Cassazione: legittimo tenere aperta la farmacia oltre il turno (Cass. n. 3080/2013)

Redazione 08/02/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

 

1.1. Alla dott.ssa C. P., titolare di farmacia in Aversa, fa irrogata, con. delibera 16.9.09 dell’Ordine dei Farmacisci della Provincia di Caserta, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per giorni trenta, a seguito della violazione degli orari di servizio e dei turni di riposo del sabato in particolare, nell’infera giornata del 30.5.09) e della pubblicizzazione del relativo orario di apertura, ai sensi, degli artt 3 comma 2.b), 16 comma 1, 20 comma 4 e 37 del codice deontologico; ed il suo ricorso avverso tale delibera è stato rigettato cor: decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. Si del 12.4.10, depositata 11 30.3.10 e comunicata dal Ministero della Salute in data 28.9.10.

1.2. Per la cassazione di tate decisione ricorre ora, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., La P., resiste con controricorso l’Ordine Provinciale.

 

 

Motivi della decisione

 

2. La ricorrente dispiega tre motivi ed in particolare:

2.1. con il primo (rubricale:) “Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 4 e 9 della L.R. Campania 2 febbraio 1980, n. 7 e dell’art. 34, co. 6 della L.R. Campania 22 gennaio 2007 n. 1 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, co. 1 del Codice deontologico. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, co. 4 del Codice deontologico. Erroneità dei presupposti. Difetto assolute di motivazione”), ella reclama il proprio buon diritto, in virtù della normativa regionale richiamata, anche come interpretata dalla magistratura amministrativa, a tenero aperta la farmacia anche nei giorno del sabato, non potendo ritenersi, in ciò limitata agli accordi presi con gli. altra farmacisti in sede di organizzazione dei turni;

2.2. con il seconde: (rubricato “Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 4 e 9 della t.R. Campania 2 febbraio 1980, n. 7 e dell’art. 31, co. 6 della L.R. Campania 22 gennaio 2007 n. 1 in relazione all’art. 360, co. 1, ri. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, co. 4 del Codice deontologico. Erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione”), ella contesta che la pubblicizzazione della così protratta apertura della sua farmacia abbia integrato pubblicità sleale;

2.3. con il terzo (rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 dei d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, co. 1 del Codice deontologico. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, co. 4 del Codice deontologico, Erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione”), ella si duole della carenza di idonea motivazione sull’entità e sulla specie della sanzione in concreto irrogata.

3. Dal canto suo, il contro-ricorrente Ordine provinciale: eccepisce in primo luogo il di ietto di autosufficienza del ricorso avversario, comunque riproducendo ampi stralci della motivazione della decisione disciplinare impugnata dinanzi alla Commissione centrale; si duole della novità della censura di esercizio di arbitrario potere di conformazione ed ingerenza sullo status giuridico dell’associato come pure dell’inammissibilità di censure del codice deontologico sotto li profilo di violazione di legge, anziché di quella di norme sull’interpretazione dei contratti; nel merito, espone le ragioni della ritenuta violazione dei doveri di correttezza, insita nel mancato rispetto di accordi di categoria liberamente presi; ribadisce la sussistenza di una pubblicità non conforme alle prescrizioni del codice deontologico e l’idoneità della motivazione in ordine alla concreta identificazione della misura od entità della sanzione.

4. Va preliminarmente rilevato – una volta riscontrato, in reiezione dell’eccezione di difetto di autosufficienza, che il tenore letterale complessivo del ricorso consente al Collegio di individuare adeguatamente la materna controversa – che, delle due infrazioni:

4.1. la prima:

4.1.1. è relativa all’apertura e chiusura della farmacia della P. oltre l’orario ed all’apertura nella giornata del sabato;

4.1.2. in riferimento alla contestazione, è stata sanzionata evidentemente in applicazione degli artt. 3, comma 2, lett. b) e 16 comma 1 del codice deontologico dei farmacisti, a mente dei quali, rispettivamente, “al farmacista. è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo … ogni atto che con figure concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile” e “il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze”;

4.1.3. è stata ritenuta sussistente (v. decisione impugnata, pie di pag. a e inizio dì pag. 4} in ragione “della mancanza di correttezza insita nell’aver disatteso un’intesa pur liberamente assunta da tutti i farmacisti titolari della città di Aversa in merito alla turnazione degli orari di apertura, non scio senza averne citato preventiva informazione, ma anche ingenerando la convinzione contraria, ovverosia di voler continuare ad avvalersi del calendario stabilito nel novembre 2008”, come pure del mancato “rispetto dei rapporti di colleganza improntati alla correttezza ed alla collaborazione professionale”;

4.2. la seconda:

4.2.1. è relativa alla pubblicizzazione della determinazione della farmacista di mantenere aperto li suo esercizio anche nella giornata del sabato nella quale non era previsto il suo turno;

4.2.2. in riferimento alla contestazione, è stata sanzionata evidentemente in applicazione dell’art. 20, comma 4, del codice deontologico, a mente del quale “la pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza”;

4.2.3. è stata ritenuta sussistente (v. decisione impugnata, terzo paragrafo della pag. 4} per il carattere del tutto arbitrarie, in contrasto anche con l’inibitoria espressa con nota 20 luglio 2009 della ASL di Caserta, dell’iniziativa “sponsorizzata” e per la strumentante di questa all’attrazione della clientela, ad evidente danno di coloro che risultano essere correttamente inseriti nella turnazione concordata;

4.3. tutte sono riferire anche, se non altro nella contestazione iniziale, all’art. 37 dei medesimo codice deontologico, a mente dei cui commi 2, 5 e 6, rispettivamente: le infrazioni al Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza; è sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica; è sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.

5. Va, in via assolutamente preliminare, precisato che la fattispecie all’esame del collegio differisce del tutto dall’altra, decisa da questa Corte con sentenza 9 marzo 2012, n. 3707, nella quale è stato ritenuto valido presupposto di illecito disciplinare la violazione di un obbligo legislativo (nella specie, art. 8 legge Regione Lazio 30 luglio 2002, n. 26) in relazione alla chiusura per ferie delle farmacie.

5.1. in primo luogo, viene qui in considerazione non già la violazione del turno feriale, ma quella degli orari giornalieri di apertura e del turno di chiusura settimanale del sabato;

5.2. in secondo luogo, la normativa regionale di riferimento è sensibilmente diversa, prevedendo quella applicabile alla specie ratione temporis un’espressa facoltà di apertura oltre i turni;

5.3. in terzo luogo ed in via dirimente, perché nel precedente ciò che rileva è la violazione di una norma di legge, mentre nella fattispecie rileva una mancanza di correttezza (adombrata finche come alto di concorrenza sleale, con il richiamo, nella norma del codice deontologico applicato, al divieto previsto dall’art. 2598 c.c.) verso i colleghi, consistente nella violazione di un’intesa liberamente raggiunta con questi.

6. Ora, il quadro normativo di riferimento:

6.1. al tempo delle contestata infrazioni è dato dall’art. 34 (norme in materia sanitaria), comma sesto, della legge Regione Campania 22 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), a mente della lett. b) del quale l’art. 3, comma 1 della precedente legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7, è modificato nel testuale senso che, fermo restando l’obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte”;

6.2. soltanto nelle more nel giudizio di legittimità è stata emanata ulteriore normativa statale, da ultimo ad opera del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1 (recante disposizioni urgenti per ‘la concorrenza, io sviluppo dotte infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in quale ha, al comma 8 dell’art. 11 (“potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”), tra l’altro stabilito che “i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”.

7. Ritiene il Collegio che non possa costituire comportamento illegittimo – e, quindi, tanto meno sanzionabile in via disciplinare – per un appartenente ad un ordine professionale avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge e disattendere le prescrizioni di un’intesa, in modo di certo libero raggiunta con gli altri professionisti, ma che, in quanto contratto atipico, siccome diretto a restringere e limitare convenzionalmente l’esercizio di facoltà legittimamente spettanti all’imprenditore (nel caso in esame farmacista), non supera il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti, ai sensi dell’art. 1322 cpv. cod. civ. , in relazione alle esigenze di effettiva realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato e, all’interno di questo, anche di quello della vendita al dettaglio dei prodotti farmaceutici; e l’esclusione del carattere illegittimo della condotta contestata elide, di conseguenza, pure la dedotta illegittimità dell’attività della sua pubblicizzazione.

8. In effetti:

8.1. i controlli insiti nell’ordinamento positive relativi all’esplicazione dell’autonomia negoziale, riferiti alla meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali – oggi come interpretati e reciprocamene influenzati dai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e da guelfi desunti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – previsto a garanzia degli specifici interessi perseguiti (Cass. 19 giugno 2009, n. 14343);

8.2. in tal senso si deve ormai intendere la nozione di “ordinamento giuridico”, cui fa riferimento la norma generale sul riconoscimento dell’autonomia negoziale ai privati, attesa l’interazione, sulle previgenti norme codicistiche, delle superiori e successive norme di rango costituzionale e sovranazionale comunque applicabili quali principi informatori o fondanti dell’ordinamento stesso (Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass., 10 gennaio 2012, n. 65);

3.3. pertanto, del contratto atipico va quindi individuata la causa concreta, la quale definisco lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente di retto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là dei modello astratto utilizzato: infatti, la causa, “ancora iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto”, non può essere che “funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico – sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine a cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quei., e determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale” (in tali espressi sensi, con argomentazioni approfondite e convincenti, si esprime Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, ripresa – tra le altro – da Cass. 12 novembre 2009, n. 23941, nonché da Cass., 7557 del 2011);

3.4. e la stessa struttura della norma comporta che il non superamento del vaglio preliminare di meritevolezza (della causa concreta) del contratto atipico, pur non incidendo sulla struttura intrinseca dell’accordo, impedisce però in radice di ricollegare ad esso qualsiasi effetto giuridico, tanto che l’accordo in parola non assurge, dal rango originario di mero fatto naturalisticamente inteso, a quello di atto produttivo di effetti giuridici e resta pertanto estraneo all’ordinamento, tanto da non potere fondare alcuna pretesa, da quest’ultimo riconosciuta e coercibile dall’ordinamento stesso, in favore e tanto meno a danno di chi ne è stato parte.

9. Orbene, quanto ai principi generali dell’ordinamento contro i quali si infrange la causa concreta della “intesa” liberamente raggiunta tra i farmacisti (in data 24. 11. OR, recepita poi in provvedimento dell’ASL Caserta, U.O.C. Farmaceutica territoriale, prot. N. 599 del 20.7.09, peraltro indicato v. pag. 6 dei ricorso – come annullato con sentenza T.A.R. Campania Napoli, sez. V, n. 6161 del 21.10.09) e la cui violazione è fatta assurgere a presupposto nell’irrogata sanzione, si osserva:

9.1. che anche il farmacista si sussume nella nozione di imprenditore rilevante ai fini della tutela della liberta della concorrenza: in relazione alla normativa nazionale (ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e comunitaria (di cui agii artt . 82 e 86 trattato CE., ora art. 108 trattato U.E.), per “impresa” deve intenderà qualsiasi entità, la quale eserciti in modo organizzato e durevole un’attività economica sul mercato, al di là del suo status giuridico e della definizione che di essi diano i singoli ordinamenti nazionali (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30175);

9.2. che, nonostante la divaricazione fra le differenti legislazioni regionali e, talvolta, le oscillazioni all’interno di una medesima legislazione regionale (come, quanto alla Campania, rileva, icasticamente qualificandone “ondivago” l’atteggiamento, il T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 10 febbraio 2012, in controversia promossa dalla stessa odierna ricorrente), a mente della giurisprudenza costituzionale (in tali espressi sensi., v. C. Cost. 19 dicembre 2012, n. 299):

9.2.1. l’aspetto dinamico della tutela della concorrenza va individuano in ogni intervento che miri ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo e; eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multiss Corte Cost., n. 270 e n. 47 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007);

9.2.2. in questa seconda accezione, attraverso la “tutela della concorrenza”, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (Corte Cost., n. 401 del 7007);

9.2.3. si tratta dell’aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che costituisce una delle leve della politica economica pubblica e, pertanto, non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volto a ridurre squilibri, a favorire le condizioni ai un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali (Corte Cose, n. 80 del 7006, nn. 247 e 1771 del 2005, nn. 272 e 14 del 2004);

9.2.4. ed anzi la liberalizzazione, da intendersi come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico;

9.2.5. L’eliminazione del limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce quindi, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori ed amplia la possibilità di scelta del consumatore: ed è pertanto coerente con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionalo alle scopo dr garantire l’assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale (tanto che, in precedenti occasioni, si e ritenuto legittimo l’esercizio della competenza in materia di commercio da parte del legislatore regionale solo nel caso in cui le norme introdotte non determinassero un vulnus alla “tutela della concorrenza”: Corte Cost. n. 150 del 2011 e n. 288 del 2010);

9.3. che non convince la correlazione, sovente prospettata a giustificazione della necessità di mantenere i turni obbligatori di chiusura, tra limitazione dei tempi di apertura delle farmacie ed il rischio di scomparsa degli esercizi minori e quindi della rete capillare (di diffusione) dell’offerta farmaceutica.

9.3.1. nel caso della Regione Campania, il tenore testuale della norma applicabile ratione temporis (prima delle ulteriori modificazioni pure intervenute), fonda con tutta evidenza il diritto del singolo farmacista a mantenere aperta la farmacia al di là dei turni di apertura, da intendersi quindi come “minimi” garantiti;

9.3.2. comunque: da un lato, il descritto rischio e conseguenza normale dello sviluppo del mercato e della sua intrinseca finalizzazione al conseguimento di maggiore efficienza di ogni impresa; dall’altro lato, la diffusione capillare sul territorio pare ormai un obiettivo recessivo dinanzi alla sempre più pressante esigenza di minori costi del servizio farmaceutico;

9.3.3. la garanzia del contingentamento territoriale e dei turni, ma intesi come minimi di apertura e non anche di obbligatoria chiusura, sopperisce adeguatamente all’esigenza di una fruibilità diffusa sul territorio del mercato o servizio farmaceutico, oltretutto caratterizzato da una sempre maggiore fungibilità e liberalizzata reperibilità delle prestazioni e degli stessi beni offerti;

9.3.4. il paventato processo di marginalizzazione dei piccoli esercizi, poi, da un lato corrisponde allo sviluppo di un’ordinaria dinamica di mercato, attraverso una più o meno spontanea riaggregazione e concentrazione in esercizi di grandi dimensioni e a discapito degli esercizi di dimensioni minori;

9.3.5. dall’altro lato, è sempre possibile comunque intervenire contro le distorsioni del relativo processo con gli strumenti previsti proprio dalla normativa a tutela della concorrenza;

9.3.6. del resto, la liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica;

9.3.7. infine, come posto in luce anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione 381 del 2007, richiamata nella segnalazione 8/1 del 2011), la possibilità di prestare servizio al di là dei limiti di apertura e chiusura consentirebbe infatti agli operatori del settore di articolare la propria offerta anche in termini di apertura al pubblico, rendendola più congeniale alle esigenze dei consumatori ed evitando così che il bacino d’utenza di ciascuna farmacia venga a cristallizzarsi artificiosamente; ed il tutto pure in considerazione del fatto che l’ingresso sul mercato di nuovi operatori per effetto dell’articolo 5 della L. 248/2006 (che consente la vendita di farmaci, da banco da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie), rende ancora più pressante la necessità per queste ultime di disporre di una maggiore libertà, nel compimento delle proprie scelte commerciali.

10. In applicazione di tali principi alla fattispecie, allora:

1.0.1. la regolamentazione regionale, vigente ed applicabile al momento in cui sono state poste in essere le condotte sanzionate, non poteva giammai interpretarsi nel senso di limitare le facoltà di esercizio dell’attività di impresa del farmacista, ma soltanto nel senso di assicurare comunque un servizio minimo offerto alla generalità dei fruitori del servizio: nel senso, quindi, di prevedere ed imporre una apertura certa in determinati orari e turni settimanali, quale minima erogazione garantita, ma non anche di impedirla al di fuori di quelli;

10.2. parallelamente, l’accordo tra gli imprenditori farmacisti, tendente a vietare l’apertura al di fuori dei turni minimi (tanto da presupporre che gli stessi divenissero turni di chiusura obbligatoria al di fuori di quanto espressamente consentito), integra un contratto atipico, che persegue solamente una finalità di regolamentazione dei flussi di clientela a beneficio esclusivo dei partecipanti all’accordo, ma con positiva frustrazione delle finalità di incremento della concorrenza insite nelle previsioni regionali e comunque imposte dall’ordinamento nazionale e comunitario;

10.3. in tal senso, la finalità perseguita è meramente economica e personale dei partecipanti all’accordo e, siccome idonea a vanificare il perseguimento dei principi generali dell’ordinamento di effettività della concorrenza anche nel settore farmaceutico e quindi a perturbarne o sminuirne la maggiore ampiezza di accesso possibile per l’indifferenziato pubblico dei consumatori, connota di non meritevolezza di tutela, da parte dell’ordinamento giuridico, l’accordo stesso;

10.4. né rileva la circostanza che, nella specie, l’intesa tra i farmacisti fosse stata recepita in un formale provvedimento amministrativo (della ASL Caserta, U.O.C. Farmaceutica Territoriale prot. N. 599 del 20.7.99): in primo luogo, perché, a prescindere dalle successive vicende di questo (e dal suo annullamento da parte del T.A.R., espressamente dedotto dalla ricorrente), esso andrebbe comunque disapplicato, in applicazione ai principi generali dell’ordinamento, per illegittimità consistente nel suo contrasto con la richiamata norma regionale; in secondo luogo e più radicalmente, in quanto nessun ruolo esso ha avuto nella valutazione dell’illecito disciplinare e nella configurazione stessa della sua concreta struttura, avendo l’Ordine professionale fatto riferimento alla violazione dell’intesa e non anche ai profili di inottemperanza di quel distinto provvedimento amministrativo;

10.5. né, infine, rileva la circostanza della condotta dell’odierna ricorrente, che, con l’originario ossequio all’intesa, avrebbe indotto negli altri partecipanti una sorta di affidamento sui rispetto anche per il futuro: infatti, la legittimità della condotta della P. di non prestare ossequio ad un’intesa giuridicamente inefficace non poteva fondare legittimamente alcun tipo d aspettativa giuridicamente tutelabile in capo agli altri partecipanti, né costituire fonte di responsabilità per la professionista che liberamente non vi prestava un ossequio non dovuto.

11. Pertanto:

11.1. non può la dott.ssa P. essere sanzionata, sotto il profilo di concorrenza sleale o di scorrettezza nei confronti dei colleghi, per essersi avvalsa chi una facoltà legittima, inefficacemente limitata da un accordo integrante un contratto atipico, da sottoporre al vaglio preventivo di meritevolezza dell’interesse perseguito ai sensi dell’art. 1322 cpv. cod. civ. – con quegli stessi colleghi al quale l’ordinamento non può ricollegare alcuna efficacia giuridica, siccome in contrasto coi principi generali dell’ordinamento giuridico; e, di conseguenza, è fondato il primo motivo;

11.2. è fondato pure il secondo motivo, visto che del tutto corretta è stata l’informazione al pubblico della futura, del tutto legittima, condotta di apertura anche oltre le turnazioni, stabilite o da intendersi come minime essenziali, nei sensi suddetti;

11.3. va ritenuto assorbito il terzo motivo, relativo all’entità concreta della sanzione inflitta, la quale, invece, non è legittima in assoluto;

11.4. è doveroso pertanto accogliere il ricorso e cassare la gravata decisione del giudice speciale;

11.5. è peraltro possibile, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, anche addivenire alla decisione nel merito, ai sensi dell’ultimo periodo del capoverso dell’art. 38 4 cod. proc. civ., risultando non legittima l’irrogazione della sanzione: così pronunciandosi l’annullamento della delibera che, invece, la ha irrogata;

11.6. e tuttavia, in relazione all’evoluzione anche normativa nella materia e per la relativa novità della questione, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo; per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento adottato con la delibera 16.9.09 dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per giorni trenta nei confronti di C.P.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Redazione