Avvocato: la morte della sorella costituisce un legittimo impedimento a presenziare all’udienza (Cass. pen. n. 32949/2012)

Redazione 22/08/12
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Svolgimento del processo

1. B.R. e P.S. impugnano la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò entrambi responsabili del delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, commesso in (omissis).

Nella sentenza impugnata è stata schematizzata la disamina del giudice di primo grado e le ragioni per le quali è stata affermata la responsabilità di B.R. e, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero e dalla parte civile, anche di P.S., in base alla prova univoca del concorso di entrambi nella sottrazione della “motopala” sottoposta a pignoramento, tra l’altro tenuto conto che il proprietario non ha presentato alcuna denuncia di furto.

La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di rinvio dell’avvocato **************** difensore di entrambi gli imputati, presentata il giorno prima dell’udienza, poichè l’impedimento, dovuto a un grave lutto famigliare e alla circostanza che lo stesso giorno dell’udienza vi sarebbero state le esequie, non era considerare assoluto: da un lato, perchè la richiesta era stata formulata in termini estremamente vaghi per la mancanza dell’ora del funerale rispetto a quello dell’udienza, che di solito si prosegue anche nel pomeriggio e ciò avrebbe consentito all’avv.to ******* di partecipare a entrambi gli impegni; dall’altro, nell’istanza sono indicate le ragioni per le quali il difensore non avrebbe potuto avvalersi.

2. La difesa propone ricorso e deduce:

– mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale.

Il difensore, dopo una premessa relativa alla genesi della vicenda e ai suoi sviluppi processuali, rileva che erroneamente la Corte ha ritenuto generiche le ragioni della richiesta di rinvio, tenuto conto che vi era specifico riferimento a un grave lutto famigliare, circostanza che non avrebbe dovuto richiedere ulteriori precisazioni.

Nel ricorso, l’avv.to ****** chiarisce che la defunta era l’unica sua sorella.

Infondato il rilievo della Corte d’appello secondo cui sarebbe stato possibile assistere ai funerali e poi partecipare all’udienza. Al riguardo, il ricorrente deduce che non si è tenuto conto che il luogo delle esequie era Orvieto che dista circa 100 km da Perugia.

– irregolarità della denuncia-querela per mancata osservanza dell’art. 337 c.p.p. che richiede la firma autentica.

– erronea applicazione e interpretazione dell’art. 388 c.p., comma 3, da considerare reato proprio e non può che essere attribuito solo al proprietario del bene sottoposto a pignoramento. B., oltre a non essere il proprietario della pala meccanica, non era la persona nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento.

– Erronea affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di P.S. fondata su una contraddirtela affermazione, poichè se la proprietà della cosa sottoposta a sequestro è stata attribuita a B. non si comprende come possa poi essere riconosciuta proprietaria anche P.S..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questione assorbente rispetto a tutte le altre è quella relativa al diniego della sussistenza del legittimo impedimento dell’avvocato **************** a presenziare all’udienza del 5 luglio 2011 dinanzi alla Corte d’appello di Perugia.

Non è da revocare in dubbio, ad avviso del Collegio, che la situazione rappresentata dal difensore di fiducia di entrambi gli imputati, con istanza presentata il giorno prima dell’udienza (ff. 35 e 40 fase, appello), fosse tale da integrare il legittimo impedimento a essere presente alla trattazione del processo.

E’ evidente che La Corte d’appello, data per accertata la situazione rappresentata dalla difensore, ha ritento che fosse onere dello stesso istante dimostrare l’impossibilità a partecipare all’udienza, dopo la cerimonia funebre del congiunto e, in ogni caso, a dimostrare l’impossibilità di farsi sostituire da altro avvocato.

Va al riguardo osservato che l’assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento “materiale” a partecipare all’udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch’esse di ostacolo alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli.

Se si dovesse intendere per impossibilità a comparire il solo “materiale” o “fisico” ostacolo per il difensore a essere presente in udienza, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni diverse e riconducibili a eventi gravi sotto il profilo “umano e morale” – quale è senza dubbio la morte di un “prossimo congiunto”(nella specie, come si è precisato in ricorso, la sorella) le cui esequie siano concomitanti al giorno di udienza – che possano costituire legittimo impedimento per il difensore.

Peraltro, la morte di un “prossimo congiunto” è un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti può costituire causa per giustificare l’assenza dal lavoro e non si comprende per quale ragione il difensore, al quale è attribuita un prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto “umano e morale”.

In conclusione, l’assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d’opera a essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio.

Redazione