Cassazione: per la confisca deve esserci una sproporzione fra reddito e valore economico dei beni (Cass. pen. n. 63/2012)

Redazione 04/01/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Messina, decidendo sulla impugnazione avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Messina in data 16.6.2011, ha confermato la decisione sul sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, su beni appartenenti a I.G..

Avverso detta pronunzia ricorre l’ I. lamentando:

1. violazione di legge (nel citato art. 12 sexies) giacchè, in relazione ai beni personali dell’ I., il Tribunale ha semplicemente affermato la sussistenza di una sproporzione tra beni sottoposti a misura e redditi dell’imputato senza procedere, previamente, all’accertamento del valore dei primi;

2. violazione di legge (nel citato art. 12 sexies) giacchè, in relazione ai beni personali dell’ I., il Tribunale ha semplicemente affermato la sussistenza di una sproporzione tra beni sottoposti a misura e redditi dell’imputato senza procedere, previamente, all’accertamento dei questi ultimi;

3. violazione di legge (nel citato art. 12 sexies) giacchè, in relazione ai beni personali dell’ I., il Tribunale ha ritenuto insussistenti redditi da lavoro dipendente dell’ I. e della di lui moglie, mentre in realtà tali redditi sussistono;

4. violazione di legge (nel citato art. 12 sexies) giacchè, in relazione ai beni personali dell’ I., il Tribunale ha omesso il giudizio sulla sproporzione tra il valore dell’autovettura sottoposta a sequestro e i redditi dell’imputato e della di lui moglie.

2. – Il ricorso è fondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di “violazione di legge”, come indicato nell’art. 111 Cost., e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente.

E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2^, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo “in concreto” del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità (art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall’art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell’omesso esame, nel contesto dell’iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell’art. 325 c.p.p..

Su questa premessa deve osservarsi che i giudici di merito non si sono attenuti al precetto legale secondo cui al fine di disporre il sequestro finalizzato alla confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, (modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) deve provarsi l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare (senza che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi). Ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, devono essere fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti.

Anche sulla scorta di queste considerazioni – stabilmente recepite in giurisprudenza (cfr., tra le molte, Cass., sez. 1^, 25.5.11, n. 25894) – il requisito della sproporzione postula l’esatta individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, l’attribuzione agli stessi di un preciso valore, e il raffronto tra tali valori e le capacità economiche del soggetto destinatario della misura cautelare reale.

Il Tribunale di Messina ha ritenuto sussistente la sproporzione in parola valutando complessivamente i beni assoggettati a sequestro da un lato e i redditi complessivamente maturati dall’indagato e dal coniuge dall’altro, senza individuare il tempo delle singole acquisizioni, il preciso valore delle stesse e i redditi in essere in quei momenti.

3. – Deve pertanto disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame secondo gli esposti parametri valutativi.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Messina per nuovo esame.

Redazione