Cancellazione della società dal registro delle imprese: nel processo succedono i soci (Corte cost. n. 198/2013)

Redazione 17/07/13
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Ordinanza

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2495 del codice civile e dell’art. 328 del codice di procedura civile, promosso dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento vertente tra Bluvacanze s.p.a. e *************** & ********* ed altra, con ordinanza del 18 aprile 2012, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore ************.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, la Corte di appello di Milano – essendo stata eccepita l’intervenuta estinzione della società in accomandita semplice, attrice in primo grado ed appellata, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in data 8 aprile 2008, antecedente alla proposizione dell’appello – con ordinanza emessa il 18 aprile 2012, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del codice civile e 328 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato»;

che la rimettente – analizzata l’evoluzione giurisprudenziale in ordine al problema delle conseguenze, sul piano processuale, dell’estinzione di società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese – rileva che le sezioni unite civili della Corte di cassazione (nelle sentenze 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062) hanno sancito il principio per cui la nuova formulazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ancorché dettata per le sole società di capitali nel contesto della riforma di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), è applicabile anche alle società commerciali di persone; sicché la cancellazione della società ne determina l’estinzione, con effetto immediato, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti;

che la Corte rimettente – ritenuto che, da un lato, l’avvenuta notifica dell’appello alla società dovrebbe considerarsi inesistente «per inesistenza del soggetto notificando», in quanto estinto; e che, dall’altro lato, la notifica dell’appello alla liquidatrice della società dovrebbe ritenersi inammissibile, in quanto la responsabilità di questa sarebbe basata su diversi presupposti (colpevole condotta del liquidatore), che implicherebbe una domanda nuova in appello – deduce che, nel giudizio a quo, resterebbe dunque da «stabilire se la notifica dell’atto di appello effettuata alla socia accomandataria valga a consentire la prosecuzione del giudizio di primo grado in sede di gravame, impedendo il formarsi di un giudicato; ovvero, più correttamente, se il socio accomandatario possa ritenersi “successore” della estinta società, con la conseguenza di assicurare una valida pronuncia in sede di appello sostitutiva, a tutti gli effetti, di quella pronunciata in primo grado nei confronti della società estintasi nelle more fra la sentenza di primo grado e la notificazione dell’atto di appello»;

che, in merito a ciò, la rimettente esclude che rispetto al socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) si possa configurare tanto una ipotesi di successione a titolo universale, difettando i presupposti di cui all’art. 110 cod. proc. civ., quanto un caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.;

che, a causa di ciò (contrariamente a quanto accadeva prima della novella dell’art. 2495 cod. civ.), deriverebbe l’impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa nel caso di avvenuta cancellazione della società; cosa tanto più grave quando il processo debba proseguire nei gradi di impugnazione e quando la società estintasi sia destinataria dell’atto d’impugnazione, in quanto vittoriosa nel precedente grado di giudizio, giacché, sol per effetto della volontaria cancellazione, la società estinta potrebbe agevolmente sottrarsi alle obbligazioni e finanche impedire la valida interposizione di un gravame, provocando in tal modo la formazione del giudicato per inammissibilità dell’impugnazione rivolta ad un soggetto non più esistente;

che tale impossibilità determina, secondo la rimettente, la violazione: a) dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento ed irragionevolezza, per la «evidente […] sperequazione nella gestione delle cause fra persone fisiche e persone giuridiche, potendo il rapporto processuale instauratosi con le persone fisiche trasferirsi in capo agli eredi, al contrario di quanto accade, in virtù del novellato art. 2495 c.c., in riferimento alle persone giuridiche, rispetto alle quali il rapporto processuale si estingue senza la possibilità dell’esame dei crediti in discussione»; b) dell’art. 24 Cost., in quanto viene «concessa la facoltà a una parte di sottrarsi ai propri obblighi con un semplice atto formale di cancellazione dal Registro delle imprese, impedendosi alla parte soccombente, alla stregua dei ricordati principii delle Sezioni Unite, di instaurare un valido rapporto processuale d’impugnazione, adeguando il processo alle modificazioni intervenute nel campo sostanziale»; c) dell’art. 111 Cost., poiché «viene costretta una parte processuale ad instaurare un nuovo giudizio, ripercorrendo gradi già esauriti, così determinandosi un indubbio dispendio di energie nella rivalutazione di fatti già in precedenza vagliati e con l’ulteriore conseguenza dell’inevitabile protrarsi della durata del processo»;

che infine, secondo la rimettente, «in base al diritto vivente non pare possibile fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata del plesso di norme sin qui esaminate, stante l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sia sull’estinzione della società per intervenuta cancellazione ex art. 2495 c.c., sia sugli effetti interruttivi dell’estinzione tra un grado e l’altro del processo, allorché (come nella specie) noti alla parte impugnante»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità della sollevata questione, poiché il giudice a quo non si è dato carico di tentare una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme denunciate, pur possibile nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, ed in particolare alla stregua delle argomentazioni contenute nella stessa richiamata sentenza delle sezioni unite della Cassazione 22 febbraio 2010, n. 4060, la quale, nell’estendere anche alle società di persone la regola della cancellazione prevista dall’art. 2495 cod. civ., ha però avuto cura di precisare come in questo caso la cancellazione viene ad avere natura solo dichiarativa (e non costitutiva come per le società di capitali), da cui discende la possibilità di far constatare (anche nel giudizio a quo) che nella sostanza la società non poteva ritenersi estinta, nonostante la formale cancellazione dal registro delle imprese;

che, inoltre, secondo la difesa erariale, la Corte rimettente non ha considerato che sempre la medesima sentenza distingue nettamente la posizione dei creditori sociali di una società di persone rispetto a quelle di capitali e che pertanto, alla luce di tali affermazioni, non si vede come possa pervenirsi alla conclusione secondo cui il socio accomandatario di una s.a.s. non debba considerarsi successore a titolo universale della società.

Considerato che la Corte d’appello di Milano censura – per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione – gli artt. 2495 del codice civile e 328 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato»;

che l’art. 2495 cod. civ., come sostituito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sotto la rubrica «Cancellazione delle società» (materia precedentemente regolata dall’art. 2456 cod. civ.), prevede che: «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese» (primo comma); e che, «Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società» (secondo comma);

che, a sua volta, l’art. 328 cod. proc. civ. (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta) stabilisce che: «Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325 [che regola i termini per le impugnazioni], sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299 [morte o perdita della capacità delle parti o dei rispettivi rappresentanti legali], il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata» (primo comma); che «Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto»; e che, «Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento»;

che la Corte rimettente – sul rilievo che le richiamate sentenze 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062 delle sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sancito il principio per cui la nuova formulazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ancorché dettata per le sole società di capitali, è applicabile anche alle società commerciali di persone: sicché la cancellazione dal registro delle imprese determina, con effetto immediato, l’estinzione delle società medesime, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti – afferma la rilevanza della questione, in quanto nel giudizio a quo si pone il problema delle conseguenze, sul piano processuale, della «estinzione della s.a.s. appellata per effetto della cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in tempo precedente alla proposizione dell’appello»;

che, realizzatosi un evento interruttivo, la rimettente ritiene che resti da «stabilire se la notifica dell’atto di appello effettuata alla socia accomandataria valga a consentire la prosecuzione del giudizio di primo grado in sede di gravame, impedendo il formarsi di un giudicato; ovvero, più correttamente, se il socio accomandatario possa ritenersi “successore” della estinta società, con la conseguenza di assicurare una valida pronuncia in sede di appello sostitutiva, a tutti gli effetti, di quella pronunciata in primo grado nei confronti della società estintasi nelle more fra la sentenza di primo grado e la notificazione dell’atto di appello»;

che, peraltro, per il giudice a quo – atteso che l’art. 2495 cod. civ. nulla dispone con riguardo alle liti pendenti e che «la legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) non pare riconducibile a un fenomeno di successione universale in locum et ius della società estinta […] e neppure sembra ipotizzabile un fenomeno successorio di tipo “necessario”» – «difetterebbero […] i presupposti di cui all’art. 110 c.p.c.», nonché quelli di una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ.;

che, da ciò, deriverebbe la lesione degli evocati parametri, per l’impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa, giacché per effetto della volontaria cancellazione la società estinta potrebbe agevolmente sottrarsi alle obbligazioni e finanche impedire la valida interposizione di un gravame, provocando in tal modo la formazione del giudicato per inammissibilità dell’impugnazione rivolta ad un soggetto non più esistente;

che dalla prospettazione della questione (con specifico riferimento alla interpretazione posta a premessa dei sollevati dubbi di incostituzionalità) e dalla formulazione del petitum, si appalesano gravi profili di inammissibilità della questione;

che la Corte d’appello fonda i sollevati dubbi di costituzionalità sull’assunto che – quanto alle conseguenze sul piano processuale della cancellazione dal registro delle imprese delle società (anche di persone), dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal decreto legislativo n. 6 del 2003 – «la legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) non pare riconducibile a un fenomeno di successione universale in locum et ius della società estinta […] e neppure sembra ipotizzabile un fenomeno successorio di tipo “necessario”»;

che, tuttavia, la non altrimenti motivata esclusione della configurabilità,nella specie, di una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., ovvero dell’art. 111 cod. proc. civ. (che il giudice a quo fa derivare dalla «inaccettabilità di una concezione antropomorfica della soggettività giuridica, e delle società in particolare»), appare affermazione in sé indimostrata e, pertanto, inidonea a sottrarre il rimettente dal dovere di sperimentare la possibilità di dare alle norme impugnate un significato se possibile diverso, tale da renderle compatibili con gli evocati parametri costituzionali (ordinanza n. 102 del 2012), in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (sentenza n. 356 del 1996; ordinanza n. 194 del 2012);

che, d’altronde, le stesse sezioni unite civili della Corte di cassazione, nelle ricordate sentenze del 2010, sottolineano la «necessità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme, di una “soluzione unitaria” del problema degli effetti [evidentemente anche processuali] della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società»;

che, peraltro, non solo l’ipotizzabilità, bensì la concreta praticabilità di una diversa interpretazione (nello stesso senso auspicato dalla rimettente) risulta essere operazione ermeneutica possibile, come confermato dalle sopravvenute pronunce con cui le sezioni unite civili della Corte di cassazione (12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6071), hanno affrontato lo stesso thema decidendum oggetto del presente scrutinio, riguardante gli effetti della cancellazione della società di persone nei processi in corso nei quali essa è costituita, e la legittimazione degli ex soci di una società commerciale nel caso di attribuzione di beni riferiti a rapporto giuridico non esaurito nel momento della estinzione per cancellazione;

che, infatti, le medesime sezioni unite, da un lato, osservano come «ipotizzare […] che la volontaria estinzione dell’ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l’accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori»; e, dall’altro lato, sottolineano come, «anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.», «la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica»;

che ancora, secondo il giudice di legittimità, «l’aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio – sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società – consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell’art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110)», poiché «tale disposizione contempla, infatti, non solo la “morte” (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi “altra causa” per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo»; e che, «se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci»;

che la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al proposto dubbio di costituzionalità integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 304 e n. 102 del 2012), ridondando anche in termini di insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione (ordinanze n. 240 e n. 126 del 2012), e configurandosi, di fatto, quale improprio tentativo di ottenere un avallo interpretativo da parte della Corte (sentenza n. 21 del 2013);

che ulteriore profilo di inammissibilità è rappresentato dalla specifica formulazione del petitum, diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme de quibus, «nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato»;

che un tale intervento – che neppure si configurerebbe come soluzione costituzionalmente imposta, in considerazione della variegata configurabilità delle possibili ricadute della pronuncia sulla disciplina de qua – appare all’evidenza diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effetti immediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 2495 cod. civ., mediante un sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003, per il quale (secondo la «unanime scelta ermeneutica dei giudici di legittimità» di allora) «la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali […] non produceva l’estinzione della società stessa, in difetto dell’esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 4060 del 2010);

che, di conseguenza, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del codice civile e 328 del codice di procedura civile, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione – dalla Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

Redazione