Cessazione materia del contendere (Cass. n. 24738/2013)

Redazione 04/11/13
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Ordinanza

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Banco di Brescia s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di cessata materia del contendere a seguito dell’annullamento della iscrizione a ruolo delle somme di cui alla cartella di pagamento n. (omissis) la cui impugnazione era stata accolta dalla CTP di Brescia con sentenza n. 112/7/2008. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/9/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 laddove la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere in considerazione dell’avvenuto sgravio, in assenza di atti precisi, univoci ed in equivoci di acquiescenza.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005) secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa; b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole. Questa Corte ha altresì affermato (Sez. 5, Sentenza n. 24064 del 28/12/2012) che lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente – comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione – non produce, di per sè solo, alcun effetto sull’avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Lombardia anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.

Redazione