Buca sulla strada non segnalata causa la rottura del motore dell’automobilista che vi sprofonda all’interno: la responsabilità è del danneggiato, in quanto avrebbe potuto percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 9/3/2015, n. 4661)

Redazione 09/03/15
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Il Caso: S.D.L. conveniva in giudizio un Consorzio chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della sua auto, causata dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale, piena d’acqua a causa della forte pioggia, in cui il mezzo era sprofondato. Viene esteso il contradditorio nei confronti del Comune.

La responsabilità è del danneggiato, in quanto avrebbe potuto percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. 
Qualora tale pericolo sia visibile, al soggetto che entra in contatto con la cosa è richiesto un grado maggiore di attenzione, in quanto la situazione di pericolo è percepibile con l’ordinaria diligenza.
Pertanto, il caso fortuito, che, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), esclude la responsabilità del custode, può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato.


(Omissis)


Svolgimento del processo


È stata depositata la seguente relazione:
«1. S.D.L. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Consorzio “La Giostra”, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della sua vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d’acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata. Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Fu esteso il contraddittorio nei confronti del Comune di Marino, che si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
2. Proposto appello dal soccombente, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 settembre 2013, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre S.D.L. con atto affidato ad un solo motivo.
Resistono il Comune di Marino ed il Consorzio “La Giostra” con separati controricorsi.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 del codice civile.
Va rilevato, innanzitutto, che la sentenza impugnata, con affermazione non contestata, ha chiarito che la causa è stata decisa dal Tribunale inquadrando la domanda nell’art. 2043 cod. civ., ipotesi che differisce nettamente da quella dell’art. 2051 cod. civ. in punto di oneri probatori.
Ma anche a prescindere da ciò, assume comunque decisiva rilevanza il fatto che la Corte d’appello – con valutazione di merito non sindacabile in questa sede = ha attribuito la responsabilità del fatto dannoso all’esclusiva colpa del D.L. riconducibile al fatto che il medesimo, pur avendo percepito l’esistenza di un’enorme massa d’acqua sulla strada, non fermò la marcia della propria auto, ma entrò in quella che si rivelò essere una buca di grandi proporzioni. E poiché la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, la sentenza impugnata va comunque esente dalla prospettata censura.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

 

Motivi della decisione


1. In prossimità dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
Le considerazioni critiche di cui alla memoria non spostano, nella sostanza, i termini del giudizio e continuano a porre l’accento su questioni che sono state già affrontate nella relazione. Non resta che aggiungere e ribadire che la sentenza impugnata ha evidenziato, innanzitutto, che la causa era stata decisa fin dal giudizio di primo grado inquadrandola nella fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ. anziché in quella dell’art. 2051 cod. civ. e che tale profilo non è stato censurato in appello; per cui, stante l’evidente diversità fra le due fattispecie, soprattutto per quanto concerne il riparto dell’onere della prova, invocare in questa sede l’art. 2051 cit. ed il conseguente obbligo del custode potrebbe di per sé tradursi in una ragione di inammissibilità del ricorso.
È appena il caso di ricordare, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).
Ma anche in una fattispecie nella quale trovava applicazione l’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, questa Corte ha evidenziato che all’obbligo suddetto «fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa»; sicché, quando <da situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sul concetto di cosa come occasione dell’evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; v. pure la sentenza 26 maggio 2014, n. 11661). 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti dei controricorrenti, liquidate in conformità al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

(Omissis)


Redazione