Come deve essere accertata l’imprevidibilità nel caso di utilizzazione, previa lettura, delle dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 512, c. 1)

Il fatto

La declaratoria di penale responsabilità degli imputati, affermata in primo grado dal Tribunale di Trento e ribadita in appello, riguarda un addebito di lesioni personali: secondo l’assunto accusatorio, costoro avrebbero colpito con calci e pugni la vittima mentre costei stava cercando di proteggere il proprio compagno – di origine tunisina – da un’aggressione portatagli da vari uomini di colore.

In particolare, si riteneva accertato che il 22/07/2012 vi fossero stati vari focolai di rissa nel centro storico della città che aveva visto contrapposti nordafricani e centrafricani: in quel contesto, alcuni di questi ultimi avevano avvistato il compagno della parte offesa ed avevano cominciato a percuoterlo indirizzando la condotta violenta anche in danno della ragazza (che poi aveva riconosciuto in fotografia gli odierni imputati come facenti parte del gruppo degli aggressori).

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponevano ricorso per Cassazione gli imputati lamentavano la violazione di legge processuale in ordine alla mancata acquisizione di certificazioni mediche attestanti le patologie di rilievo psichiatrico che affliggevano la persona offesa atteso che la relativa istanza di produzione era stata avanzata solo nel giudizio di secondo grado e, trattandosi di documenti risalenti al 2004, la Corte territoriale aveva segnalato che la parte interessata ben avrebbe potuto attivarsi in precedenza: in ogni caso, ad avviso dei ricorrenti, non risultava motivato il perché tale prova nuova non sarebbe stata ammissibile ex art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, essendo certamente suscettibile di confutare le argomentazioni poste dal Tribunale di Trento a sostegno della ritenuta credibilità della persona offesa posto che, stando alla motivazione del giudice di primo grado, la vittima delle presunte lesioni era da considerare attendibile proprio perché – malgrado un contegno indicativo di irritabilità ed ansia – immune da vere e proprie patologie psichiatriche, al contrario, la già datata diagnosi di disturbo di personalità, con lieve ritardo intellettivo, avrebbe dovuto imporre conclusioni ben diverse.

Un ulteriore profilo di violazione di legge riguardava, secondo le doglianze difensive, l’intervenuta revoca dell’ordinanza ammissiva di un testimone della difesa considerata dai Tribunale non necessaria e sovrabbondante rispetto alle prove già assunte proprio perché altri soggetti avevano comunque deposto sulla personalità della parte offesa fornendo un quadro univoco di attendibilità della stessa: il giudice di primo grado, tuttavia, non si era avveduto che, fra i vari testi indicati come già escussi, alcuni avevano riferito su tutt’altro ed uno – operatore di una comunità – aveva sostenuto di nulla sapere sulla situazione della querelante indicando appunto altra persona presente in loco come teste di riferimento.

La difesa deduceva quindi l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della stessa per violazione degli artt. 512 e 512-bis c.p.p.: ciò in quanto la querelante era stata considerata irreperibile con conseguente acquisizione degli atti a sua firma curati nel corso delle indagini preliminari.

In particolare, era emerso come la donna non abitasse più presso la propria residenza essendosi trasferita in Tunisia e la Polizia giudiziaria, incaricata delle ricerche, aveva curato un’ultima relazione (dove la notizia del trasferimento in Tunisia era priva di specificazioni ulteriori) che secondo i giudici di merito superava una precedente nota dello stesso ufficio attestante il dato che la querelante si era recata in quel paese per rendere visita alla futura suocera. secondo Orbene, quest’ultima considerazione veniva stimata dagli impugnanti tuttavia come apodittica giacché le due indicazioni venivano palesemente a collimare a nulla autorizzando l’ipotesi che la donna – andata inizialmente in Tunisia a trovare i familiari del compagno – si fosse poi stabilita in un luogo diverso all’interno dei confini della stessa nazione od altrove.

Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione, la difesa reputava quindi che vi fossero gli estremi per ritenere che costei dimorasse all’estero in un luogo determinato con conseguente necessità di applicazione dell’art. 512-bis c.p.p. e di ricerche da compiersi con il dovuto rigore.

In ogni caso, pur inquadrando la fattispecie nell’alveo del precedente art. 512 c.p.p., sarebbe stato pur sempre indispensabile escludere che il presupposto della sopravvenuta impossibilità della persona offesa di rendere testimonianza dipendesse da una sua volontaria irreperibilità: requisito, questo, certamente non ricorrente nel caso in esame in cui colei che si era resa irreperibile era stata descritta dagli organi incaricati delle ricerche come una italiana convertita alla religione islamica e convinta praticante integratasi con la famiglia di un imam e poi partita per la Tunisia.

Infine, sulla individuazione degli imputati quali partecipi dell’aggressione sopra ricordata, la difesa lamentava carenze motivazionali della pronuncia impugnata con riguardo alla ritenuta convergenza delle dichiarazioni della querelante rispetto ad altri elementi di riscontro in quanto, da un lato, non era corretto affermare, secondo i ricorrenti, che la donna riconobbe con certezza l’abbigliamento indossato da uno degli imputati (il vestiario di uno degli autori delle condotte violente fu da lei riconosciuto solo quanto ad altro soggetto, mentre l’abbigliamento dell’imputato fu indicato dalla D. solo dopo averne visto la foto su un giornale locale), dall’altro, il certificato medico richiamato dalla Corte territoriale poteva attestare solo che la querelante riportò lesioni ma non la genuinità del narrato di costei su come ebbe a procurarsele.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso, relativamente all’assorbente profilo in rito sulla sopravvenuta irreperibilità della querelante. (presupposto della conseguente lettura delle dichiarazioni rese dalla stessa in assenza di contraddittorio), appariva essere fondato.

Come emergeva dall’esame degli atti, consentito alla Corte di legittimità in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risultava che la persona offesa fu, il 07/04/2015, indicata dal Commissariato di P.S. come residente ed inserita nello stato di famiglia dell’imam del Centro di culto islamico in una città del nostro Paese: tuttavia, da circa due mesi, ella si era recata a rendere visita alla madre del compagno in Tunisia (la circostanza era stata riferita, a personale dell’ufficio incaricato di notificare alla querelante la citazione a rendere testimonianza nel presente processo, da una donna coabitante nel suddetto indirizzo, non resasi disponibile a ricevere la notifica de qua).

Oltre a ciò, veniva rilevato che in data 20/04/2015 il Tribunale di Trento rinviava la trattazione del giudizio al successivo 17 giugno mandando alla Cancelleria di richiedere allo stesso Commissariato se la teste fosse inserita nello stato di famiglia del soggetto di cui sopra in Tunisia od in Italia e, in pari data, l’ufficio di p.g. chiariva che costei: era perfettamente integrata con la famiglia del suddetto imam, residente appunto in Italia; si era trasferita presso quel recapito a seguito dell’arresto del proprio convivente allo stato ristretto in carcere; aveva comunque continuato ad avere rapporti con il compagno.

Tal che se ne faceva derivare, pertanto, una obiettiva possibilità di rintraccio della teste atteso che le informazioni fornite con la nota del 7 aprile (secondo cui ella si trovava in Tunisia presso la madre dell’uomo che intendeva sposare e con il quale manteneva la relazione affettiva) apparivano in linea con i dati successivamente acquisiti non essendo mai stato attestato che la donna si trovasse genericamente all’estero in località ignota: ergo, sarebbe stato praticabile un tentativo di accertare le compiute generalità della madre del detenuto ed il domicilio di questa nel paese di origine e ciò quanto meno al fine di acquisire decisivi elementi di valutazione sulle determinazioni che avevano portato la querelante a trasferirsi all’estero, definitivamente o meno, e soprattutto di escludere – ove si fosse accertato l’eventuale programma della suddetta di rientrare in Italia in tempi più o meno brevi – che la sua scelta di allontanarsi fosse stata dettata dal proposito di sottrarsi alla prospettiva di rendere testimonianza.

A fronte di ciò, gli Ermellini osservavano come in sede nomofilattica fosse stato già chiarito che “l’utilizzazione, previa lettura, delle dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, in funzione di provare la colpevolezza dell’imputato presuppone, da parte del giudice, un rigoroso accertamento sulla causa dell’irreperibilità, in modo da escludere che essa dipenda dalla volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale” (Cass., Sez. V, n. 12374 dell’11/02/2013) e occorre, pertanto, individuare con certezza la sussistenza di una causa oggettiva impediente la dichiarazione in contraddittorio in vista del recupero di dichiarazioni predibattimentali ai sensi del citato art. 512 e della necessità di offrirne una lettura coerente ai principi costituzionali e sovranazionali.

In particolare, veniva fatto presente che l’imprevedibilità dell’esame testimoniale di persona residente in Italia, sopravvenuta alle iniziali dichiarazioni rese dalla stessa senza contraddittorio con l’imputato, non possa essere ravvisata nella sua volontaria irreperibilità poiché il requisito dell’imprevedibilità deve essere inteso in senso oggettivo e assoluto, come postula il rispetto dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (…), fondanti il divieto posto dall’art. 526 c.p.p., comma 1-bis, nella cui cornice deve essere, quindi, interpretato l’art. 512 c.p.p., comma 1, in tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

Il quadro normativo costituzionale, convenzionale e procedurale converge, invero, sull’esigenza che il presupposto legittimante la lettura, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., è, dunque, il recupero della dichiarazione costituita in assenza di contraddittorio, sia “accertato” e che la ragione della irripetibilità dell’atto sia “oggettiva: quanto al primo, l’accertamento deve svolgersi in modo completo ed esaustivo, restando escluso un metodo puramente presuntivo; quanto al secondo, è importante verificare che la causa impediente la reiterazione dichiarativa sia “oggettiva“, vale a dire legata a fatti materiali e non riconducibile alla libera volontà del soggetto dichiarante.

Ciò posto, il quadro normativo di riferimento, a sua volta, include, innanzitutto, l’art. 111 Cost., comma 4, interamente riformulato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, di inserimento dei principi del giusto processo nella Costituzione secondo il quale la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni accusatorie rese da un soggetto che, “per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore” e tale principio è testualmente ripreso dall’art. 526 c.p.p., comma 1-bis (…).

Entrambe le norme suddette, di conseguenza, circoscrivono l’ambito di operatività dell’art. 512 c.p.p., comma 1, nel senso che non può darsi lettura di una dichiarazione assunta in fasi antecedenti il dibattimento ed in assenza di contraddittorio quando l’irripetibilità sopravvenuta dipenda da una libera e volontaria scelta del dichiarante posto che in tal caso la “soggettività” della mancata ripetizione dell’atto integra una violazione del diritto al confronto fin dal momento della formazione della prova.

Da ciò se ne faceva conseguire che, affinché il dettato costituzionale trovi realizzazione sotto il profilo della “oggettività“, è necessario, dunque, che alla base dell’impossibilità di ripetere la dichiarazione in dibattimento non vi sia una scelta soggettiva del dichiarante (…) e a tal proposito veniva stimato pertinente al tema trattato – benché specificamente riguardante la fattispecie dell’art. 512-bis c.p.p. – anche la sentenza della Cassazione nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 27918/2011 del 25/11/2010, omissis) (…), la quale ha stabilito che, ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all’estero, occorre che l’impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva e non determinata da una qualsiasi libera scelta del testimone, in sintonia con l’art. 111 Cost., comma 5, che parla di “accertata impossibilità di natura oggettiva” e dunque tale impossibilità, oltre ad essere “assoluta“, deve avere dunque natura “oggettiva“, sicché non può dipendere esclusivamente da un elemento soggettivo quale la volontà del testimone di non realizzare il contraddittorio dato che le uniche deroghe al contraddittorio ora consentite – precisava la Corte nella medesima sentenza a Sezioni unite – sono quelle enucleate dall’art. 111 Cost., comma 5, e sono evidentemente tassative e non suscettibili di una interpretazione estensiva.

Di talchè se ne faceva discendere che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 512-bis c.p.p., non può che ricondurre “l’assoluta impossibilità dell’esame” di cui esso parla – ma lo stesso vale per la “impossibilità” richiesta dall’art. 512 c.p.p., – alla “accertata impossibilità oggettiva” prevista quale deroga costituzionale al contraddittorio dall’art. 111 Cost., comma 5, (Cass., Sez. I, n. 34603 del 19/04/2013, omissis).

I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullavano la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello competente.

Conclusioni

La decisione in commento è assai interessante in quanto in essa viene chiarito in che termini deve essere applicato l’art. 512, c. 1, c.p.p. che, come è noto, prevede che il “ giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”.

In particolare, in siffatta pronuncia, è stabilito che l’imprevedibilità dell’esame testimoniale di persona residente in Italia, sopravvenuta alle iniziali dichiarazioni rese dalla stessa senza contraddittorio con l’imputato, non possa essere ravvisata nella sua volontaria irreperibilità poiché il requisito dell’imprevedibilità deve essere inteso in senso oggettivo e assoluto.

Per verificare tale requisito, sempre ad avviso della Cassazione, da un lato, è richiesto un accertamento completo ed esaustivo restando escluso un metodo puramente presuntivo, dall’altro, occorre appurare che la causa impediente sia “oggettiva“, vale a dire legata a fatti materiali e non riconducibile alla libera volontà del soggetto dichiarante.

Ciò posto, ove invece non ricorra tale requisito, cioè quando l’irripetibilità sopravvenuta dipenda da una libera e volontaria scelta del dichiarante, secondo quanto dedotto in questa decisione, la mancata ripetizione dell’atto integra una violazione del diritto al confronto fin dal momento della formazione della prova e dunque ben si potrà eccepire l’inutilizzabilità in merito agli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare letti nel corso del processo quando tali atti potevano essere ripetuti.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica processuale, pertanto, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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