Bambini con la valigia: legittimo il ritiro del passaporto del minore se viene meno l’assenso all’espatrio di un genitore (TAR Sent. N. 00005/2012)

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La vicenda affrontata dal Tar Lombardia, Milano n. 05 del 02/01/2012 può, sotto alcuni aspetti, essere sussunta tra quelle attinenti il c.d. fenomeno dei “bambini con la valigia”, che, più propriamente riguarda tutte le problematiche connesse ai matrimoni misti ed alla sottrazione di minori.

Il caso. È proprio per scongiurare tale rischio che un padre ricorreva al Questore per il ritiro del passaporto della figlia. Infatti la compagna, cittadina straniera, al termine di una separazione burrascosa, aveva ottenuto dal Tribunale dei minori “l’allontanamento di quest’ultimo dalla casa familiare”. Lo stesso disponeva, in forza della legge sull’affidamento condiviso, che la bambina restasse con la madre. Un precedente provvedimento, però, aveva disposto il divieto di espatrio della stessa, decisione che non era stata né revocata né modificata da questo successivo.

Il padre, perciò, ricorreva al Questore per l’ottemperanza di tale atto ed il ritiro immediato del passaporto. La madre gravava tale decisione presso il Tar per presunti vizi di legittimità e per la violazione del diritto al contraddittorio. Il tribunale amministrativo, invece, la confermava.

Legittimo il ritiro del passaporto del minore in assenza del consenso all’espatrio di entrambi i genitori. Ha riconosciuto che “il ricorso è immune dalle censure sollevate”, poiché l’art. 12 L. 11185/67, “recante norme sui passaporti”, riconosce la competenza del Questore su tali istanze. “In ogni caso, a prescindere dal provvedimento del Tribunale dei Minorenni, sussisteva, quale specifico fattore legittimante il ritiro del passaporto, l’ipotesi (di cui all’art. 3, lett. a della legge citata) relativa proprio ai soggetti sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, che divengano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa (nella specie, era venuto meno l’assenso del padre).”.

Il consenso, infatti, era stato negato perché l’altro genitore temeva la sottrazione della figlia.

Brevi cenni sui “bambini con la valigia”. In Italia e, più in generale, in Europa è talmente diffuso il fenomeno dei “bambini con la valigia” (minori contesi tra genitori di nazionalità diverse) da essere, ormai, una vera e propria piaga sociale. Il termine corretto per descrivere questa problematica è “sottrazione internazionale di minori” e si tratta di veri e propri rapimenti (kidnapping). La maggior parte delle volte l’altro genitore non sa più nulla del figlio ed è difficilissimo od addirittura impossibile mantenere quel legame universalmente riconosciuto e fondamentale per il corretto sviluppo della piccola “vittima”.

Purtroppo è in costante aumento. Infatti dagli 89 casi del 1998 si è passati ai 266 del 2010, come attestato da un dossier governativo (Ministeri degli Affari esteri, delle Pari opportunità, della Giustizia e dell’Interno), così che si è resa necessaria la creazione di una “task force interministeriale per il coordinamento delle azioni di contrasto al fenomeno dei bimbi contesi a livello internazionale” .

La Corte di Giustizia Europea è dovuta intervenire ripetutamente per tutelare gli interessi del minore e colmare le lacune delle varie leggi su questo argomento (CGCE sez. II C.-256/09 e sez. III C.-211/10 PPU del luglio 2010 hanno chiarito alcune ambiguità e dettato nuovi criteri interpretativi del Regolamento (CE) n. 2201/2003, abrogante il n. 1347/2000, “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale” e nello specifico sull’exequatur dei provvedimenti provvisori e/o cautelari emanati da autorità estere; sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 16; 19 giugno 1990, causa C 213/89, Factortame e a., Racc. pag. I 2433, punto 19; 20 settembre 2001, causa C 453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I 6297, punto 25, 17 settembre 2002, causa C 253/00, Muñoz e Superior Fruiticola, Racc. pag. I 7289, punto 28 e 8 novembre 2005, causa C 443/03, Leffler, Racc. pag. I 9611, punto 51).

Si ricordi che “uno dei diritti fondamentali del bambino è infatti quello, sancito dall’art. 24, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, e il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (v. sentenza 23 dicembre 2009, causa C 403/09 PPU, Detiček, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54). Orbene, è giocoforza constatare che, il più delle volte, un trasferimento illecito del minore, a seguito di una decisione presa unilateralmente da uno dei suoi genitori, priva il bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore (sentenza Detiček, cit., punto 56)” (CGCE C-256/09 cit.).

Le principali convenzioni europee ed internazionali come il trattato di New York sulla tutela del fanciullo del 1989, la Convenzione dell’Aja del 1996, la Conferenza di Tampere, il Trattao di Lisbona ed il regolamento n. 44/01 sanciscono diritti del bambino, impongono doveri ai genitori (v. responsabilità genitoriale). Quest’ultimo regolamento, poi, esplica che il sistema elaborato dal n. 2201/2003 CE consente di riconoscere e dare esecuzione anche a provvedimenti disciplinati da tali convenzioni e relativi a materie non espressamente contenute in esso.

In Italia esiste un solo precedente specifico: Cass. sez. I civ. n. 16549/10 (v. nota a sentenza “Bambini contesi e riconoscimento di provvedimenti internazionali in materia di matrimonio e responsabilità dei genitori: nuovi criteri interpretativi del Regolamento comunitario” di Milizia in “DirittoeGiustizi@” del 07/08/10).

Si ricordi, infine, che solo di recente è stato introdotto uno specifico reato di sottrazione di minore (V. Natalini “Figli contesi: l’analisi del nuovo delitto (procedibile d’ufficio) di sottrazione e trattenimento di minori all’estero” nota margine dell’introduzione dell’art. 574 cp contenuto nel c.d. “Pacchetto sicurezza” ibidem negli arretrati del 10/10/09) e che sovente questi atti sono dettati dal desiderio di salvarli da maltrattamenti ed abusi anche sessuali (per un ulteriore approfondimento cfr anche AA. VV. “ Maria ed i bambini contesi. Oltre la vicenda di Cogoleto” ed. Ancora, 2007; “Minori Contesi, la Farnesina presenta una guida pratica per genitori ed operatori”; “Ministero degli Affari Esteri, “Bambini contesi – Guida per i genitori”, pubblicazione presentata il 6 ottobre 2008” in “DirittoeGiustizi@” del 07/10/08).

Da quanto succintamente esplicato è palese la richiamata connessione del caso in analisi con le problematiche sopra sinteticamente descritte, dato che il ricorso del padre era volto a scongiurare tali rischi.

 

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Sentenza collegata

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Dott.ssa Milizia Giulia

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