Bocciata l’area C di Milano, sospeso il pedaggio per l’accesso al centro (Cons. Stato n. 2898/2012)

Redazione 25/07/12
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ORDINANZA

 

Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello, atteso che appare carente il presupposto su cui si fonda il potere esercitato con il provvedimento impugnato, con conseguenti prospettabili profili di illegittimità e/o nullità del medesimo, in relazione alle previsioni pianificatorie generali che appaiono da tempo scadute;

Ritenuto che l’interesse ad agire è evidentemente collegato all’indubbia lesione economica che il provvedimento impugnato cagionerebbe al concessionario cui appartiene la legittimazione ad agire in questo giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 4223/2012) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna il Comune appellato al pagamento di euro 1500,00, oltre accessori di legge, a favore dell’appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Redazione