Responsabilità processuale aggravata: i criteri interpretativi

Redazione 23/11/17
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Responsabilità processuale aggravata: come si interpreta l’art.96 c.p.c.?

Con l’ordinanza n. 26515 dello scorso 9 novembre, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla responsabilità processuale aggravata, definendone i criteri interpretativi. La norma di riferimento è l’art.96 c.p.c., che al primo comma stabilisce quanto segue: “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza“.

Pertanto, la responsabilità aggravata sussiste qualora vi sia la mala fede o la colpa grave, vale a dire quando chi agisce o resiste in giudizio lo fa consapevole dell’infondatezza della propria pretesa, con l’unica finalità, di fatto, di ostacolare i diritti della propria controparte. Il giudice è tenuto a valutare, caso per caso, tale infondatezza, alla luce di quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali sussistenti al momento della domanda e la valutazione deve quindi essere compiuta ex ante.

Il secondo comma della norma in questione ha una portata più stringente rispetto al primo comma, facendo riferimento alle ipotesi di infondatezza della domanda e di inesistenza del diritto fatto valere, per il quale è stata chiesta l’emanazione di un provvedimento cautelare ovvero è stata trascritta la relativa domanda giudiziale. Il caso di specie attiene ad una richiesta di risarcimento, da responsabilità aggravata, proprio in relazione alla trascrizione di una domanda riferita ad un diritto asserita inesistente.

Si tratterebbe invero di un’ipotesi in cui la parte ha agito senza la prudenza richiesta, abusando di fatto dello strumento processuale, ponendo in essere atti processuali che hanno una portata decisamente invasiva dell’altrui sfera giuridica, potendo essere fonte di danni.

L’ordinanza della Corte di Cassazione è interessante in quanto chiarisce i presupposti di operatività della disposizione normativa: evidenziando le differenze rispetto al primo comma, i giudici di legittimità hanno infatti chiarito che le ipotesi riconducibili al secondo comma non richiedono la colpa grave o la mala fede di chi agisce, facendo riferimento a casi oggettivi di infondatezza della domanda, nonché alla mancata prudenza adottata dal richiedente.

Quando l’azione non è prudente

Il concetto maggiormente evanescente resta dunque quello della prudenza. E su questo, la Suprema Corte è intervenuta, fornendo dei parametri al giudice del merito, per poter valutare, di volta in volta, se il canone della prudenza è stato violato.

Invero, “il rigetto nel merito, all’esito del giudizio, della domanda, è il primo elemento della fattispecie, e come tale costituisce circostanza necessaria ma non sufficiente a giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c., comma 2 in quanto esso non necessariamente si associa ad una valutazione di imprudenza nella proposizione della domanda.

Serve, dunque, l’ulteriore elemento dell’assenza di prudenza, il cui accertamento “si sostanzia in una valutazione prognostica ex ante, ovvero ponendosi nelle condizioni della parte nel momento in cui ha agito e considerando gli elementi a conoscenza della parte, o quelli che non avrebbe potuto ignorare usando
l’ordinaria diligenza e quindi considerando se, al momento di agire, l’attore fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte, il che avrebbe dovuto renderlo maggiormente prudente nel proporre la domanda o eventualmente sconsigliarlo dal richiedere o azionare quel particolare tipo di tutela (concessione di un provvedimento cautelare o altro) che sapeva avrebbe prodotto un presumibile danno per il destinatario, a fronte di una incerta titolarità del diritto per il quale agiva.

La legittima trascrizione della domanda giudiziale

Gli elementi da considerare, al fine di compiere tale valutazione, sono sia l’esito del giudizio, che la tesi prospettata da chi ha agito, per verificare se si trattasse di tesi minoritaria o del tutto superata o addirittura infondata, alla luce altresì della ricostruzione dei fatti. Ad esempio, la Corte qualifica come elemento estrinseco forte di indicazione dell’infondatezza, la doppia conforme, vale a dire il rigetto della domanda sia in primo che in secondo grado.

Nel caso specifico della trascrizione di una domanda giudiziale, occorre verificare se si tratti di trascrizione obbligatoria e legittima, per valutare se la parte si sia mossa nell’ambito delle prescrizioni normative e non abbia abusato dello strumento oltre le facoltà consentite per legge. Invero, diverso è se la trascrizione è imposta dalla legge ovvero se sia rimessa alla scelta della parte, se non addirittura vietata.

Nella fattispecie in esame, premettendo sì che la trascrizione non è richiesta ai fini dell’ammissibilità della domanda, ma solo ai fini della opponibilità ai terzi, la Corte afferma tuttavia che deve “ritenersi che non sia esigibile, ai fini di evitare una valutazione di violazione del canone id normale prudenza, che l’attore nel proporre la domanda rinunci ad eseguirne la trascrizione ove prevista come obbligatoria ai fini della eventuale opponibilità ai terzi di una pronuncia positiva, perchè in tal modo lo si verrebbe preventivamente a privare della possibilità di avvalersi un eventuale esito positivo del giudizio, non potendo opporre ai terzi interessati l’esito favorevole del procedimento e quindi a frustrare il successo di una eventuale iniziativa giudiziaria. Quindi, non costituisce elemento legittimamente apprezzabile ai fini della configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 2 il fatto in sè della trascrizione della domanda giudiziale laddove la trascrizione stessa fosse prevista dalla legge come necessaria.

Sentenza collegata

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