Avvocati e procuratori di enti pubblici, iscritti all’albo speciale, e abilitazione al patrocinio (Cass. n. 17324/2013)

Redazione 15/07/13
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Ordinanza interlocutoria

Fatto e diritto

E.B. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 1 aprile 2009, che ha rigettato l’appello contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città.
L’avv. B. era dipendente della USL n. (omissis). A seguito della soppressione di tale USL, disposta con d. lgs. 502 del 1992, passò, per effetto delle leggi 724 del 1994 e 549 del 1995, alle dipendenze della azienda USL n. (omissis) di Palermo. Con delibera di conferimento dell’incarico del 10 giugno 1997 emessa dal direttore generale della azienda, quale commissario liquidatore della disciolta USL, le fu conferito l’incarico di definire in via transattiva le controversie pendenti contro le unità sanitarie locali della provincia per il pagamento degli interessi legali a seguito del ritardo nei pagamenti delle prestazioni farmaceutiche.
Il contenzioso venne definito con accordo transattivo approvato dal direttore generale con delibera del 29 luglio 1997, nella quale veniva anche disposta la liquidazione delle somme.
La gestione liquidatoria deliberò anche il compenso professionale dell’avv.ssa B. , ma il Collegio dei revisori dei conti dell’azienda USL revocò detta deliberazione.
L’avvocatessa propose ricorso per decreto ingiuntivo e venne emesso un decreto che intimava al commissario liquidatore il pagamento di 65.627,78 Euro.
Il Tribunale di Palermo a seguito dell’opposizione revocò il decreto ritenendo che:
– gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente delle cause e gli affari propri dell’ente dal quale dipendono. E non anche di enti dotati di distinta soggettività;
– che USL n. (omissis) e gestione liquidatoria delle USL soppresse erano soggetti diversi;
– che l’avvocatessa, dipendente della USL n. (omissis) e iscritta nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, ex art. 3, ultimo comma, lett. b), rdl 1578 del 1933 non poteva patrocinare cause relative alla gestione liquidatoria;
– che l’incarico conferito non essendo la avvocatessa iscritta all’albo degli avvocati era nullo ai sensi dell’art. 2231 c.c.;
– che sempre in base a tale norma la prestazione eseguita non dava diritto a compenso.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
L’avv. B. ricorre per cassazione articolando un unico motivo. L’intimato si difende con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, basato su due motivi concernenti la giurisdizione. La B. ha depositato controricorso a ricorso incidentale.
La controversia viene rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, perché, con il ricorso incidentale, vengono poste alcune questioni inerenti la giurisdizione.
Inoltre, deve sottolinearsi che la questione posta con il ricorso principale è oggetto di soluzioni di segno diverso nella giurisprudenza della Corte (fra le molte, da un lato, Cass. Sez. L, n. 12402 del 16/05/2008 e Cass. Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009; dall’altro: Cass. sez. 1, n. 11521 del 2007 e Cass. sez. 1 n. 20361 del 2008), il che integra una ulteriore ragione di rimessione alle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte dispone al rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Redazione