Avvocato: assolto dal reato di ingiuria chi critica con parole pesanti l’operato dell’altro (Cass. pen. n. 32987/2012)

Redazione 22/08/12
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Fatto e diritto

Con sentenza 1.4.2011, il tribunale di Teramo ha confermato la sentenza 7.6.04 del giudice di pace della stessa sede, con la quale A. C. è stato condannato alla pena di € 600 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile , perché ritenuto colpevole del reato di ingiuria in danno dell’avvocato L. G., per aver inviato ripetute comunicazioni scritte in cui affermava l’incapacità professionale di quest’ultimo.
L’A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 552 co. 1 lett. c) c.p.p. e 20 co. 2 lett. c) d.lgs. 274/2000: l’imputazione si limita a indicare gli strumenti per mezzo dei quali sarebbe stata realizzata l’ipotesi criminosa, senza indicare quali siano le parole o le locuzioni offensive. In tal modo l’imputato non è in grado di scegliere e impostare una linea difensiva. L’eccezione di nullità dell’imputazione è stata rigettata senza congrua motivazione dal giudice di pace e dal tribunale e viene riproposta in questa sede.
2. vizio di motivazione : la sentenza omette di indicare gli elementi di fatto sui quali si fonda.
Il riferimento generico a “riscontri documentali e testimoniali emersi” non consente di comprendere il percorso logico giuridico che ha indotto il giudicante al giudizio di condanna;
3. violazione delle legge penale: negli scritti non c’è traccia di locuzioni ingiuriose e il tenore complessivo della missiva riguarda esclusivamente l’attività professionale e le modalità attraverso cui la stessa è gestita, in nessun modo riguardando questioni personali o comunque tali da coinvolgere la persona del querelante.
4. violazione dell’art. 157 c.p.: il termine di prescrizione è maturato.
Il ricorso merita accoglimento, sia pure con argomentazioni parzialmente coincidenti con quelle proposte dall’imputato .
Il primo e il secondo motivo di carattere processuale sono manifestamente infondati, in quanto è già stato chiarito dai giudici di merito che il riferimento nel capo di imputazione alle ripetute comunicazioni scritte trova immediata integrazione nei due fax e nel telegramma inviati
dall’imputato in un arco di tempo breve e strettamente collegato alla polemica sorta con il collega.
I testi contenenti le affermazioni incriminate sono nel fascicolo del p.m e sono stati prodotti in udienza. Nessuna connotazione criptica è ravvisabile nella formulazione dell’accusa e nessun limite è individuabile all’esercizio del diritto di difesa.
Il calcolo del termine di prescrizione, effettuato dal ricorrente, non tiene conto della durata della sua sospensione, emergente dagli atti processuali.
Quanto al merito, va rilevato che la vicenda in esame nasce nel rapporto di collaborazione
professionale tra l’******* e l’avv. L., corrispondente del primo nel foro di Teramo.
Tra i due professionisti si è sviluppata una polemica, avendo il primo rilevato comportamenti anomali e colposamente inadempienti nella condotta del secondo.
Di qui gli scritti inviati dall’imputato, costituiti da:
a) un fax inoltrato l’8.1.02 del seguente contenuto “formulo la presente ai fine di significarvi la stravagante circostanza che ci è pervenuta un Vs raccomandata A/R quale busta vuota senza lettera di sorta o contenuto alcuno. Certo che si tratti di una banale svista, verosimilmente imputabile alla confusione conseguente al cambio di valuta, Vi chiediamo cortesemente di inviarci al più presto la copia dell’ipotetico contenuto della medesima … “;
b) un fax inviato l’1.2.02 dal seguente contenuto: “riscontro il suo stravagante fac-simile con il quale, oltre a bizzarre considerazioni del tutto incomprensibili al sottoscritto … trasecolando con il presente a valere quale formale diffida e messa in mora … procederò nei suoi confronti in ogni competente sede, non escludendosi in tal novero quella penale”;
c) un telegramma inviato il 14.2.02, dal seguente contenuto” certo che si tratti di banale ignoranza dei propri doveri professionali , con il presente le preannuncio azione penale e disciplinare” (ciò a seguito dell’affermazione del L di impossibilità di deposito di un atto presso la segreteria dell’Ordine degli avvocati di Teramo e della pretesa che l’atto medesimo fosse ritirato presso il proprio studio) .
Va a questo punto, rilevato che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo (sez. V n. 33994 del 5.7.2010, rv 248422; id n. 14056 de 15.10.08, rv 239470; id. n. 29413 del 9.5.07 rv 237438) in caso di interruzione del rapporto fiduciario con un professionista, si possono esporre le ragioni di questa scelta, con esplicito riferimento all’incapacità di seguire con la dovuta diligenza e competenza le pratiche affidategli. L’esposizione di queste ragioni di sfiducia e di disistima è facoltà connaturata al diritto contrattuale prima che a quello del diritto di manifestare il proprio pensiero. La critica che ne consegue può essere aspra, in quanto la continenza non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. Quanto ai contenuti dei due fax inviati l’8 gennaio e il primo febbraio 2002, con specifico riferimento ai termini polemici usati, questi incidono, sia pure indirettamente , sull’onore e il decoro del professionista: stravagante, dal latino medievale, – extra vagari – corrisponde a fuori dell’uso comune, strano bizzarro, dallo spagnolo, corrisponde a vivace, singolare, banale, dal francese, corrisponde a comune, ordinario, corrente.
Quest’ultimo aggettivo qualifica l’ignoranza , attribuita dall’A. al querelante, per non conoscere la norma che consente agli avvocati di depositare un atto presso la segreteria dell’Ordine di quei professionisti, norma sulla cui vigenza nessuna valida contestazione risulta effettuata.
La critica dell’avvocato A. per sfiducia e disistima nei confronti del collega è da considerare come espressa m maniera formalmente proporzionata, senza uso di argomentum ad hominem, inteso a generalmente screditare il L., in quanto è limitata all’evocazione polemica dall’omissione di un atto (deposito di un appello presso la segreteria dell’Ordine degli avvocati), che si traduceva in un sia pur lieve e comunque ingiustificato ostacolo all’attività professionale del primo (tanto da spingere l’A. a preannunciare l’attivazione di un accertamento disciplinare e giudiziario). Questa accusa di essere incorso in una comune corrente, ordinaria mancanza di conoscenza di una specifica norma professionale è stata espressa con un termine in piena correlazione con il concetto da esprimere e con l’elevato livello di polemica raggiunto nei rapporti tra i due professionisti.
In conclusione, deve ritenersi che le affermazioni critiche dell’A. sulla capacità professionale del querelante hanno complessivamente una causa legittimante la rimozione dell’antigiuridicità della condotta ingiuriosa, in quanto rientrano -sul piano sostanziale e formale- nel corretto esercizio del diritto dell’avvocato A. di dare giustificazione all’interruzione del rapporto fiduciario con il collega L. e di esprimere la sfiducia e la disistima che sono alla base di questa scelta professionale. Pertanto l’A. va assolto dal reato di ingiuria perché il fatto non costituisce reato; ne consegue l’annullamento rinvio della sentenza di condanna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato .

Redazione