Cassazione: nei casi di errore giudiziario va risarcito singolarmente ogni aspetto del danno morale (Cass. n. 10878/2012)

Redazione 20/03/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

1. – Con ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, in data 22/4/2010, è stata liquidata a S.R. la somma di Euro 473.000,00 (Euro 443.000,00 per la riparazione, ed Euro 30.000.00 per il debito contratto con il difensore per prestazioni professionali) a titolo di riparazione per l’errore giudiziario per il quale aveva scontato giorni 1130 di carcere per il delitto di violenza sessuale in danno della figlia L., all’epoca dell’età di cinque anni, ottenendo poi proscioglimento pieno, per insussistenza del fatto, in sede di revisione.

La cifra suddetta risultava dalla somma dei seguenti importi:

– Euro 28.000 per perdita di retribuzione durante la detenzione;

– Euro 10.000 per differenze retributive durante il primo periodo dopo la scarcerazione;

– Euro 15.000 per minore entità contributi previdenziali;

– Euro 65.000 per danno biologico;

– Euro 200,00 per danno esistenziale, consistente nel deterioramento dei già difficili rapporti familiari, specie con la figlia;

– Euro 125.000 per danno morale;

– Euro 30.000 per spese di difesa per il primo giudizio, limitate all’onorario di uno solo dei due difensori;

– Euro 30.000 per debito contratto con il difensore per prestazioni professionali.

La Corte, accogliendo l’istanza del Ministero dell’Economia, convenuto, liquidava non l’intera somma, ma una rendita vitalizia, fissata in Euro 1845,84 mensili, pari ad Euro 22.150,00 annuali.

2.- Contro la decisione hanno presentato ricorso sia il convenuto Ministero dell’Economia e Finanze, sia l’interessato S., per una pluralità di motivi.

2.1 Il Ministero convenuto ha basato il ricorso su tre motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare eccependo che:

1. La somma di Euro 30.000 per spese del giudizio di condanna non poteva essere liquidata, non potendosi le spese suddette ritenersi derivanti dalla condanna, essendo ad essa precedenti;

2. La somma liquidata per il deterioramento dei rapporti con la figlia doveva essere rivista, in quanto i rapporti erano deteriorati già prima della condanna ed anche successivamente non erano migliorati, avendo la ragazza, divenuta maggiorenne, rifiutato di rivedere il padre; 3. Per il danno esistenziale non poteva essere liquidata alcuna somma, essendo lo stesso soltanto un ordinario danno non patrimoniale, chiamato con altro nome.

2. 2 – Lo S. con plurimi motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare:

1. Nulla era stato liquidato per la detenzione subita, sulla base di una asserita inammissibilità di doppia liquidazione, in base al criterio risarcitorio e a quello equitativo;

2. La brusca “perdita” del rapporto con la figlia, prima particolarmente intenso, era stata qualificata come semplice “deterioramento”;

3. La scelta di attribuire una rendita vitalizia in luogo del pagamento di tutta la somma dovuta non era correttamente motivata, non potendosi ritenere tale il riferimento ad eventuali rischi, da parte dell’interessato, di cadere preda di “atteggiamenti predatori di terzi “a causa del suo “costante stato di prostrazione e depressione” e della sua carenza di specifiche competenze per amministrare la somma liquidata;

4. La limitazione all’importo relativo ad un solo difensore delle liquidabili spese di difesa del processo conclusosi con la condanna non aveva una giustificazione valida;

5. Non si era provveduto a liquidare alcunchè per i danni consistenti nell’addebito nella causa di separazione, nella privazione del diritto di voto per anni e nella perdita di immagine;

6. La mancata liquidazione dei danni da invalidità temporanea e da perdita di chance era stata giustificata, senza motivazione specifica, da asserite carenze probatorie o da carenze di presupposti;

7. Mentre era stato liquidato il danno da differenze retributive, nulla era stato liquidato per la perdita di possibilità di progressione reddituale, perchè non dimostrata, e immotivatamente nulla per minore importo del trattamento pensionistico;

8. La motivazione relativamente alla compensazione, per la metà, delle spese di lite era infondata.

2.3 – Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. ***************, con richiesta scritta, ha concluso per l’accoglimento parziale di entrambi i ricorsi così come indicato in epigrafe.

2.4 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con memoria scritta, depositata in termini, espone che nel ricorso si è posto in evidenza, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di Appello nella ordinanza impugnata, che ai fini della valutazione del diritto vantato in giudizio dallo S., quale causa ostativa alla riparazione, che questi aveva un rapporto assolutamente burrascoso anche con la figlia, che anzi ebbe appunto ad accusarlo, come si evinceva dagli atti di causa.

E, dunque, la decisione impugnata tralascia di considerare degli elementi che costituivano causa ostativa al riconoscimento della domanda dello S..

La Corte non ha considerato che, sebbene detto comportamento non sia penalmente rilevante, il medesimo appariva, tuttavia, sicuramente integrare una condotta quantomeno idonea ad aver concorso all’erronea valutazione del giudice, circostanza che assume necessariamente rilevanza nell’ambito della valutazione ai fini risarcitori.

In conclusione, nel riportarsi al ricorso, ha chiesto l’accoglimento dei propri motivi con il rigetto e/o l’inammissibilità di quelli dell’interessato.

1. Entrambi i ricorsi sono parzialmente fondati, ed andranno accolti nei limiti indicati più avanti.

1.1 – Incominciando con l’esaminare il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non va, decisamente, presa in considerazione l’argomentazione posta in premessa della memoria difensiva, atteso che con essa si contesta il diritto alla indennità per ingiusta detenzione mai eccepita nè in sede di costituzione innanzi alla Corte d’Appello, nè con il ricorso odierno e, per altro, la somma di cui trattasi è stata liquidata allo S. ai sensi dell’art. 643 c.p.p..

Quanto ai motivi posti a base del ricorso, tranne il primo, gli altri sono da ritenersi infondati.

1.2 – Relativamente al primo motivo si concorda, sul punto, con quanto evidenziato dal Procuratore Generale con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte: i costi del giudizio di revisione vanno esclusi, ai sensi di quanto chiaramente disposto dall’art. 643 c.p.p., dal novero dei danni risarcibili, non rientrando nelle conseguenze personali della condanna (Sez. 4, Sentenza n. 4166 del 07/11/2007 Cc; Rv. 238669) “La riparazione dell’errore giudiziario va commisurata alla durata dell’espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna: nella liquidazione non possono invece essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali”; ad uguale conclusione occorre giungere anche per le spese della difesa nel giudizio conclusosi con la condanna, non potendo considerare le stesse “derivanti dalla condanna”, come richiesto testualmente dall’art. 643 c.p.p..

La norma, invero, fa riferimento per la liquidazione della riparazione alla durata della eventuale espiazione di pena, ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Nessun richiamo viene effettuato ai costi del giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali, in quanto non è rintracciabile nel sistema un principio che ponga a carico dello Stato le spese sostenute dall’imputato per il giudizio nel quale viene assolto. Le conseguenze personali sono quelle che ineriscono alla salute, al pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui si aggiungono le conseguenze più strettamente familiari.

Pertanto, in riferimento a tale punto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione di Euro 30.000,00 per spese di difesa che va eliminata.

1.3 – La censura posta a base del secondo motivo non intacca la tenuta logica della motivazione sul punto della impugnata ordinanza non ravvisandosi vizi, apparendo corretta dal punto di vista logicogiuridico, anche sotto il profilo propriamente quantitativo, e non essendo in alcun punto il percorso motivazionale contrastante con considerazioni di buon senso, in materia così delicata. La Corte d’Appello ha ben evidenziato che il rapporto del padre con la figlia si sia deteriorato, notevolmente, in seguito alla condanna del primo per violenza sessuale ai danni della figlia, all’età di cinque anni;

che è un fatto innegabile che la liquidazione della cifra di Euro 200.000,00 sia derivata non solo dall’incidenza della condanna sul legame padre-figlia, ma anche dalla “particolare intensità della sensazione di ingiustizia subita”. La liquidazione per tale voce, perciò, non può essere censurata in questa sede di legittimità. 1.4 – Si concorda con il procuratore ******** nel rilevare la infondatezza del terzo motivo perchè la Corte della riparazione non opera una distinzione tra danno esistenziale e danno morale, ma considera il primo come un aspetto del secondo, ed infatti, nel liquidare quest’ultimo, precisa che è stato “depurato dalle precedenti voci specifiche, e riguarda solo sofferenze morali e di adattamento psicologico”. Nel caso in esame, non si ha una duplicazione di liquidazione, ma una diversificazione delle voci costituenti un unico danno, che viene quindi liquidato con una somma costituita da due diverse e distinte operazioni di valutazione; in sostanza la somma complessiva (Euro 200000 – a titolo di danno esistenziale – + Euro 125.000 a titolo di danno morale) anche se non esplicitamente unificata/deriva da due addendi, entrambi giustificati come denominazione e come liquidazione.

Il Collegio sul punto ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza di questa stessa sezione (Sez. 4, Sentenza n. 22688 del 18/03/2009 Cc. Rv. 243990) con cui si è affermato che, se è vero che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972 dell’11.11.2008 hanno, tra l’altro, statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento il danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita areddituale della persona, costituendo una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, ne1 più ne1 meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per se risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perchè diversamente denominato, non è men vero che non può non tenersi conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella sua globalità, di tutte le peculiari sfaccettature di cui si compone nel caso concreto, quali: l’interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita.

2. – Passando alla trattazione del ricorso dello S. pienamente fondato è il primo motivo.

In ordine alla richiesta dell’interessato di liquidazione di una somma per la detenzione subita è necessario premettere alcuni principi fissati da questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc. Rv. 227669). E’ comunemente riconosciuto che la riparazione per l’errore giudiziario, come quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato.

L’origine solidaristica della previsione dei due casi di riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un’obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico. Il criterio seguito dalla legge e diretto ad escludere una tutela obbligata di tipo risarcitorio risponde ad una precisa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell’errore giudiziario, o dell’ingiusta detenzione, come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse non solo la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito ma anche la prova dell’entità dei danni subiti. Ciò si sarebbe peraltro posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione – art. 24, comma 4 – ma anche sull’art. 5, comma 5, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e sull’art. 9, n. 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato comunque ingiustamente condannato o privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento soggettivo di chi aveva agito e sulla determinazione dei danni.

E’ stato altresì affermato che la riparazione per l’errore giudiziario o per l’ingiusta detenzione rientrano in quei casi in cui il pregiudizio deriva da una condotta conforme all’ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato, per la quale si è fatto ricorso alla figura dell’atto lecito dannoso:

l’atto è stato infatti emesso nell’esercizio di un’attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l’illegittimità ma) l’erroneità o l’ingiustizia.

Un inconveniente del sistema delineato è costituito dalla necessità di utilizzare, prevalentemente se non esclusivamente, criteri equitativi per la liquidazione dell’indennizzo. Il giudice, per limitare il margine di discrezionalità, ineliminabile in questa forma di liquidazione, può soltanto utilizzare parametri, non previsti normativamente, che valgano a rendere razionali, trasparenti e non casuali i criteri utilizzati. Si tratta quindi di verificare, in questa ottica, se possano essere utilizzati per la liquidazione dell’indennizzo anche criteri normativi previsti per la liquidazione del danno.

La necessità di utilizzare criteri equitativi non è esclusa, nel caso della riparazione dell’errore giudiziario, dall’eliminazione dell’aggettivo “equa” che qualificava la riparazione e che più non compare nell’art. 643 c.p.p., comma 1, a differenza di quanto previsto dall’art. 571 dell’abrogato codice di rito e dal vigente art. 314 in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione. Dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che il mancato espresso richiamo all’equità sia privo di concreta rilevanza, come confermato anche dalla relazione al progetto preliminare del codice, essendo ineliminabile l’uso di criteri equitativi per determinare in concreto, con la successiva traduzione in termini monetar, le conseguenze dell’ingiusta condanna.

Il mancato richiamo all’equità da parte dell’art. 643 può però consentire di affermare che non è inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. E infatti in dottrina si è affermato che “attraverso la procedura di riparazione dell’errore giudiziario, la vittima può in definitiva ottenere………… la liquidazione dei danni provocati dall’ingiusta condanna”. Più di un autore, d’altra parte, ha ravvisato nella riparazione per l’errore giudiziario una componente indennitaria e una risarcitoria, quasi si trattasse di un tertium genus rispetto alle due forme di ristoro.

E dunque, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, il giudice nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia il criterio, risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non esattamente quantificabili. Alla stregua dei principi esposti, su questo punto, non può ritenersi corretto il procedimento seguito dalla Corte bresciana laddove ha così motivato “la corte ritiene preferibile l’adozione del criterio risarcitorio, al fine di meglio analizzare ed illustrare sia le voci di danno che i relativi importi risarcitorì ed anche per l’oggettiva difficoltà, in relazione a lunghi periodi di detenzione, di indicare adeguati criteri di valutazione equitativa dell’indennizzo”, e conclude affermando che “conseguentemente nulla è dovuto sulla base del semplice calcolo del periodo di detenzione”.

Si conviene con il Procuratore Generale nel rilevare che, in diritto, non è affatto corretta la costruzione logica per la quale, data la difficoltà di valutare equitativamente l’indennizzo per lunghi periodi di detenzione, si preferisce scegliere un altro criterio e non liquidare nulla per tale specifico danno, essendo dettato proprio per queste ipotesi la norma generale per la quale “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa” (art. 1226 c.c.). Ed infatti appunto per questo tipo di difficoltà è indicata la necessità, per il giudice, di fare ricorso a criteri equitativi, che sono proprio quelli indicati dalla giurisprudenza in relazione sia alla riparazione dell’errore giudiziario, sia a quella per l’ingiusta detenzione. Inoltre, la proclamata incompatibilità dell’adozione del criterio risarcitorio e di quello equitativo, pena una inammissibile duplicazione di liquidazione, viene meno, ragionevolmente, in relazione a danni non quantificabili con esattezza, come per esempio quello arrecato dalla condanna ai rapporti tra padre e figlia, per il quale “la liquidazione dovrà tenere conto, con giudizio esclusivamente equitativo, del danno differenziale”.

In conclusione, il danno conseguente alla detenzione va liquidato autonomamente anche in ossequio alla dizione letterale dell’art. 643, e nella liquidazione andrà utilizzato un criterio equitativo senza i limiti stabiliti dall’art. 315 c.p.p., per la riparazione del danno da ingiusta detenzione. La impugnata ordinanza va, pertanto, annullata limitatamente alla omessa liquidazione del danno relativo alla detenzione, con rinvio sul punto alla Corte d’Appello di Brescia.

2.1 – Infondati sono tutti gli altri motivi posti a base del ricorso dello S.. Quanto al secondo motivo valgono le stesse considerazioni svolte nell’analisi del secondo motivo del ricorso del Ministero evidenziandosi che la Corte, nel liquidare la voce di cui al punto 2 della premessa, ha affermato che la condanna ” ha costituito una cesura di tale rapporto, in quanto le convinzioni della figlia hanno trovato una conferma nel provvedimento giudiziario”, e, dunque, il rapporto padre-figlia non è stato considerato come semplice “deterioramento”. 2.2 – Non si conviene con il Procuratore Generale nel ritenere che la scelta di liquidare una rendita e non l’intera somma sia “al di fuori dell’ordinario”, essendo tale modalità specificamente prevista dall’art. 343 c.p.p., n. 2, in alternativa al pagamento in un’unica soluzione. Mentre è vero che il giudice, una volta optato per la rendita, deve tener conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno.

Ebbene, la Corte della riparazione non si è sottratta a quest’obbligo di motivazione avendo reso palesi le ragioni della scelta con il riferimento alle condizioni di salute dell’interessato ed alle ragioni di cautela di non mettere a sua disposizione una considerevole somma in un’unica soluzione, dettate dall’esigenza di evitare w il rischio, anche per il pericolo di atteggiamenti predatori di terzi (proprio in considerazione dello stato di salute psicologico cui si è fatto riferimento, n.d.r.), di dispersione del capitale, che deve essere, invece, finalizzato alla cura della sua persona”.

Il Collegio ritiene che tali argomentazioni, logiche ed aderenti al dato normativo, impediscono la censura in chiave di vizio di motivazione dell’impugnata ordinanza sul punto.

2.3 – Per quanto riguarda il quarto motivo appare corretta la determinazione della Corte di liquidare gli onorari di un solo difensore, atteso che, la prova dell’esistenza del debito per spese di onorari per Euro 30.000,00 si riferisce ad un solo professionista.

Si osserva che neanche è applicabile il criterio equitativo in quanto questo, come già evidenziato, assume carattere residuale ma esclusivamente per quei danni di cui sia certa l’esistenza ma che non possono essere provati nel loro preciso ammontare, il che, evidentemente, non si verifica nel caso in esame nel quale i compensi pagati ben possono essere documentati con regolari fatture o, quanto meno, con dichiarazioni di coloro che hanno effettuato le prestazioni o con altri mezzi di prova idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento o l’esistenza certa del debito.

2.4 – La trattazione delle censure poste a base del quinto e sesto motivo può essere contestuale.

La Corte ha liquidato il danno morale, e, a parte “l’intensità della sensazione di ingiustizia subita ed il deterioramento dei già difficili rapporti familiari, in particolare con quello della figlia L.”, questi ultimi aspetti qualificati come danno esistenziale, ma riconducibili a quello morale, per quanto argomentato al punto “1.4”, le altre voci, oggetto della censura di cui al quinto motivo (addebito nella causa di separazione, privazione del diritto di voto per anni e la perdita di immagine), anche se non specificamente indicati, dal contesto motivazionale dell’impugnata ordinanza, sono state ricomprese nel danno morale per il quale è stata liquidata la cospicua somma di Euro 125.000,00, Si parla infatti nel provvedimento di “ulteriori sofferenze morali e di adattamento psicologico”. Dalle argomentazioni riportate emerge che si tratta di danni non patrimoniali considerati ascrivibili alla categoria del danno morale soggettivo e l’uso del criterio riparatorio ricordato si sottrae alle censure proposte perchè, pur opinabile (perchè si tratta di indennizzare non la detenzione in sè ma le sofferenze che da essa derivano), non appare manifestamente illogico e non può quindi essere sindacato dal giudice di legittimità, trattandosi di valutazione di merito con cui il giudice della riparazione ha inteso disciplinare la sua discrezionalità con l’utilizzazione di un criterio usato su temi affini.

2.5 – In ordine al sesto motivo si osserva che la Corte della riparazione ha liquidato il danno biologico specificando che lo stesso è stato determinato da “una seria sindrome depressiva e da un’autostima che, non alta prima, sembra essere stata particolarmente compromessa” in sintonia con i principi affermati in materia da questa Corte, secondo cui il danno biologico, frutto di elaborazione giurisprudenziale (ma ha trovato significative conferme a livello legislativo con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, e della L. n. 57 del 2001) è costituito dalla compromissione, di natura areddituale, dell’integrità psicofisica della persona.

Generalmente è ritenuto necessario che a questa compromissione si accompagni una perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva. La lesione del bene giuridico tutelato non necessariamente comporta un pregiudizio di natura patrimoniale ed è anzi svincolata da tale pregiudizio. Se questo è il concetto e la portata del danno biologico correttamente la Corte distrettuale non ha liquidato i danni da invalidità temporanea come richiesta in ragione del fatto che tale accezione rientra, per la sua natura temporanea di una minore capacità fisica e psicologica del soggetto, nel liquidato danno biologico.

La censura che ha ad oggetto la mancata liquidazione dei danni da “perdita di chance” è altresì infondata.

Com’è noto il danno da perdita di chance è un tema che trova le sue origini nell’elaborazione della dottrina e giurisprudenza francesi accolti nel nostro ordinamento in virtù di principi volti a garantire l’integrale risarcimento dei danni subiti in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 1223 c.c.. La chance la cui perdita è ritenuta risarcibile è stata definita, nelle più recenti elaborazioni della giurisprudenza civile di legittimità, come una “concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato” precisandosi che non costituisce “una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (così Cass. civ., sez. 3^, 4 marzo 2004 n. 4400, in Foro it., 2004, 1^, 1403). Il danno in esame consiste quindi nella perdita della possibilità di ottenere un risultato favorevole e si distingue dal danno derivato dalla perdita dal mancato conseguimento del medesimo risultato.

Vi sono aspetti riguardanti questa forma di danno ancora discussi (per es. se si tratti di danno emergente o lucro cessante; se si tratti di danno presente o futuro) ma l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha rovesciato l’impostazione più risalente che vi ravvisava una aspettativa di mero fatto. Naturalmente deve trattarsi di un pregiudizio concreto, e non ricollegato ad un’ipotesi congetturale, che è stato in più occasioni ravvisato nell’occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro, di partecipare con esito positivo ad un concorso ma anche ad un’ipotesi di sopravvivenza o esito favorevole di un trattamento terapeutico. Irrilevante è invece la qualificazione della posizione giuridica soggettiva lesa dopo la sentenza delle SS.UU. civili 22 luglio 1999 n. 500, in Foro it., 1999, 1^, 2487 che ha ritenuto risarcibile anche il danno provocato da lesione di posizioni giuridiche soggettive diverse dai diritti soggettivi; è stato inoltre osservato che il danno da perdita di chance si atteggia, sotto il profilo causale, come applicazione del principio dell’aumento del rischio invece giustamente rifiutato per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità penale. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio si è affermato che l’onere di provare la perdita di chance incombe sulla parte che agisce per ottenere il risarcimento ma che la prova del danno può essere fornita anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni ma pur sempre in base a circostanze di fatto puntualmente allegate (v. Cass. civ., sez. 3^, 21 luglio 2003 n. 11322, in Foro it., 2004, 1^, 155).

Ciò premesso si osserva che, nel caso in esame, non è ben chiaro se la Corte di merito abbia ritenuto non risarcibile o non provato il danno da perdita di chance.

La succinta motivazione sul punto per un verso denunzia la genericità della richiesta ma, subito dopo, sembra invece contestarne l’ammissibilità sia sotto il profilo della carenza di presupposti che di mancanza di prova. Il Collegio ritiene che il rigetto della richiesta sia stata determinata dalla mancanza totale della prova del fatto. E, non pare che sul punto l’interessato abbia allegato concrete circostanze, anche su base presuntiva e di probabilità, per stabilire se egli ha perso, in ragione della detenzione e di tutta la vicenda processuale che lo ha coinvolto, occasioni per migliorare la sua posizione professionale.

2.5 – La Corte bresciana ha liquidato la somma di Euro 15.000,00 per minore entità dei contributi previdenziali per il periodo di inattività, e, dunque, ha indennizzato lo S. tenendo conto del trattamento pensionistico. Per quanto riguarda l’eccepita mancata liquidazione per la perdita di possibilità di progressione reddituale, ci si riporta a quanto argomentato al punto 2.4.. Dunque, il settimo motivo è infondato.

2.6 – Da ultimo (ottavo motivo) relativamente all’eccepito vizio di motivazione riguardante la compensazione, in ragione della metà, delle spese di lite, si osserva che la Corte della riparazione, nella sua valutazione discrezionale di liquidazione delle spese del giudizio riparatorio, ha evidenziato le ragioni della sua determinazione ritenendo, alla luce del principio della soccombenza del diritto civile, che la domanda dello S., anche in considerazione della resistenza del convenuto Ministero, è stata in larga parte respinta.

2.7 – Quanto alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, in sintonia con quanto ritenuto nell’impugnata ordinanza, in considerazione dell’accoglimento parziale di entrambi i ricorsi il Collegio reputa di compensarle integralmente tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Annulla l’ordinanza impugnata in parziale accoglimento del ricorso dello S.R., limitatamente alla omessa liquidazione del danno relativo alla detenzione e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Brescia.

Annulla, inoltre, senza rinvio l’ordinanza medesima, in parziale accoglimento del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanza, limitatamente alla liquidazione di e 30.000,00 per spese di difesa;

liquidazione che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi e compensa integralmente le spese tra le parti del presente giudizio.

Redazione