Bando di concorso con requisito di ammissione Diploma di Geometra: va ammesso al concorso anche chi è in possesso della Laurea in Ingegneria o della Laurea in Architettura (TAR Basilicata, Potenza, n. 72/2013)

Redazione 07/02/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2012, proposto da:
***********, rappresentato e difeso dall’Avv. ********, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Plebiscito n. 7;

contro

Agenzia della Regione Basilicata per l’Erogazioni in Agricoltura (ARBEA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. ****************, come da mandato a margine dell’atto di costituzione ed in virtù della Del. Commissario Straordinario n. 46 del 29.3.2012, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm., in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

nei confronti di

-*********, rappresentato e difeso dall’Avv. ************, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm., in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
-***********, rappresentato e difeso dall’Avv. ***************, come da mandato a margine del controricorso, con domicilio eletto, in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
-**********, rappresentato e difeso dall’Avv. *************, come da mandato a margine dell’atto di intervento (notificato il 14.9.2012, oltre che all’ARBEA, a ***********, ********* e ***********), con domicilio eletto in Potenza Via Isca del ****** n. 144/a;
-*******, non costituita in giudizio;
-**********, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

-della graduatoria definitiva del concorso, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 15 Istruttori Tecnici di categoria C1, approvata con provvedimento n. 25 del 6.2.2012 (pubblicato nelle medesima giornata del 6.2.2012 sia sul sito informatico dell’ARBEA, sia nell’Albo Pretorio di tale Ente), nella parte in cui colloca al 17° posto ***********;

-dell’art. 10, comma 1, del bando del concorso di cui è causa (pubblicato nel ****************************** del 16.4.2009), nel caso in cui dovesse essere interpretato nel senso che il punteggio complessivo va determinato mediante la sommatoria dei punteggi, conseguiti nella prima prova scritta, nella seconda prova teorico-pratica, nella prova orale e nei titoli, anzicchè mediante la somma della media dei voti, riportati nella prima prova scritta e nella seconda prova teorico-pratica, e dei punteggi assegnati per la valutazione della prova orale e dei titoli;

-della nota prot. n. 460 del 24.1.2012, con la quale il Presidente della Commissione esaminatrice ha respinto formalmente l’istanza di autotutela, presentata da *********** il 17.1.2012;

 

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARBEA, di ***********, ********* e **********;

Visto il ricorso incidentale, proposto da ***********;

Visto il ricorso incidentale, proposto da *********;

Vista l’Ordinanza TAR Basilicata n. 110 del 4.7.2012;

Vista l’integrazione del contraddittorio, effettuata da *********** nei confronti di ************* e ****************;

Vista l’integrazione del contraddittorio, effettuata da ********* nei confronti di ******************, *************** e *************;

Vista l’integrazione del contraddittorio, effettuata da *********** nei confronti di ******************, *************** e *************;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di **************** e di *************;

Visto il ricorso incidentale, proposto da *************, notificato, oltre che all’ARBEA, anche a ***********, *********, ***********, ****************, ****************** e ***************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. ********************* e uditi gli Avv.ti Paolo G., *****************, su delega dell’Avv. ****************, ***************, ****************, **********************, **************** e *************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con bando, pubblicato nel ****************************** del 16.4.2009, l’Agenzia della Regione Basilicata per l’Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) indiceva un concorso, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 15 Istruttori Tecnici di categoria C1.

Tale Bando prevedeva:

1) come requisito di ammissione il Diploma di Scuola Media Superiore di ************** o di Agrotecnico o di Geometra (cfr. art. 1, comma 1);

2) che la domanda di partecipazione doveva essere redatta secondo l’apposito schema allegato al bando, il quale conteneva la dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, tra l’altro, di “tutti i titoli culturali e professionali richiesti o valutabili ai fini del presente bando e gli estremi relativi al loro conseguimento”, con l’espressa avvertenza che “i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria” (cfr. art. 2, commi 1 e 9) e prescriveva l’allegazione della “fotocopia del documento di identità in corso di validità”, del “curriculum in formato europeo” e degli “altri titoli e/o autocertificazioni” (cfr. fac simile della domanda, allegato al bando), specificando che “i candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso”, “a condizione che” tali integrazioni “pervengano entro il termine di scadenza” di presentazione della domanda di partecipazione del 6.5.2009 di 20 giorni dalla pubblicazione del bando nel BUR, con la puntualizzazione che, oltre tale termine perentorio, non era ammessa alcuna regolarizzazione “da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando” (cfr. art. 4, commi 3 e 4);

3) la Commissione esaminatrice disponeva di massimo 40 punti complessivi, di cui massimo: 10 punti per i titoli; 10 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova teorico-pratica; 10 punti per la prova orale (cfr. art. 6, comma 1);

4) il predetto punteggio di massimo 10 punti per i titoli risultava così suddiviso: a) 0,25 punti “per ogni voto” del diploma di ammissione al concorso “superiore a 54/60” (vecchio ordinamento) oppure 0,15 punti “per ogni voto” di tale diploma “superiore a 90/100” (nuovo ordinamento) fino ad un massimo di 1,5 punti; b) 1 punto per “l’abilitazione professionale relativa al diploma posseduto”; c) 0,10 punti per ogni mese di servizio effettivo di ruolo, prestato nella Pubblica Amministrazione in una categoria/qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 2 punti; d) punti 0,5 per l’idoneità conseguita in un concorso pubblico; e) massimo 5 punti per il curriculum, specificando che la Commissione esaminatrice, “nel fissare preventivamente i criteri di valutazione del curriculum, potrà indicativamente tener conto, in relazione al profilo professionale che il candidato andrà a rivestire: dell’eventuale possesso di ulteriori diplomi; dell’eventuale esperienza acquisita e/o attività svolta per conto di una Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo diverso dal servizio di ruolo, con merito particolare ove riguardante gli organismi pagatori; le eventuali pubblicazioni a carattere scientifico effettuate in qualità di autore o coautore ed dite in volume a stampa presso case editrici o riviste specializzate ed afferenti i servizi in agricoltura e/o le attività dell’organismo pagatore; altri eventuali titoli o esperienze anche formative”; con la puntualizzazione sia dell’obbligo dei candidati di “autocertificare, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso, il possesso dei titoli nonché la votazione conseguita, sia che “la mancata indicazione dei titoli comporta la non valutabilità dei titoli medesimi” e che “analogamente le eventuali pubblicazioni devono essere allagate alla domanda, pena la non valutabilità” (cfr. art. 7, commi 1 e 3);

5) “il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è determinato dalla soma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e della prova scritta e orale” (cfr. art. 10, comma 1).

Nella seduta del 31.1.2012 la Commissione esaminatrice approvava la seguente graduatoria: 1° posto ******************** con il punteggio complessivo di 30,25 punti, di cui 9,50 nella prima prova scritta, 8,50 nella seconda prova teorico-pratica, 4,25 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 2° posto ************************ con il punteggio complessivo di 27,75 punti, di cui 9 nella prima prova scritta, 7 nella seconda prova teorico-pratica, 3,75 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 3° posto ****************** con il punteggio complessivo di 27,63 punti, di cui 9,38 nella prima prova scritta, 7,50 nella seconda prova teorico-pratica, 3,75 nella valutazione dei titoli e 7 nella prova orale; 4° posto *************** con il punteggio complessivo di 27,50 punti, di cui 9 nella prima prova scritta, 8,25 nella seconda prova teorico-pratica, 2,25 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 5° posto ************** con il punteggio complessivo di 27,38 punti, di cui 8,13 nella prima prova scritta, 8,75 nella seconda prova teorico-pratica, 2,50 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 6° posto ***************** con il punteggio complessivo di 27,38 punti, di cui 8,88 nella prima prova scritta, 7,25 nella seconda prova teorico-pratica, 4,25 nella valutazione dei titoli e 7 nella prova orale; 7° posto ***************** con il punteggio complessivo di 27,28 punti, di cui 8,88 nella prima prova scritta, 7,75 nella seconda prova teorico-pratica, 2,65 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 8° posto ****************** con il punteggio complessivo di 27 punti, di cui 7 nella prima prova scritta, 9,25 nella seconda prova teorico-pratica, 2,75 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 9° posto *************** con il punteggio complessivo di 26,90 punti, di cui 9,50 nella prima prova scritta, 8,25 nella seconda prova teorico-pratica, 1,15 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 10° posto ************* con il punteggio complessivo di 26,75 punti, di cui 8 nella prima prova scritta, 7,75 nella seconda prova teorico-pratica, 3,50 nella valutazione dei titoli e 7,50 nella prova orale; 11° posto ********** con il punteggio complessivo di 26,75 punti, di cui 7 nella prima prova scritta, 9 nella seconda prova teorico-pratica, 2,75 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale; 12° posto ******* con il punteggio complessivo di 26,50 punti, di cui 9 nella prima prova scritta, 7,25 nella seconda prova teorico-pratica, 3,25 nella valutazione dei titoli e 7 nella prova orale; 13° posto ********** con il punteggio complessivo di 26,50 punti, di cui 7,25 nella prima prova scritta, 8,25 nella seconda prova teorico-pratica, 4 nella valutazione dei titoli e 7 nella prova orale; 14° posto ********* con il punteggio complessivo di 26,25 punti, di cui 9,50 nella prima prova scritta, 7,50 nella seconda prova teorico-pratica, 1,75 nella valutazione dei titoli e 7,50 nella prova orale; 15° posto *********** con il punteggio complessivo di 26 punti, di cui 9 nella prima prova scritta, 8,25 nella seconda prova teorico-pratica, 1,25 nella valutazione dei titoli e 7,50 nella prova orale; 16° posto **************** con il punteggio complessivo di 25,88 punti, di cui 8,88 nella prima prova scritta, 7,75 nella seconda prova teorico-pratica, 1,75 nella valutazione dei titoli e 7,50 nella prova orale; 17° posto *********** con il punteggio complessivo di 25,75 punti, di cui 8 nella prima prova scritta, 7 nella seconda prova teorico-pratica, 2,75 nella valutazione dei titoli e 8 nella prova orale (cfr. verbale n. 34 del 31.1.2012).

Tale graduatoria definitiva è stata approvata con provvedimento n. 25 del 6.2.2012, pubblicato nelle medesima giornata del 6.2.2012 sia sul sito informatico, sia nell’Albo Pretorio dell’ARBEA.

Intanto, con istanza di autotutela del 17.1.2012 G. Domenico aveva chiesto in via principale l’attribuzione di 1 punto per il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra, titolo espressamente dichiarato nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione, con il conseguente riconoscimento del 10° posto nella graduatoria, o, in via subordinata, la determinazione del punteggio complessivo mediante la somma della media dei voti, riportati nella prima prova scritta e nella seconda prova teorico-pratica, e dei punteggi assegnati per la valutazione della prova orale e dei titoli, con il conseguente riconoscimento del 14° posto nella graduatoria.

Con nota prot. n. 460 del 24.1.2012 il Presidente della Commissione esaminatrice respingeva formalmente tale istanza di autotutela.

Con istanza del 14.2.2012 G. Domenico ha chiesto l’accesso a tutti gli atti del concorso in commento ed in data 7.3.2012 tale accesso è stato integralmente consentito dall’ARBEA.

Il suddetto provvedimento n. 25 del 6.2.2012, nella parte in cui collocava al 17° posto ***********, unitamente al predetto art. 10, comma 1, del bando del concorso (nel caso in cui dovesse essere interpretato nel senso che il punteggio complessivo va determinato mediante la sommatoria dei punteggi, conseguiti nella prima prova scritta, nella seconda prova teorico-pratica, nella prova orale e nei titoli, anzicchè mediante la somma della media dei voti, riportati nella prima prova scritta e nella seconda prova teorico-pratica, e dei punteggi assegnati per la valutazione della prova orale e dei titoli) ed alla citata nota Presidente Commissione esaminatrice prot. n. 460 del 24.1.2012, sono stati impugnati con il presente ricorso (notificato il 21/23.3.2012, oltre che all’ARBEA, a F. Giuseppe, *********, **********, ******* e **********), deducendo la violazione degli artt. 7 e 10 del bando di concorso, degli artt. 7 e 8 DPR n. 487/1994, nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Si costituiva in giudizio il controinteressato F. Giuseppe, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, proponeva anche ricorso incidentale (notificato il 12/16.4.2012 all’ARBEA, al ricorrente, a M. Nunzio, a **********, ad ******* ed a **********), deducendo la violazione dell’art. 7 del bando di concorso, volto ad ottenere l’attribuzione di 1 punto per il possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di Perito Agrario, titolo espressamente dichiarato nel curriculum, allegato alla domanda di partecipazione al concorso in commento.

Si costituiva in giudizio il controinteressato *********, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso principale, proponeva anche ricorso incidentale (notificato il 21/23.5.2012 all’ARBEA, al ricorrente, a F. Giuseppe, a **********, ad ******* ed a **********), deducendo la medesima violazione dell’art. 7 del bando di concorso.

Con Ordinanza n. 110 del 4.7.2012 questo Tribunale, poiché a tutti questi tre candidati doveva essere attribuito 1 punto in più, ordinava:

a) a *********** di integrare il contraddittorio nei confronti di ************* e ****************;

b) a ********* di integrare il contraddittorio nei confronti di ******************, *************** e *************;

c) a *********** di integrare il contraddittorio nei confronti di ******************, *************** e *************.

A tanto gli onerati provvedevano rispettivamente nelle date 23/25.7.2012, 27.7/9.8.2012 e 17/23.7.2012.

Con atto di intervento (notificato il 14.9.2012 all’ARBEA, a ***********, ********* e ***********) si costituiva in giudizio il candidato ********** faceva presente che il possesso dell’abilitazione professionale, indicata nel curriculum, poteva essere valutata una sola volta.

Si sono costituiti in giudizio **************** ed *************, sostenendo l’infondatezza sia del ricorso principale, sia dei ricorsi incidentali proposti da ********* e **********..

Quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale (notificato il 18/22.10.2012 all’ARBEA, a ***********, *********, ***********, ****************, ****************** e ***************), con il quale è stata impugnata la graduatoria definitiva del concorso de quo ed il verbale n. 25 del 3.10.2011, nella parte in cui la Commissione esaminatrice aveva prestabilito che per l’attribuzione di massimo 5 punti per la valutazione del curriculum si sarebbe tenuto “altresì conto di abilitazioni professionali non valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, comma 1, del bando in questione”, deducendo la violazione dell’art. 12 DPR n. 487/1994 e dell’art. 7, comma 1, del bando, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso principale e dei ricorsi incidentale di ********* e ***********, di ordinare alla Commissione esaminatrice di specificare la quota del punteggio complessivo, assegnato ai curricula di ***********, ********* e ***********, da imputare all’abilitazione professionale, che doveva essere poi detratta con conseguente riformulazione della graduatoria definitiva. In altri termini, se a ***********, ********* e *********** doveva essere attribuito 1 punto per l’abilitazione professionale, a tali concorrenti doveva essere ridotto anche il punteggio del curriculum per la parte corrispondente alla medesima abilitazione professionale.

Con memoria del 17.11.2012 **************** ha, in via principale, chiesto la reiezione del ricorso principale e dei ricorsi incidentali di ********* e *********** ed, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso incidentale di ************* oppure “la precisa indicazione da parte del Collegio adito dei criteri di rinnovo delle procedure di valutazione dei titoli, che, se da un lato tengano conto dell’eventuale incremento del punteggio per presenza di abilitazioni, dall’altro sottraggano il punteggio attribuito per il medesimo motivo in sede di valutazione del curriculum”.

All’Udienza Pubblica del 20.12.2012 la controversia in esame passava in decisione.

DIRITTO

Risultano fondati sia il ricorso principale, sia i ricorsi incidentali, proposti da M. e F..

Con il primo motivo di impugnazione del ricorso principale G. Domenico ha chiesto l’attribuzione di 1 punto per il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra, titolo espressamente dichiarato nel curriculum, allegato alla domanda di partecipazione al concorso in esame.

La censura va accolta, attesocchè tale titolo, sebbene non dichiarato nel corpo della domanda di partecipazione al concorso, è stato esplicitamente indicato nell’ambito del curriculum, allegato alla domanda di partecipazione.

Al riguardo, va evidenziato che risultano irrilevanti sia la mancata trascrizione nel curriculum in formato europeo della frase “consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci” (contenuta nel fac simile della domanda, allegata al bando di concorso), sia l’omesso richiamo agli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000. Invero, deve ritenersi che anche il contenuto di quanto dichiarato nel curriculum sia stato attestato ai sensi degli artt. 46 e 47 citati, poiché alla domanda di partecipazione ed al curriculum è stata allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e tale allegazione costituisce, ai sensi del predetto DPR n. 445/2000, l’unico presupposto indispensabile per la formazione di una dichiarazione sostitutiva.

Mentre, l’art. 7, comma 3, del bando statuiva la sanzione della “non valutabilità dei titoli” soltanto per “la mancata indicazione dei titoli” e per la mancata allegazione alla domanda delle pubblicazioni.

Inoltre, quando l’art. 2, comma 9, del bando puntualizza che “i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria” risulta evidente che la parola “domanda” debba essere interpretata in senso estensivo. Del resto l’art. 2,comma 1,del bando prescriveva l’uso dell’apposito schema di domanda che prevedeva espressamente l’allegazione della “fotocopia del documento di identità in corso di validità”, del “curriculum in formato europeo” e degli “altri titoli e/o autocertificazioni”. Conseguentemente, deve ritenersi che il predetto l’art. 2, comma 9, del bando con la parola “domanda” allude all’intera documentazione, presentata all’ARBEA.

Pertanto, poiché il ricorrente principale nel curriculum aveva indicato il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra ed alla domanda di partecipazione aveva allegato la fotocopia del suo documento di identità in corso di validità, gli spetta l’attribuzione di 1 altro punto, come previsto in modo vincolato, cioè senza alcuna discrezionalità nell’ambito di un minimo e massimo di punteggi prestabiliti, dall’art. 7, comma 1, lett. b), del bando di concorso, e pertanto il punteggio complessivo di 26,75 punti.

Per gli stessi motivi, vanno accolti i ricorsi incidentali, proposti dai controinteressati *********** e *********, con attribuzione di 1 ulteriore punto per il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario e di Ingegnere, in quanto tali titoli erano stati espressamente indicati nel curriculum con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, va evidenziato che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. TAR Umbria n. 708 del 7.11.2008; TAR Pescara n. 463 del 9.5.2008; TAR Piemonte Sez. II n. 3028 dell’8.11.2004), nel caso in cui il bando di concorso prevede, come requisito di ammissione, il Diploma di Geometra, va ammesso al concorso anche il candidato in possesso della Laurea in Ingegneria o della Laurea in Architettura, in quanto il possesso di tali titoli di studio superiori devono ritenersi assorbenti, poiché le materie di studio, facenti parte dei Corsi di ****** in Ingegneria o Architettura, comprendono quelle del corso di studi di Geometra ed inoltre contemplano un maggiore livello di approfondimento.

Pertanto, dalla legittima ammissione al concorso in questione dei laureati in Ingegneria o Architettura discende anche l’obbligatoria valutazione del titolo di abilitazione all’esercizio delle rispettive professioni, tenuto pure conto della circostanza che il bando di concorso prevede l’attribuzione di 1 punto per l’abilitazione alla professione, attinente al titolo di studio di ammissione al concorso.

Per completezza, va pure precisato che con l’attribuzione di 1 ulteriore punto ai candidati ***********, ********* e *********** tali concorrenti non hanno ottenuto alcuna illegittima duplicazione di punteggio, a danno degli altri partecipanti al concorso che hanno più diligentemente indicato l’abilitazione professionale nel corpo della domanda di partecipazione, come pure sostengono i candidati **********, **************** ed *************.

Tale supposta duplicazione di punteggi si basa sulla circostanza che nella seduta del 3.10.2011 (cfr. verbale n. 25) la Commissione esaminatrice, nel prestabilire i criteri di valutazione del curriculum (massimo 5 punti), aveva specificato che avrebbe tenuto “altresì conto di abilitazioni professionali non valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, comma 1, del bando in questione”.

Ma il Collegio non può aderire alla sopra descritta ricostruzione dei candidati **********, **************** ed *************, in quanto l’art. 7, comma 1, del bando divideva il punteggio complessivo di massimo 10 punti per i titoli in:

1) massimo 5 punti, di cui: a) massimo 1,5 punti per il diploma di accesso al concorso (tenuto conto del voto conseguito); b) 1 punto per “l’abilitazione professionale relativa al diploma posseduto”; c) massimo 2 punti per il servizio effettivo di ruolo prestato nella Pubblica Amministrazione nella categoria/qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso (tenuto conto della durata di tale servizio); d) e massimo 0,5 punti per le idoneità conseguite in concorsi pubblici;

2) massimo 5 punti per la valutazione del curriculum, specificando che la Commissione esaminatrice poteva tener conto di eventuali: a) “ulteriori diplomi”; b) attività lavorative “non di ruolo” prestate in favore di una Pubblica Amministrazione; c) pubblicazioni scientifiche afferenti i servizi di in agricoltura; d) e “altri titoli o esperienze formative”.

Si evince, quindi, che gli elementi di valutazione del curriculum sono nettamente separati dagli altri titoli, con riferimento ai quali la stessa disposizione del bando prevede un altro determinato punteggio. Ed Allora per “ulteriori diplomi” si intende chiaramente che trattasi di diplomi diversi da quelli di ammissione al concorso e, parimenti, le parole “altri titoli” vanno interpretate nel senso che trattasi di titoli diversi dall’abilitazione professionale relativa al diploma posseduto. A riprova di ciò, va pure rilevato che per il servizio di ruolo viene previsto un determinato punteggio, mentre per la valutazione del curriculum viene indicato soltanto il servizio non di ruolo ed, infine, va evidenziato che le pubblicazioni a carattere scientifico possono essere valutate soltanto nell’ambito del curriculum.

Pertanto, deve essere escluso che la Commissione esaminatrice abbia prestabilito dei criteri di valutazione del curriculum violativi delle suddette prescrizione del bando di concorso.

Conseguentemente, deve ritenersi che con le predette parole “abilitazioni professionali non valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, comma 1, del bando in questione” la Commissione esaminatrice intendeva riferirsi alle ulteriori abilitazioni professionali diverse da quella relativa al diploma posseduto, cioè che non poteva e/o doveva essere valutata nell’ambito del curriculum l’abilitazione professionale connessa al diploma di ammissione al concorso in commento.

Perciò, per il ricorrente incidentale M. non poteva non tenersi conto, in sede di valutazione del suo curriculum, della più qualificante abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere rispetto a quella connessa al diploma di Geometra o di Perito Agrario, in quanto la Laurea è un titolo di studi superiore a quello di ammissione al concorso in esame.

Inoltre, va rilevato che la Commissione esaminatrice nella seduta del 3.10.2011 (cfr. verbale n. 25) ha logicamente prestabilito che la valutazione del curriculum doveva essere espressa con “un giudizio finale complessivo (punteggio compreso tra zero e cinque) tale da indicare l’attitudine del candidato ad assolvere alle funzioni proprie della qualifica professionale per la quale concorre”, specificando che “nell’esame dei curricula presentati, la Commissione valuterà complessivamente la competenza professionale dei candidato come traspare da detto documento”.

Perciò, il Collegio non deve ordinare alla Commissione esaminatrice di rinnovare la valutazione del curricula e/o di disaggregare il punteggio complessivo attribuito ai candidati per la valutazione dei rispettivi curricula, poiché trattasi di un punteggio globale che non può essere suddiviso e/o parcellizzato.

I candidati ********** e **************** chiedono espressamente la riduzione del punteggio attribuito ai curricula di ***********, ********* e **********.. Invero, il primo avrebbe dovuto articolare apposito ricorso incidentale; il secondo, per dimostrare quanto sostenuto, avrebbe dovuto dedurre nell’ambito del ricorso incidentale proposto una censura più specifica e/o analitica, riferita ai punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, e non limitarsi a supporre apoliticamente la valutazione nell’ambito del curriculum dell’abilitazione professionale relativa al diploma posseduto, senza offrire alcun indizio, oltre all’indicazione delle predette parole equivoche “abilitazioni professionali non valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, comma 1, del bando in questione”: ciò tenuto pure conto di quanto statuito dall’art. 40 Cod. Proc. Amm., come modificato dal D.Lg.vo n. 160/2012 (cd. secondo correttivo).

Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di impugnazione del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, proposti dai controinteressati F. Giuseppe e *********, la graduatoria del concorso in commento va riformulata nel seguente modo: 1° ********************, punti 30,25; 2° ************************, punti 27,75; 3° ******************, punti 27,63; 4° ***************, punti 27,50; 5° **************, 27,38; 6° *****************, punti 27,38; 7° *****************, punti 27,28; 8° *********, punti 27,25; 9° ***********, punti 27; 10° ******************, punti 27; 11° ***************, punti 26,90; 12° ***********, punti 26,75; 13° *************, punti 26,75; 14° **********, punti 26,75; 15° *******, punti 26,50; 16° **********, punti 26,50.

Per completezza, con riferimento al primo motivo di impugnazione del ricorso principale, va dichiarata inammissibile la censura, con la quale viene contestata l’attribuzione di 2,75 punti per il curriculum, in quanto assolutamente generica.

Al riguardo, come sopra già detto, va evidenziato che l’art. 7, comma 1, lett. b), del bando di concorso prevedeva l’attribuzione di massimo 5 punti per il curriculum, specificando che la Commissione esaminatrice, “nel fissare preventivamente i criteri di valutazione del curriculum, potrà indicativamente tener conto, in relazione al profilo professionale che il candidato andrà a rivestire: dell’eventuale possesso di ulteriori diplomi; dell’eventuale esperienza acquisita e/o attività svolta per conto di una Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo diverso dal servizio di ruolo, con merito particolare ove riguardante gli organismi pagatori” (nella seduta del 3.10.2011 la Commissione esaminatrice precisava che sarebbe stata privilegiata l’esperienza “maturata nel settore tecnico-agricolo-ambientale-forestale e nell’istruttoria/controllori domande connesse alla PAC e/o allo sviluppo rurale”: cfr. verbale n. 25 del 3.10.2011); “le eventuali pubblicazioni a carattere scientifico effettuate in qualità di autore o coautore ed dite in volume a stampa presso case editrici o riviste specializzate ed afferenti i servizi in agricoltura e/o le attività dell’organismo pagatore” (nella seduta del 3.10.2011 la Commissione esaminatrice precisava che sarebbero state privilegiate le pubblicazioni “riguardanti i settori agricolo-ambientale-forestale”: cfr. verbale n. 25 del 3.10.2011); “altri eventuali titoli o esperienze anche formative” (nella seduta del 3.10.2011 la Commissione esaminatrice precisava che sarebbe stata assegnata la “priorità ai corsi formativi, attinenti alle materie gestionali delle Agenzie di pagamento: cfr. verbale n. 25 del 3.10.2011).

Pertanto, tenuto conto della sufficiente analiticità di tali criteri di valutazione, prestabiliti dalla Commissione esaminatrice, non può ritenersi che sia stata impedita e/o limitata la tutela giurisdizionale, in quanto il predetto punteggio 2,75 punti, assegnato al curriculum del ricorrente principale, va letto alla luce deii criteri di valutazione (cfr. TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009).

E va sottolineato che si tratta di un giudizio irripetibile, in quanto è stato formulato contestualmente ad altri giudizi, per cui, se adottato in un tempo diverso, potrebbe assumere un valore diverso, soprattutto se poi a rendere tale giudizio fossero chiamate persone diverse.

Di fronte a tale tipo di valutazione il ricorrente non è sfornito di tutela, in quanto può dedurre il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, dimostrando che la Commissione giudicatrice non ha usato lo stesso metro di valutazione, poiché gli ha assegnato un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito ad altri candidati, che avevano allegato un curriculum indicante un’attività professionale pari o addirittura inferiore sia sotto l’aspetto quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo rispetto a quello presentato dal ricorrente. In tal caso, il Giudice Amministrativo può ordinare alla medesima Commissione esaminatrice (al riguardo va precisato che questo Tribunale non ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di accoglimento dell’impugnazione di un giudizio espresso da una Commissione esaminatrice, tale giudizio deve essere ripetuto da un’altra Commissione esaminatrice o da diversi componenti, dal momento che in tal modo verrebbe lesa la par condicio tra i concorrenti, poiché un candidato verrebbe giudicato da persone diverse rispetto agli altri candidati, per cui non verrebbe più adottato lo stesso metro di valutazione che è stato adottato nei confronti degli altri candidati: sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 623 del 28.9.2007) di rivalutare il proprio operato, tenendo conto di quanto statuito dal Giudice Amministrativo, e, se ritiene di confermare i precedenti punteggi, di corredare tali punteggi con un’adeguata e/o idonea motivazione. Successivamente, se il partecipante alla selezione impugna nuovamente l’operato della Commissione esaminatrice, il Giudice Amministrativo, se non ritiene legittimi i successivi punteggi attribuiti e le connesse motivazioni, può esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, sostituendosi alla Commissione esaminatrice direttamente o tramite un Commissario ad acta.

Ma, nella specie, il ricorrente principale non ha dedotto che la Commissione esaminatrice non ha usato lo stesso metro di valutazione, mentre dal verbale n. 28 del 28.10.2011 risulta che, tra i 41 curricula valutati, il ricorrente principale ha ottenuto il terzo migliore punteggio.

Parimenti risulta infondato il secondo motivo di impugnazione del ricorso principale, con il quale è stato impugnato per violazione degli artt. 7 e 8 DPR n. 487/1994, l’art. 10, comma 1, del bando del concorso, se interpretato nel senso che il punteggio complessivo va determinato mediante la sommatoria dei punteggi, conseguiti nella prima prova scritta, nella seconda prova teorico-pratica, nella prova orale e nei titoli, anzicchè mediante la somma della media dei voti, riportati nella prima prova scritta e nella seconda prova teorico-pratica, e dei punteggi assegnati per la valutazione della prova orale e dei titoli.

Infatti, mentre l’art. 7, comma 3, DPR n. 487/1994 statuisce che nel concorso per esame “il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio orale”, l’art. 8, comma 4, DPR n. 487/1994 stabilisce che nel concorso per titoli ed esami “la votazione complessiva e determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”.

Pertanto, dal chiaro tenore letterale di tali norme si desume agevolmente che il criterio della “media dei voti conseguiti nelle prove scritte” si applica soltanto con riferimento ai concorsi per esame, mentre nei concorsi per titoli ed esami, come quello oggetto della controversia in esame, vige il diverso criterio della somma di tutti i voti, riportati in tutte le prove scritte sostenute.

Tale diversa disciplina normativa trova la sua giustificazione nella circostanza che, se nei concorsi per titoli ed esami venisse considerata la media dei voti delle prove scritte, il punteggio per la valutazione dei titoli acquisirebbe un peso di gran lunga maggiore rispetto a quello predeterminato dalla vigente normativa, che disciplina la materia dei concorsi presso un determinato tipo di Enti, o dal bando di concorso (per es., nella specie, verrebbe alterata la proporzione, prestabilita dall’art. 6, comma 1, del bando, secondo cui la valutazione dei titoli può incidere sul punteggio complessivo nella misura massima del 25%, mentre la valutazione di entrambe le prove scritte può incidere sul punteggio complessivo nella misura massima del 50%), determinando il conseguimento di una migliore posizione in graduatoria da parte di quei candidati, che hanno riportato un punteggio minore nelle prove scritte, ma hanno ottenuto un punteggio più alto nella valutazione dei titoli (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 31 del 4.2.2010).

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso principale nei limiti suindicati ed anche l’accoglimento di entrambi i ricorsi incidentali, proposti dai controinteressati F. Giuseppe e *********, con la riformulazione della graduatoria del concorso in esame nel senso sopra indicato.

Tenuto conto della non facile interpretazione delle sopra descritte norme del bando di concorso, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre rimangono a carico del ricorrente e dei ricorrenti incidentali le spese, relative ai connessi Contributi Unificati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie sia il ricorso principale, sia entrambi i ricorsi incidentali, proposti dai controinteressati F. Giuseppe e *********, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012

Redazione