Circolazione stradale: per le multe con il tutor è competente il giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione (Cass. n. 15690/2012)

Redazione 18/09/12
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Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Monselice ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio in relazione al giudizio di opposizione avverso quattro verbali di accertamento di violazioni del codice della strada rilevate a mezzo apparecchiatura TUTOR SICVE, riassunto dinnanzi a quell’ufficio giudiziario, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace di Palestrina;

che all’opponente erano state effettuate le seguenti contestazioni:

a) violazione accertata dalla Polizia stradale di Roma il (omissis); b) violazione effettuata il (omissis), accertata dalla Polizia stradale di Perugia; c) violazione effettuata il (omissis), accertata dalla Polizia stradale di Rovigo; d) violazione effettuata il (omissis), accertata dalla Polizia stradale di Padova;

che il R. aveva proposto una unica opposizione dinnanzi al Giudice di pace di Palestrina, il quale si dichiarava poi incompetente ritenendo che la competenza spettasse al Giudice di pace di Monselice;

che tale giudice, dinnanzi al quale la causa è stata riassunta, ha ritenuto che il primo giudice avesse inteso fare applicazione delle norme sul concorso formale delle violazioni accertate;

che il Giudice di pace, con ordinanza depositata in data 8 febbraio 2011, ha innanzitutto rilevato che, per potersi affermare l’esistenza di un concorso formale di illeciti amministrativi, è necessaria l’unicità dell’azione (L. n. 689 del 1981, art. 8 e art. 198 C.d.S.), e che non è consentita l’applicazione dell’istituto della continuazione in caso di violazioni diverse da quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

che doveva quindi escludersi, nel caso di specie, la possibilità di unificazione delle condotte contestate all’opponente secondo lo schema del concorso formale, atteso che le rilevazione effettuate con il sistema TUTOR accertano il superamento del limite di velocità che avviene con più azioni in successione e non già con un’unica azione;

che ad avviso del giudice di pace, il concorso formale sarebbe ipotizzabile nel solo caso in cui la condotta, nella parte iniziale del rilevamento, venga tenuta in un luogo per cui è competente un certo ufficio giudiziario, mentre la parte finale venga rilevata in luogo rientrante nella competenza di un diverso ufficio giudiziario, atteso che in tal caso appare evidente l’unicità dell’azione;

che al contrario, in tutte le altre ipotesi deve affermarsi la competenza del giudice di pace del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento finale della velocità, sia pure mediata rispetto ad un punto iniziale;

che dunque, sostiene il Giudice di pace di Monselice, il Giudice di pace di Palestrina avrebbe errato nel dichiarare la propria incompetenza per territorio in ordine alla opposizione relativa al verbale elevato dalla Polizia stradale di Roma;

che quanto alle altre violazioni, in applicazione del suindicato criterio, il medesimo Giudice di pace avrebbe dovuto individuare quali uffici giudiziari competenti, quello del Giudice di pace di Narni, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Perugia, quello del Giudice di pace di Rovigo, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Rovigo e quello del Giudice di pace di Monselice, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Padova;

che nel presente giudizio non hanno svolto attività difensiva le parti del giudizio a quo;

che ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il relatore designato ha chiesto alla Procura generale presso questa Corte di rassegnare le proprie conclusioni.

Motivi della decisione

che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1, e art. 204-bis C.d.S., la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione a norme del detto codice spetta al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e ha natura inderogabile (Cass. n. 2 4876 del 2006);

che la violazione accertata con il sistema SICVE (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. “Tutor” (come è avvenuto nel caso in esame) si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. “Autovelox”, poichè rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento e in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi;

che, pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un’auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell’opposizione potrà utilmente farsi ricorso all’art. 9 cod. proc. pen., laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all’articolo precedente (ossia con riferimento al luogo in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione;

che, peraltro, agli illeciti amministrativi previsti e sanzionati dal codice della strada non si applica l’istituto della continuazione cosi come disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass. n. 27799 del 2005; Cass. n. 13672 del 2007; Cass. n. 17347 del 2007), sicchè è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione;

che le violazioni rilevate a distanza di diversi minuti e chilometri non possono integrare un’unica violazione in quanto non è ravvisabile alcun vincolo di continuità e/o di unicità nella commissione delle violazioni contestate;

che, quindi, le violazioni sebbene commesse nello stesso giorno e in rapida successione risultano rilevate in tratti autostradali ben determinati da specifica chilometrica, in orari e località diversi, così come verbalizzate dalle diverse sezioni di Polizia Stradale, sicchè deve ritenersi che le violazioni siano corrispondenti alle singole rilevazioni effettuate;

che, dunque, riaffermata la pluralità delle violazioni, deve solo precisarsi che se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi, la competenza territoriale va attribuita al Giudice di Pace del luogo ove è situata la porta di uscita del sistema SICVE;

che nel caso in esame la competenza a decidere sull’opposizione cumulativamente proposta dal R. va attribuita ai Giudici di pace territorialmente competenti in relazione al luogo in cui è collocata la porta d’uscita del sistema di accertamento medio e quindi : al Giudice di pace di Palestrina, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Roma; al Giudice di pace di Narni, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Perugia;

al Giudice di pace di Rovigo, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Rovigo; al Giudice di pace di Monselice, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Padova;

che per le ragioni esposte in precedenza non può condividersi la richiesta del P.G. di dichiarare la competenza del Giudice di pace di Monselice per gli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale di Rovigo e Padova, atteso che i due accertamenti si riferiscono ad azioni diverse e non è configurabile negli illeciti amministrativi, diversi da quelli in materia previdenziale, la continuazione;

che a tale dichiarazione di competenza consegue la cassazione dell’ordinanza emessa in data 16 novembre 2010 dal Giudice di pace di Palestrina;

che non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Palestrina in ordine alla opposizione relativa al verbale della Polizia stradale di Roma; la competenza del Giudice di pace di Narni, per l’opposizione relativa alla violazione accertata dalla Polizia stradale di Perugia;

la competenza del Giudice di pace di Rovigo per l’opposizione relativa alla violazione accertata dalla Polizia stradale di Rovigo;

la competenza del Giudice di pace di Monselice per l’opposizione relativa alla violazione accertata dalla Polizia stradale di Padova;

rimette le parti dinnanzi agli indicati uffici giudiziari, previa riassunzione della causa nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza; cassa l’ordinanza emessa in data 16 novembre 2010 dal Giudice di pace di Palestrina.

Redazione