Avvocato: esame di abilitazione (Cons. Stato n. 1407/2013)

Redazione 07/03/13
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FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il Ministero della Giustizia chiede l’annullamento della sentenza con cui è stato annullato il provvedimento di comunicazione dell’esito negativo delle prove scritte degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2010.

Con ordinanza cautelare n.5018 del 15.11.2012, la Sezione aveva riformato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva disposto l’ammissione con riserva, sul rilievo per cui “il Giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione in sede giurisdizionale a quella che sia espressiva delle competenze attribuite dalla legge alla Commissione esaminatrice, salvo i casi macroscopici in cui si colga un vizio manifesto tale da inficiare il giudizio tecnicodiscrezionale; un vizio di tal genere non sembra allo stato potersi cogliere, anche alla luce della considerazione che le contestate correzioni sul verbale appaiono siglate dagli estensori del verbale stesso”.

Ciò nonostante, con la sentenza impugnata il TAR ha affermato l’illegittimità dell’esclusione con riferimento ai seguenti elementi:

– il “rimaneggiamento” dei voti numerici dati al “parere penale” (in un primo momento valutato con 32 pt.), e poi successivamente modificato in 30 pt.; e sia all’ “atto giudiziario” (prima valutato in 28 pt. e poi rivalutato con 26 pt) ed il punteggio totale già risultante in 90, scritto in cifre ed in lettere, era stato corretto in 86 pt.;

– tale circostanza doveva far ritenere che gli elaborati erano stati valutati in due momenti diversi, e successivi, così contravvenendo al principio dell’immediatezza della valutazione e dell’annotazione, in numeri e lettere, del punteggio attribuito;

– le cancellature e le modifiche rilevate nel verbale del 10.2.2011 avrebbero immotivatamente invalidato la valutazione espressa senza rendere comprensibile il percorso logico che avrebbe indotto la commissione esaminatrice a rivedere il primo giudizio di sufficienza, che era immediatamente espresso ed annotato in verbale ed in calce agli elaborati.

Il Ministero, senza l’intestazione di specifiche rubriche, lamenta l’erroneità della decisione sotto diversi profili per l’irrilevanza sul piano giuridico degli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata.

La controinteressata si è ritualmente costituita in giudizio, versando alcuni atti e documenti ed una memoria con cui ha riepilogato le proprie argomentazioni ed ha concluso per il rigetto dell’appello ricordando come, per effetto della riforma in appello del provvedimento cautelare adottati dal TAR, era stata cancellata dall’Albo degli Avvocati di Cosenza, al quale era stata nel frattempo iscritta a seguito del superamento dell’orale.

Chiamata all’udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è fondato.

A sostegno dell’appello il Ministero appellante:

– assume che le operazioni di correzione delle prove non potevano invalidare la genuinità sostanziale del processo verbale;

– lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal Primo Giudice, la presenza di correzioni al verbale non avrebbe rilevanza nel caso in cui siano state espressamente approvate con postille e firma;

– contesta altresì che la presenza di cancellature non potesse essere riferita alla Commissione e che il giudizio non fosse corrispondente all’effettiva volontà della Commissione;

– infine per ragioni di completezza sottolinea che non sarebbe stato violato alcun principio di collegialità, dovendo peraltro presumersi l’unanimità in assenza del dissenso di alcun commissario,.

Il motivo merita piena condivisione.

Al riguardo, non sono emerse nuove e diverse ragioni per discostarsi dalle precedenti pronunce cautelari adottate sulla vicenda in esame. Come anticipato nella prima ordinanza cautelare sulla presente vicenda, non può essere condivisa la tesi sulla rilevanza ex se ai fini della legittimità della correzione dei voti della prova scritta, posta a fondamento dell’accoglimento del ricorso introduttivo dai primi giudici.

Anche se nel verbale redatto nella seduta del 10.02.2011 la V° sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato della sessione 2010 aveva mutato in diminuzione i voti inizialmente riferiti agli elaborati della ricorrente ed aveva corretto i giudizi espressi in merito agli elaborati, non vi sono reali tuttavia ragioni per ritenere che il verbale non corrispondesse al giudizio effettivo della Commissione sugli elaborati.

Al riguardo, ricordato che il verbale relativo alla correzione delle prove scritte fa prova fino a querela di falso (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI 18 ottobre 2011 n. 5597), solo nel caso di dichiarazione giudiziale della falsità del verbale le cancellature avrebbero potuto avere giuridico rilievo in questa sede.

Ma nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova di avere intrapreso un’azione per dimostrarne la falsità.

Deve dunque escludersi la possibilità di affermare la non riferibilità del verbale ai componenti della commissione ed alla commissione nel suo intero in assenza di specifiche verbalizzazioni di dissenso o di contrarietà da parte di altri commissari, o comunque di altre iniziative di aperta dissociazione (cfr. Cons. St., sez. IV 19 maggio 2008 n. 2293 e 27 marzo 2008 n. 1257).

Non vi sono ragioni per ritenere che il giudizio della Commissione non sia stato unitario e collegiale o che sia stato viziato da inconfessabili fattori estranei.

Infatti le modifiche delle prime votazioni, di per sé, non erano un indizio sicuro di illegittimità del giudizio in quanto, proprio in ragione dell’opinabilità e della discrezionalità dei giudizi, ben poteva essere frutto di un ulteriore approfondimento e rivisitazione della prima valutazione onde assicurare la par condicio, l’equità e la correttezza delle valutazioni di tutti i concorrenti. Tali finalità sono presidiate dai principi di immediatezza del voto e di continuità,e contestualità delle operazioni della Commissione valutatrice.

Le eventuali cancellature o correzioni di un verbale di commissione di esame devono essere approvate con postille o segni tali, posti prima delle sottoscrizioni, da garantire la riferibilità alla commissione e comunque la non avvenuta correzione dopo la chiusura del verbale stesso, senza che vi sia la necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti o peculiari motivazioni delle valutazioni effettuate.

Qui, la modifica dei voti sugli elaborati e sulla tabella era stata correttamente effettuata con l’apposizione delle sigle di approvazione del competente presidente della sottocommissione prima della firma, il che elimina ogni incertezza sull’intervento di terze persone.

In definitiva, non vi sono elementi per ritenere che la stesura del verbale d’esami non corrispondesse all’effettiva volontà della Commissione e, sotto il profilo sostanziale, comunque, non vi sono elementi per affermare che il procedimento valutativo sia stato realmente viziato da incongruenze ed incertezze e che giudizio non fosse stato presidiato dalla necessaria correttezza ed attendibilità.

L’appello è, dunque, fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della decisione impugnata.

Le spese possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.

2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013

Redazione