Cade sulla scala del palazzo della Provincia a causa della presenza di una penna sui gradini. Quando ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c.? (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 8/5/2015, n. 9323)

Redazione 08/05/15
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Il Caso: una donna, salendo le scale del palazzo della Provincia, cade a causa della presenza su uno dei gradini di una penna. La donna conviene in giudizio la Provincia chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito della caduta.

La Corte d’appello ritiene l’evento dannoso imputabile al concorso di colpa dell’attrice appellante, nella misura del 20%; pertanto condanna la Provincia al pagamento del risarcimento.

La Provincia ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), in quanto era stata dichiarata responsabile nonostante la dimostrazione dell’esimente del caso fortuito. Non poteva essere esigibile una condotta “volta a presidiare giorno e notte ogni centimetro quadrato delle parti comuni onde eliminare la presenza occasionale di oggetti tali da costituire pericolo occulto per gli utenti”.

Affinché la Pubblica Amministrazione possa andare esente dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni causati dagli stessi, bisogna avere riguardo non solo e non tanto alla loro estensione o alla possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto alla causa concreta del danno, di cui bisogna individuare la natura e la tipologia. Se il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come un vizio costruttivo o manutentivo, l’Amministrazione ne risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Invece, se l’Amministrazione dimostra che il danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come può essere la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, «neppure con la più diligente attività di manutenzione», essa è liberata da tale responsabilità. 

 

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 8 maggio 2015, n. 9323


Svolgimento del processo


1. A.V. convenne in giudizio la Provincia di Livorno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della caduta, avvenuta il 13 gennaio 1993, sulla scala principale del palazzo dell’Amministrazione provinciale, a causa della presenza, su uno dei gradini, di una penna o di un lapis.
Il Tribunale di Livorno, in parziale accoglimento della domanda della V., condannò la convenuta a pagare la somma di e 26.382,00 a titolo di risarcimento dei danni per l’infortunio subito.
2. La Corte d’appello, su gravame della V., ritenuto l’evento dannoso imputabile al concorso di colpa dell’attrice appellante, nella misura del 20%, ha condannato la Provincia di Livorno al pagamento, in favore dell’attrice, maggiore somma di C 306.880,00 oltre accessori.
3. Propone ricorso per cassazione la Provincia di Livorno con cinque motivi.
Resiste con controricorso A.V., che propone altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Propone controricorso al ricorso incidentale la Provincia di Livorno.

 

Motivi della decisione


I ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335 C.P.C.
Per ragioni di priorità logica deve essere anzitutto esaminato il terzo motivo del ricorso principale con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per essere stata affermata la responsabilità della Provincia di Livorno pur in presenza della dimostrazione dell’esimente del caso fortuito.
Sostiene al riguardo l’esponente di avere fornito idonea prova contraria alla presunzione iuris tantum della propria responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e non eliminabile o segnalabile tempestivamente con l’uso della massima diligenza. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che non sarebbe stata certamente da essa esigibile una condotta volta a presidiare giorno e notte ogni centimetro quadrato delle parti comuni onde eliminare la presenza occasionale di oggetti tali da costituire pericolo occulto per gli utenti.
Il motivo è fondato.
È consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass., 29 novembre 2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n. 15389).
In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Dunque, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare l’evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l’insidia ovvero la condotta commissiva o omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell’evento; che deve avere i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass., 30 ottobre 2008, n. 26051).
Più nello specifico, è stato statuito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, ulteriormente precisandosi che il caso fortuito si configura «in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14856).
In tale prospettiva, con riguardo ai beni demaniali, è stato affermato che affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per i danni causati dagli stessi, occorre avere riguardo non solo e non tanto alla loro estensione ovvero alla possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto alla causa concreta del danno, dovendosene conseguentemente individuare la natura e la tipologia: se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l’amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (confr. Cass. civ. 6 giugno 2008, n. 15042).
Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato: a) che la V. è scivolata mentre scendeva sullo scalone del palazzo della Provincia, avendo messo il piede su una penna o un lapis ivi abbandonati; b) che la penna o il lapis non erano stati visti da nessuno degli utenti dello scalone, ivi compresa la stessa V., che poco prima lo aveva percorso in direzione inversa, per recarsi a fare delle fotocopie; c) che la Provincia, anche nei giorni dell’infortunio, aveva assicurato il quotidiano controllo della struttura, attraverso l’espletamento di un servizio giornaliero di pulizia effettuato nelle ore pomeridiane, compreso il sabato.
Posto allora che la situazione di pericolo non fu costituita da difetti costruttivi e/o manutentivi della scala e che inoltre la stessa si determinò in un arco temporale estremamente ristretto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, se la presenza della penna o del lapis sui gradini dello scalone della Provincia, al momento dell’infortunio, potesse costituire un fattore causale esterno, di natura imprevedibile ed eccezionale, o comunque un evento del tutto occasionale, non eliminabile con tempestività e immediatezza da parte del custode.
Il malgoverno dei principi di diritto enunciati da questa Corte in punto di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., impone che, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, nel quale resta assorbito l’esame degli altri motivi nonché del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

 

P.Q.M.


La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Redazione