta che la Corte d’appello abbia deciso, senza fornire una disamina logica e giuridica delle ragioni in forza delle quali dovrebbe ritenersi essere stata raggiunta in giudizio la prova in ordine: a) alla affermata entità del danno prodottosi in capo alla Banca di Roma a causa del mancato rimborso del finanziamento erogato a terzi a fronte della costituzione del pegno per cui è causa: b) alla imputabilità ad S.A. del detto danno: e ciò nonostante il fatto che i suindicati punti avessero costituito oggetto in atto d’appello di specifici motivi di censura.

Più in dettaglio, osserva il ricorrente che, di fatto, dall’esame della documentazione prodotta dalla stessa controparte risultava che l’Istituto di credito aveva applicato sull’importo capitale di L. 39.125.000= effettivamente erogato al B. in data 13 maggio 1999, un tasso di “interessi” che – considerate anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese (così come espressamente previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, dopo la riforma di cui alla L. n. 108 del 1996) – ammontava a circa il 25% all’anno, come tale, “usurario”, e che in meno di cinque anni (dal maggio 1999 al gennaio 2004) aveva fatto ben più che raddoppiare l’importo finanziato (da Euro 20,206,37= a Euro 45.011,86= che costituiva la sommatoria di capitale, interessi compensativi, interessi moratori e spese di custodia e altro).

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello per presunta violazione degli artt. 2104, 2043, 2697 c.c. e art. 40 c.p., in quanto tale sentenza avrebbe “comunque palesemente violato le norme di diritto che disciplinano e regolano la responsabilità civile per inadempimento o fatto illecito, nonchè l’onere della prova, in base alle quali colui che assume di aver subito un danno a causa dell’altrui fatto è tenuto a dimostrare oltre all’esistenza del danno, la sussistenza sia del fatto (sub specie di inadempimento contrattuale o fatto illecito) addebitabile al terzo, che del nesso di causalità tra il detto fatto ed il detto danno.

Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello, “in via logicamente subordinata rispetto al precedente terzo motivo” per violazione degli artt. 1223, 1284, 2043, 2697 c.c. – art. 644 c.p., in quanto tale sentenza, con riferimento al quantum del credito della Banca, avrebbe “palesemente violato le norme di diritto in tema di criteri di determinazione del risarcimento del danno (artt. 1223 e 2043 cod. civ.), di diritto alla percezione degli interessi ultralegali (artt. 1283 e 1284 cod. civ.), nonchè in tema di interessi e reato di usura (art. 644 c.p.).

I motivi, così come sinteticamente esposti, non possono trovare accoglimento.

Invero, la Corte di merito, dopo avere esposto i fatti posti a base del licenziamento ritenuto legittimo, ha motivato adeguatamente le proprie determinazioni affermando che la consapevolezza della provenienza illecita dell’orologio, che il B. aveva presentato al banco dei pegni per ricevere il prestito, aveva fatto sì che la Banca si determinasse comunque ad esaminare la domanda di prestito.

Pertanto la circostanza della irrilevanza della valutazione del bene da parte del Sa., nella sua qualità di mero estimatore degli oggetti presentati alla Banca per la costituzione del pegno e la concessione del relativo prestito, risultava di tutta evidenza, dalle seguenti considerazioni e circostanze:

la datrice di lavoro e per essa i superiori gerarchici del Sa. che avevano deciso di costituire detto pegno, avevano fatto ciò sul presupposto della regolarità dell’oggetto, che era stato presentato dal richiedente il prestito (il sig. B.);

l’imprudenza nel concedere un prestito ad una persona poco affidabile che avrebbe potuto non onorare il prestito concesso non faceva di certo escludere il danno ricevuto dalla banca che, in ragione del sequestro dell’orologio e della sua successiva consegna del bene al legittimo proprietario, si era vista mancare la garanzia del credito mai saldato dal B.; in ciò era dunque consistito il danno, determinato dal comportamento del Sa..

Doveva però accogliersi parzialmente l’appello in punto di quantificazione dell’ammontare della somma liquidata dal primo Giudice, non avendo la sentenza precisato in maniera chiara l’importo dovuto dal S. – e liquidato in favore della appellata-, che pure aveva puntualmente contestato l’ammontare indicato dalla Banca.

A sostegno di tale assunto, la Corte di merito ha osservato che in atti era stato prodotto solo un estratto bancario non particolarmente preciso dal quale si sarebbe dovuto ricavare che la somma di Euro 45.011,86, conteneva interessi convenzionali per i primi tre mesi al tasso di 11,25, ma poi anche un interesse di mora del 15,250% ammontante a Euro 14.450,05. Sennonchè non risultava in nessun atto con precisione che il B. avesse contrattato anche tale alto importo di interessi moratori; conseguentemente, la somma richiesta a titolo risarcitorio appariva priva di una prova certa nella parte in cui si pretendeva di calcolare, a titolo di danno, anche interessi esageratamente alti. Ne discendeva che l’importo dovuto andava diminuito di Euro 14.450,05 e su tale diversa somma minore andavano quindi calcolati anche gli interessi convenzionali dell’11,25% dal 27.12004 sino al saldo. Da quanto esposto si deduce che il Giudice a quo ha valutato le componenti del suddetto importo di Euro 45.011,86, escludendo quanto dallo stesso non era stato ritenuto legittimo, e quindi anche il superamento dei limiti fissati per la configurazione degli interessi usurari.

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente, denunciando carenza e comunque illogicità della motivazione relativamente al contenuto dell’obbligo della Banca di restituirgli quanto da lui corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, sostiene di avere diritto ad ottenere il rimborso, oltre che dell’importo di Euro 14.450,05, corrispondente agli interessi di mora maturati dalla data del 26.1.2004, dell’ulteriore importo risultante dal calcolo degli interessi sul detto importo al tasso del 11,25%, maturati nel periodo compreso tra il 27.1.2004 ed il 2.2.2008.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento, mancando una rituale richiesta in tal senso, come emerge dalle conclusioni riportate nell’atto integrato in seguito alla istanza di correzione.

Infondato è anche il ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

I primi due muovono dall’erroneo presupposto che la domanda formulata in sede di urgenza non possa essere ampliata nel giudizio di merito, mentre in terzo ed il quarto attengono alla determinazione del quantum che – come appena precisato – appare corretto.

L’esito del presente giudizio induce a compensare tra le parti le relative spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Redazione