Cancellato dall’Albo l’avvocato che non fattura, anche se su richiesta del cliente (Cass. n. 13791/2012)

Redazione 01/08/12
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Svolgimento del processo

1. – Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma inflisse all’avv. R.A. la sanzione disciplinare della radiazione, ritenendola responsabile della violazione degli artt. 5, 15, 36 e 43 del Codice Deontologico forense che impongono al professionista di agire con dignità, probità e decoro e di rispettare gli obblighi fiscali e previdenziali e quelli attinenti all’obbligo di rendiconto nei confronti del cliente, per essersi fatta rilasciare, ne corso del rapporto professionale con il Pontificio Seminario Francese, dall’economo dell’Istituto, nel periodo tra il 1994 e il 2007, numerosi fogli firmati in bianco e non recanti alcuna scritturazione nè intestazione, nonchè, per contanti o in assegni, alcuni dei quali intestati a propri congiunti, ingenti somme di danaro con cadenza settimanale a titolo di onorari professionali, per l’importo complessivo di Euro 4.171.344,29, adducendo ragioni varie, senza rilasciare, benchè ripetutamente richiestane, le relative fatture, ma limitandosi a produrre diciassette progetti di parcella per il complessivo importo di Euro 319.167,00 e cinque fatture per il complessivo importo di Euro 63.598,70.

2. – Su ricorso della professionista, il Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 1 giugno 2011, ha ridotto la sanzione irrogata alla cancellazione dall’Albo, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico della professionista, ribadendo che le somme versate in favore della R. non avevano trovato giustificazione nell’attività professionale svolta, e rilevando che la lettera di conferimento dell’incarico professionale, con la quale si era convenuta tra le parti la libera determinazione dei compensi professionali, se da un lato poteva indurre la R. a proporre il pagamento dei suoi compensi in misura non correlata alle tariffe professionali vigenti, dall’altro richiedeva l’accettazione da parte dell’Istituto, ciò che presupponeva quanto meno la redazione di note prò forma per le attività svolte dall’avvocato e l’accettazione anche tacita mediante pagamento da parte del cliente.

In realtà, pur se si fossero volute considerare condivisibili le doglianze della R. in ordine alla perizia sulla valutazione dell’attività professionale da lei svolta, gli eventuali compensi da aggiungere sarebbero stati comunque ben lontani dalla somma effettivamente percepita.

Infine, ha rilevato il C.N.F. che la circostanza che con la lettera di conferimento dell’incarico professionale il Pontificio Seminario Francese avesse chiesto all’avv. R. di non effettuare la fatturazione sulle somme dovute non consentiva a quest’ultima di sottrarsi a tale obbligo previsto per legge, e non costituiva una circostanza attenuante della sua responsabilità, che, anzi aggravava, avuto riguardo alla sua intenzione, espressa, di porre in essere una evasione fiscale continuata.

3. – Avverso tale decisione ricorre l’avv. R. sulla base di tre motivi.

Motivi della decisione

1. – Con la prima censura si denuncia eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione in relazione al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, e art. 360 c.p.c., n. 5. Il Consiglio Nazionale Forense avrebbe obliterato la portata della lettera di incarico, depositata dall’attuale ricorrente, con la quale si era convenuta tra le parti la libera determinazione dei compensi professionali spettanti all’avv. R., ritenendo che non vi fosse la prova dell’accettazione da parte del Pontificio Seminario Francese di tale modus operandi, laddove la lettera in questione risultava siglata per accettazione dallo stesso.

Tale accettazione sarebbe, inoltre, desumibile dalle modalità esecutive del rapporto contrattuale tra le parti.

Peraltro, l’avv. R. avrebbe fatto pieno affidamento su tali modalità: ciò che escluderebbe l’asserito intento fraudolento di approfittamento da parte dell’avv. R., elidendo il profilo soggettivo della violazione contestata, con conseguente necessità di una rivisitazione critica della vicenda in esame e previsione di una sanzione adeguata alla effettiva entità della violazione medesima.

2.1. La doglianza è immeritevole di accoglimento.

2.2. – Il C.N.F. ha fornito ampia ed esauriente illustrazione delle ragioni per le quali non ha attribuito, nell’economia della vicenda in esame, il rilievo auspicato dalla ricorrente alla lettera di incarico professionale con la quale si era convenuta la libera determinazione tra le parti dei compensi spettanti all’avv. R.:

ragioni da individuarsi nella circostanza della mancata redazione di note pro forma per le attività svolte dal legale ed accettazione tacita mediante pagamento da parte del cliente.

La decisione impugnata ha, al riguardo, rilevato che, perfino in base alle stessa documentazione (note spese) depositata dalla difesa dell’incolpata, che aveva contestato le risultanze della perizia svolta in ordine ai compensi spettanti all’avv. R., denunciandone incongruenze ed errori, i compensi da aggiungere rispetto alla cifra ivi indicata, oscillanti tra un minimo di Euro 104.792,00 ed un massimo di Euro 280.495,00, si discosterebbero comunque notevolmente rispetto alla somma complessiva di Euro 4.171,344, 29, effettivamente percepita nel corso dell’intero arco di durata del rapporto professionale: sicchè gran parte di tale somma resta, come conclusivamente affermato dal C.N.F., priva di giustificazione.

3. – La seconda doglianza ha ancora ad oggetto la deduzione di eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione in relazione al R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, e art. 360 c.p.c., n. 5. Il C.N.F., nel giungere alla conclusione secondo la quale la somma complessivamente percepita dall’avv. R., pari ad Euro 4.171.344,29 sarebbe stata considerevolmente lontana da quella congrua in relazione all’attività effettivamente svolta, avrebbe utilizzato quale parametro di riferimento esclusivamente il calcolo effettuato dal Pontificio Seminario Francese, senza approfondire la reale portata delle prestazioni professionali svolte dal legale, e la complessità delle singole pratiche, e senza fornire risposta ad una serie di deduzioni difensive. Le medesime argomentazioni vengono riferite alla contestata violazione dell’obbligo di informazioni nei confronti del cliente, non emergendo, ad avviso della ricorrente, dall’esame della istruttoria svolta nel procedimento disciplinare una tale violazione, comunque smentita dal contegno dell’avv. R., caratterizzato da ampia disponibilità – peraltro non valorizzata dal C.N.F. – nei confronti del collega G., nuovo legale del Pontificio Seminario Francese.

4. – La censura è inammissibile, in quanto sostanzialmente volta ad ottenere un riesame degli elementi probatori acquisiti e degli accertamenti di fatto eseguiti, inibito nella presente sede se non per palese carenza argomentativa, certamente non riscontrabile nell’iter logico seguito nella specie dal C.N.F., che, come rilevato sub 3.2., ha fatto riferimento non già al solo calcolo dei compensi spettanti all’avv. R. effettuato dal cliente, ma proprio all’importo risultante dalle note spese depositate dalla stessa R..

5. – Con il terzo motivo si deduce ancora eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione in relazione al R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, e art. 360 c.p.c., n. 5. La individuazione della sanzione a carico della ricorrente sarebbe difforme dal principio di ragionevolezza in quanto il C.N.F., pur riformando la precedente decisione del Consiglio dell’Ordine competente per effetto dell’apprezzamento positivo della circostanza rappresentata dalla mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’attuale ricorrente, avrebbe omesso la valutazione di ulteriori elementi, pur evidenziati dalla attuale ricorrente,, che, ove adeguatamente considerati, avrebbero condotto ad una diversa decisione, meno severa per l’incolpata. Si fa riferimento, in particolare, al comportamento collaborativo assunto dall’avv. R., che, per un verso, aveva ammesso diversi profili oggetto di incolpazione, per l’altro, aveva consentito la ricostruzione della situazione giudiziaria relativa al Pontificio Seminario Francese, e si sottolinea inoltre la pretermissione di una serie di argomentazioni difensive.

6.1. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio.

6.2. – Queste Sezioni Unite hanno infatti affermato che il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (v., tra le altre, Cass., SS.UU., n. 11564 del 2011, n. 1229 del 2004).

E’, quindi, inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio Nazionale Forense in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.

6.3. – Nè, nella specie, risulta immotivata la individuazione della sanzione da applicare. Il C.N.F., invero, nel ritenere di “ridurre”, avuto riguardo alla mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’avv. R., la sanzione della radiazione dall’Albo, applicata dal Consiglio dell’Ordine territoriale, attenuandola in quella della cancellazione, ha tuttavia sottolineato la gravità del comportamento tenuto dall’incolpata, avuto riguardo anche alla intenzione, manifestata dal legale con l’accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale, come risulta anche dalla richiesta del cliente, contenuta nella predetta lettera, di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale:

richiesta che, come correttamente avvertito dal C.N.F., non poteva costituire una circostanza attenuante della responsabilità dell’avv. R..

7.- Il ricorso non può, in definitiva, trovare accoglimento. E’ appena il caso di aggiungere che la richiesta di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, atteso l’esito del presente giudizio, risulta assorbita.

Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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