Avvocati – Previdenza sociale – Contributi – Omesso versamento – Dichiarazione non conforme al vero – Prescrizione – Dies a quo (Cass. n. 4107/2012)

Redazione 14/03/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata annullata la cartella di pagamento, notificata nel maggio 2002 concernente i contributi richiesti dalla Cassa di Previdenza Assistenza Forense all’avv. T. per l’anno 1987 ritenendo che si fosse maturata la prescrizione, facendo decorrere il termine, L. n. 576 del 1980, ex art. 19, comma 2, dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, ancorchè fossero stati denunziati redditi inferiori al vero, come la Cassa era venuta a sapere successivamente. La Corte territoriale disattendeva la tesi della Cassa, per cui il termine doveva invece decorrere dalla conoscenza che il reddito effettivo imponibile per quegli anni era superiore a quello dichiarato, perchè l’ignoranza del titolare del diritto costituisce impedimento di mero fatto a farlo valere e quindi non incide sulla prescrizione, anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha in ogni momento la possibilità di acquisire informazioni dal fisco.

 

Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con un motivo, mentre l’avv. T. resiste con controricorso.

 

La Cassa ricorrente censura la sentenza per avere affermato che la prescrizione dei crediti contributivi decorra dall’invio della dichiarazione reddituale anche nel caso in cui contenga dati difformi, e inferiori, rispetto a quelli dichiarati al fisco e sostiene che, in tal caso, la prescrizione inizia a decorrere solo quando la Cassa creditrice viene a conoscenza della parte di reddito non dichiarato, ovvero che, ai sensi dell’art. 2941 c.c., il termine dovrebbe restare sospeso sino alla scoperta del reddito non dichiarato.

 

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

 

Letta la memoria critica del ricorrente;

 

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non validamente contraddetti in memoria;

 

Il ricorso è manifestamente infondato, ancorchè si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante.

 

Tuttavia la normativa non è stata modificata in ragione dell’ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata L. del 1980, ex art. 17 e 23, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell’ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli.

 

Questa Corte peraltro si è già espressa in tal senso con la sentenza n. 9113 del 17/04/2007 in cui si è affermato che “La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. In quel caso la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata sentenza con la quale era stata accolta l’eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali azionati dalla Cassa nazionale forense nei confronti di alcuni avvocati sul presupposto che l’erroneità e l’infedeltà della comunicazione effettuata dai professionisti non avrebbe potuto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui alla citata L. n. 576 del 1980, art. 19, riferito dalla data di trasmissione della comunicazione prevista dall’art. 17 della medesima legge. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

 

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro venti per esborsi e mille per onorari, oltre spese generali, *** e CPA. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2012.

Redazione