Facebook: no diffamazione se mancano i destinatari

Redazione 14/09/17
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Facebook: sono solo chiacchiere

Con sentenza n.39763 del 29 maggio 2017, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non integra il delitto di diffamazione non sussiste quando la condotta non è riferibile ad un soggetto determinato, ma ad una generalità di soggetti comunque non determinabili o identificabili. Tale è l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, l’imputato manifestava sul social il proprio rammarico riguardo all’atteggiamento dei paesani a fronte della morte di una persona dallo stesso particolarmente stimata. Nelle frasi pubblicate, non è stato ravvisato alcun elemento che facesse riferimento alle parenti del defunto, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le chiacchiere di paese sono rimaste tali.

Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71

Alla luce delle nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71), questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali criticità relative al Bullismo e Cyberbullismo e dà risposte chiare ai quesiti più frequenti: cosa bisogna intendere per bullismo? Quali condotte sono penalmente rilevanti e come si procede? Cosa prevede la nuova legge in materia di cyberbullismo e quali condotte configurano il reato? Come è possibile rimuovere i dati personali del minore diffusi in rete?Completato da itinerari giurisprudenziali e consigli operativi, il testo analizza in sole 82 pagine la materia.Maria Sabina Lembo Avvocato penalista e giornalista pubblicista. Autrice e curatrice di pubblicazioni giuridiche e multidisciplinari.

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Elementi costitutivi del delitto di diffamazione

Nel testo della pronuncia, si legge che “per la sussistenza del delitto di diffamazione la persona cui è diretta l’offesa deve essere determinata; non è necessario che essa sia menzionata  nominativamente ma occorre che sia indicata in modo tale da poter essere agevolmente e con certezza individuata. La diffamazione, infatti, postula la propalazione o la diffusione di notizie lesive della reputazione di un soggetto determinato, o almeno sicuramente e inequivocabilmente identificabile […]”.

Come utilizzare il social

Bisogna fare attenzione a quello che si scrive sui social. Uno sfogo potrebbe diventare una condotta penalmente rilevante, se le frasi offensive sono rivolte a soggetti determinati o, almeno, identificabili. L’art.595 c.p. chiede l’offesa dell’altrui reputazione, che non sussiste se non sono individuabili i destinatari del comportamento.

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Sentenza collegata

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