Avvocato: onorario professionale e prova dell’attività svolta (Cass. n. 11843/2012)

Redazione 12/07/12
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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Cosenza ex art. 29 L. n. 794/1942 del 5-7-2006 l’avvocato S.V., premesso di aver difeso F.E. in un giudizio civile dinanzi a quello stesso Tribunale definito con sentenza n. 148/2005, essendo subentrato al suo collega avvocato M.M. senza ottenere il pagamento del corrispettivo della sua attività professionale, chiedeva la condanna della F. al pagamento a tale titolo della somma di Euro 888,50 oltre accessori; la F. non si costituiva in giudizio.
il Tribunale adito con ordinanza dell’11-1-2007 accoglieva in parte il ricorso, e condannava la F. al pagamento in favore del ricorrente per competenze professionali della somma di Euro 250,00 oltre IVA, CAP e 10% per esborsi, rilevando che dalle risultanze di causa era emerso che il V. nel giudizio in cui aveva assistito la suddetta cliente aveva semplicemente steso la comparsa di costituzione in sostituzione del collega M. ed aveva partecipato a due udienze.
Per la cassazione di tale ordinanza il V. ha proposto un ricorso articolato in un solo motivo; la F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

 

Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. – 5 e 6 del D.M. n. 585 del 1994 e 112 c.p.c., censura l’ordinanza impugnata per non aver valutato adeguatamente l’attività professionale espletata dall’esponente in favore della F. come risultante dalla documentazione prodotta; invero l’avvocato V. , oltre a redigere la comparsa di costituzione in sostituzione del collega M. , aveva redatto anche una comparsa conclusionale depositata in termini unitamente al fascicolo di parte ed annotata all’indice dello stesso il 24-11-2003, con timbro di deposito apposto dal cancelliere in data 25-11-2003;
comunque era stata liquidata una somma assolutamente irrisoria a fronte della complessa attività professionale svolta.
Il ricorrente inoltre assume che erroneamente il Tribunale non ha applicato l’art. 5 del D.M. n. 585 del 1994, non avendo lo stesso tenuto conto della complessità e dell’importanza delle questioni trattate e dell’impegno profuso dal professionista in relazione alle stesse.
Infine il V. rileva che l’ordinanza impugnata non ha espresso le ragioni per le quali non ha considerato voci espressamente previste nel tariffario per quanto riguarda sia i diritti di procuratore che gli onorari di avvocato, e neppure ha riconosciuto delle spese indicate e sostenute, come ampiamente documentato dal ricorrente.
La censura è infondata.
Anzitutto deve rilevarsi che il ricorrente non ha provato di aver svolto in favore della F. in relazione al giudizio in cui l’aveva assistita ulteriori attività professionali oltre quelle riconosciute dall’ordinanza impugnata; in particolare in atti non vi è alcuna traccia di una pretesa comparsa conclusionale redatta da parte dell’avvocato V.; né d’altra parte può addebitarsi al Tribunale di Cosenza il fatto di aver escluso dal computo delle competenze e degli onorari di avvocato diverse voci previste nella tabella di cui al D.M. n. 585 del 1994, se non è stata offerta la prova dell’effettivo espletamento delle attività astrattamente previste dalla tabella; al riguardo il ricorso è estremamente generico laddove si richiama solo astrattamente ad una complessa attività professionale di cui non vengono indicate le concrete articolazioni tramite le quali si sarebbe svolta.
Con riferimento poi al profilo di censura riguardante la mancata applicazione dell’art. 5 del D.M. n. 585 del 1994 nella parte in cui è prevista la possibilità, nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, della liquidazione degli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti, è appena il caso di osservare che tale norma attribuisce al giudice in proposito soltanto un potere discrezionale il cui esercizio, nella specie, non risulta che neppure sia stato sollecitato dall’avvocato V.; del resto in questa sede il ricorrente non ha fatto alcun riferimento a questioni di particolare importanza eventualmente trattate nella causa in cui egli ha assistito la F.; anzi nel ricorso non si rinviene il minimo accenno all’oggetto di tale controversia.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

Redazione