Archiviazione: il G.I.P. non può emettere decreto, a seguito di opposizione non inammissibile, in violazione del principio del contraddittorio

Redazione 20/04/16
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Con la sentenza n.6090 del 21.01.2016, depositata il 12.02.2016, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, ha annullato, senza rinvio, il decreto di archiviazione, emesso, de plano, dal G.I.P. del Tribunale di Milano.

La parte offesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che non era stato assicurato il contraddittorio. Il G.I.P., infatti, aveva proceduto all’archiviazione del procedimento senza aver valutato opportunamente l’opposizione e senza avere, all’uopo, fissato l’udienza in camera di consiglio.

La Suprema Corte si è occupata frequentemente (tra le ultime, Cass. Pen., 2^ Sez., n. 9949/15) della suddetta questione, enunciando alcuni principi di diritto ai quali attenersi.

L’art. 410 c.p.p., prevede che la parte offesa, con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, debba indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, individuati, dalla giurisprudenza, con i termini – rispettivamente – “concretezza” e “specificità”. Non è consentita, cioè, l’opposizione c.d. “al buio” con riserva dei motivi e degli elementi a supporto dell’atto stesso.

Il legislatore ha inteso evitare, a monte, atti di opposizione con intenti meramente dilatori, limitando l’interesse solo a quelli finalizzati alla ricerca della verità e chiarezza dei fatti.

La giurisprudenza di legittimità, ormai costante, ritiene che l’atto di opposizione all’archiviazione  deve indicare un preciso tipo di investigazione che deve essere suppletiva rispetto a quella già espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica (Cass. Pen., Sez. V, 13 giugno 2005, n. 22392).

Secondo la Corte, l’investigazione è suppletiva quando si pone, rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del Pubblico Ministero, in rapporto di strumentalità dialettica, secondo i profili della pertinenza e della rilevanza (Cass. Pen., Sez. Un., 15 marzo 1996, n. 2).

A sua volta per pertinenza si intende l’inerenza alla notizia di reato e per rilevanza, l’idoneità della investigazione proposta ad incidere sulle risultanze dell’attività compiuta dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, presentata opposizione alla richiesta di archiviazione, deve valutarne la ammissibilità, verificando se l’atto sia sfornito di quegli elementi di specificità e concretezza previsti tassativamente dall’art. 410 c.p.p., come nel caso in cui nell’atto vengano indicati testi palesemente inutili o ricerche ictu oculi vane; altrettanto accade se la parte offesa richieda accertamenti irrilevanti o non pertinenti o richieda mezzi di prova manifestamente superflui, ossia tali da non incidere sulla notizia criminis o sull’attività già svolta dal Pubblico Ministero (Cass. Pen., Sez. I, 20 gennaio 2004, n. 1367).

Tutti questi casi, che costituiscono un limite al diritto della parte offesa all’instaurazione del contraddittorio, legittimano il G.I.P. ad emettere, adeguatamente motivando, de plano, decreto di archiviazione.

Nelle ipotesi in cui, invece, sussistano le condizioni di ammissibilità, e tra queste anche la produzione di nuovi documenti allegati all’opposizione, al G.I.P. è preclusa, in questa fase, ogni valutazione prognostica sull’esito degli accertamenti e deve dar corso alla procedura camerale e, in quella sede, in contraddittorio, procedere alle ulteriori valutazioni. Tale obbligo sussiste anche in presenza di richiesta di indagini suppletive di presumibile scarsa importanza, poiché, l’inosservanza, si tradurrebbe in valutazioni di merito – in quella fase, non consentite – in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate (Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 2013, n. 12980)

Solo al termine dell’udienza in camera di consiglio, svolta nel contradditorio tra le parti, il Giudice per le Indagini Preliminari potrà emettere:

a) ordinanza di archiviazione;

b) ordinanza con la quale indica al pubblico ministero, qualora ritenga necessario, ai sensi del 4° comma dell’art. 409 c.p.p., di procedere ad ulteriori indagini, fissando, contestualmente, il termine indispensabile per il compimento di esse;

c) emettere ordinanza con la quale dispone che il pubblico ministero, entro dieci giorni, formuli l’imputazione (c.d. imputazione coatta).

La Corte di Cassazione, a differenza che nel passato, con la sentenza in commento, ha dato una nuova indicazione: con l’annullamento del decreto di archiviazione senza rinvio, ha disposto la restituzione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale competente.

In precedenza, gli Ermellini si limitavano a trasmettere gli atti al Tribunale, lasciando a quest’ultimo Ufficio il compito di inoltrare il fascicolo alla Sezione competente per l’ulteriore corso.

Questa volta in sentenza viene, espressamente, indicato nel Giudice per le Indagini Preliminari, l’A.G. funzionalmente investita della competenza, per due ordini di motivi:

a) velocizza l’iter procedimentale perché assicura una più sollecita trasmissione del fascicolo all’Ufficio di destinazione, che dovrà provvedere all’ulteriore attività;

b) da rilevanza esterna ad articolazioni del Tribunale, puntualmente individuate dal codice di rito, come centro d’imputazione di specifiche competenze. Tale è l’Ufficio del G.I.P. che dispone di competenza funzionale sia in tema di atti durante la fase delle indagini preliminari che di in materia di riti alternativi.

Sentenza collegata

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